CCD2 e pubblicità: i 7 errori che possono esporre a sanzioni

CCD2 e pubblicità. Illustriamo in questo articolo 7 errori che possono esporre a sanzioni banche e intermediari.

La nuova CCD2 cambia le regole del marketing nel credito al consumo

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori (“CCD2”) segna una delle più importanti evoluzioni normative degli ultimi anni per il settore del credito al consumo.

L’attenzione degli operatori si è concentrata soprattutto sulle nuove regole in materia di valutazione del merito creditizio, ma vi è un altro aspetto destinato ad avere un impatto immediato e significativo sull’operatività quotidiana di intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e operatori fintech: la disciplina della pubblicità dei finanziamenti.

La CCD2 rafforza infatti i requisiti di trasparenza delle comunicazioni commerciali e impone agli operatori una revisione approfondita delle proprie strategie di marketing, sia online sia offline.

Siti internet, landing page, campagne Google Ads, social media, comparatori online e attività promozionali dovranno essere valutati alla luce di standard più rigorosi rispetto al passato.

Per molte realtà del settore non si tratterà di un semplice aggiornamento formale, ma di una vera e propria attività di compliance preventiva.

Perché il legislatore europeo interviene sulla pubblicità del credito

Negli ultimi anni il mercato del credito al consumo è profondamente cambiato.

I consumatori vengono sempre più frequentemente raggiunti da offerte di finanziamento attraverso strumenti digitali caratterizzati da messaggi sintetici, procedure rapide e percorsi di acquisto semplificati.

L’obiettivo della CCD2 è garantire che il consumatore possa assumere decisioni consapevoli anche nelle fasi preliminari del processo di acquisto, evitando che la comunicazione commerciale enfatizzi esclusivamente i vantaggi del finanziamento senza fornire una rappresentazione corretta del relativo costo.

Il principio generale è semplice: il consumatore deve comprendere immediatamente che sta valutando un prodotto di credito e quali siano le principali implicazioni economiche della propria scelta.

Errore n. 1: enfatizzare la facilità di accesso al credito

Uno degli aspetti maggiormente attenzionati dalla nuova disciplina riguarda le comunicazioni che presentano il finanziamento come facilmente ottenibile.

Espressioni quali:

  • “prestito immediato”;
  • “approvazione garantita”;
  • “finanziamento per tutti”;
  • “credito senza pensieri”;

potrebbero essere oggetto di particolare scrutinio qualora inducano il consumatore a sottovalutare il processo di valutazione del merito creditizio o le proprie capacità di rimborso.

Le campagne pubblicitarie dovranno quindi evitare formulazioni che possano trasmettere un’immagine eccessivamente semplificata dell’accesso al credito.

Errore n. 2: dare evidenza solo alla rata mensile

Una delle prassi – errate – più diffuse nel settore consiste nell’evidenziare esclusivamente l’importo della rata.

Dal punto di vista commerciale si tratta di una tecnica efficace, ma sotto il profilo regolamentare può rivelarsi problematica se non accompagnata da informazioni adeguate sul costo complessivo del finanziamento.

La CCD2 conferma e rafforza il principio secondo cui il consumatore deve poter comprendere non soltanto quanto pagherà ogni mese, ma anche quanto il credito gli costerà complessivamente.

Per questo motivo le informazioni economiche essenziali devono essere presentate in modo chiaro, visibile e facilmente comprensibile.

Errore n. 3: utilizzare informazioni obbligatorie poco visibili

Molti siti internet e molte campagne digitali continuano a collocare le informazioni rilevanti in note marginali, caratteri di dimensioni ridotte o sezioni difficilmente accessibili.

L’approccio della CCD2 va nella direzione opposta.

Le informazioni fondamentali non dovranno essere formalmente presenti ma sostanzialmente invisibili.

Le autorità valuteranno sempre più spesso l’effettiva capacità della comunicazione di informare il consumatore medio, considerando il messaggio nel suo complesso e non soltanto la presenza formale di determinati dati.

Errore n. 4: utilizzare social media e influencer senza adeguati controlli

Sempre più operatori del settore ricorrono a influencer, creator e campagne social per acquisire nuova clientela.

Tuttavia, l’utilizzo di soggetti terzi non trasferisce la responsabilità della conformità normativa.

L’intermediario che promuove il prodotto continua a rispondere delle comunicazioni diffuse per suo conto.

Diventa quindi essenziale implementare procedure di approvazione preventiva dei contenuti, definire linee guida contrattuali per i collaboratori esterni e monitorare costantemente le attività promozionali svolte sui social network.

Errore n. 5: trascurare la compliance delle landing page

Molte verifiche interne si concentrano sulla pubblicità iniziale, trascurando le pagine di destinazione alle quali il consumatore accede dopo aver cliccato sull’annuncio.

Si tratta di un errore frequente.

Dal punto di vista delle autorità, l’intero percorso digitale costituisce un’unica esperienza informativa.

Anche le landing page dovranno pertanto essere oggetto di verifica sotto il profilo della trasparenza, della chiarezza delle informazioni e della correttezza delle call-to-action.

Errore n. 6: sottovalutare il rischio reputazionale

Le conseguenze di una comunicazione commerciale non conforme non si esauriscono nelle eventuali sanzioni amministrative.

Nel settore finanziario la fiducia rappresenta uno degli asset più importanti.

Un intervento delle autorità, una contestazione da parte delle associazioni dei consumatori o la diffusione di notizie negative sui media possono generare effetti reputazionali significativi, con impatti economici spesso superiori alla sanzione stessa.

Per questo motivo la conformità delle attività di marketing dovrebbe essere considerata un investimento strategico e non un mero adempimento normativo.

Errore n. 7: attendere il recepimento italiano per adeguarsi

Molti operatori ritengono opportuno attendere il completamento del processo di attuazione nazionale prima di avviare attività di revisione interna.

Si tratta di una scelta che può rivelarsi rischiosa.

Le direttrici della riforma europea sono ormai chiaramente delineate e consentono già oggi di effettuare una verifica preventiva delle campagne pubblicitarie, dei processi commerciali e della documentazione utilizzata nei rapporti con la clientela.

Il recepimento italiano è stato formalmente avviato con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 e mancano solo i provvedimenti attuativi di CICR, Banca d’Italia e OAM.

Le organizzazioni che iniziano tempestivamente il percorso di adeguamento dispongono generalmente di maggior tempo per pianificare gli interventi necessari e ridurre i rischi operativi.

Cosa dovrebbero fare oggi agenti, mediatori e intermediari finanziari

In vista dell’attuazione italiana della CCD2, gli operatori del settore dovrebbero valutare l’opportunità di effettuare una revisione strutturata delle proprie attività di marketing e comunicazione.

In particolare, è consigliabile:

  • mappare tutte le comunicazioni commerciali utilizzate;
  • verificare la conformità di siti internet e landing page;
  • riesaminare le campagne pubblicitarie online;
  • aggiornare le procedure di approvazione dei contenuti;
  • formare il personale commerciale e marketing;
  • verificare i rapporti con agenzie pubblicitarie e partner esterni;
  • predisporre controlli periodici di compliance.

Un’attività preventiva di audit consente di individuare eventuali criticità prima che queste si traducano in contestazioni da parte delle autorità o in rischi reputazionali.

Conclusioni

La CCD2 rappresenta un cambiamento significativo per l’intero ecosistema del credito al consumo.

Per agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari e operatori fintech, la pubblicità dei finanziamenti non potrà più essere considerata esclusivamente una leva commerciale, ma dovrà essere gestita come parte integrante del sistema di governance e compliance aziendale.

Le organizzazioni che sapranno adeguare tempestivamente le proprie strategie di comunicazione non solo ridurranno il rischio di sanzioni e contenziosi, ma potranno anche rafforzare la propria reputazione e la fiducia della clientela in un mercato sempre più regolamentato e competitivo.

Il recepimento della CCD2 rappresenta quindi un’opportunità per ripensare le attività di marketing finanziario secondo standard più elevati di trasparenza, correttezza e tutela del consumatore. Il nostro team banking è a disposizione!

Assemblee società quotate a distanza: governance e regole 2026

Quando nel 2020 l’art. 106 del Decreto Cura Italia ha consentito lo svolgimento delle assemblee a distanza delle società quotate mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle previsioni statutarie, la misura aveva una giustificazione evidente: garantire continuità decisionale in un contesto emergenziale di impossibilità materiale di riunione.

Pochi, allora, avrebbero immaginato che quella disciplina avrebbe inciso in modo così profondo sulla cultura della governance delle società quotate.

Il voto elettronico, la partecipazione esclusivamente da remoto, l’utilizzo generalizzato del rappresentante designato non sono stati soltanto strumenti di gestione della crisi. Hanno rappresentato un esperimento su larga scala di digitalizzazione del momento assembleare — e, in fondo, del rapporto tra organo amministrativo e azionisti.

Le proroghe successive hanno trasformato l’eccezione in prassi. Oggi alcune di quelle disposizioni restano applicabili fino al 30 settembre 2026. Ma la vera questione non è la durata della proroga. È comprendere se il sistema intenda considerare l’assemblea digitale come un fenomeno contingente o come una componente strutturale dell’ordinamento societario.

Il ritorno alla disciplina ordinaria non è un ritorno al passato

L’intervento interpretativo della Massima n. 216/2025 del Consiglio Notarile di Milano si inserisce proprio in questo passaggio delicato.

Il messaggio che emerge non è di chiusura verso la tecnologia, ma di ricondizionamento della stessa entro l’alveo delle regole ordinarie. Nelle S.p.A. — e quindi nelle società quotate — la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e, a maggior ragione, l’assemblea esclusivamente virtuale sono pienamente compatibili con l’ordinamento, purché trovino fondamento nello statuto.

Durante l’emergenza, la tecnologia ha potuto sostituire il luogo fisico per effetto di una deroga legislativa. Nel regime ordinario, invece, la scelta di eliminare la fisicità dell’assemblea delle società quotate diventa una scelta organizzativa consapevole, che incide sull’equilibrio tra efficienza e dialettica assembleare.

In altre parole: la digitalizzazione non è più un automatismo normativo, ma una decisione di governance.

Assemblea fisica, assemblea ibrida, assemblea virtuale: questione tecnica o scelta strategica?

Ridurre il tema a una questione operativa sarebbe un errore, considerato che le assemblee telematiche hanno inciso in maniera preponderante su:

  • qualità del confronto assembleare

  • attivismo degli investitori

  • engagement dei soci

  • gestione delle proxy 

  • percezione di trasparenza da parte del mercato

con ciò diventando la modalità di svolgimento dell’assemblea parte integrante della corporate identity della società.

Spesso il dibattito si concentra sugli aspetti tecnici — identificazione dei partecipanti, sicurezza informatica, tracciabilità del voto. Tutti elementi essenziali, ma non centrali, quando il punto più profondo è un altro.

L’assemblea esclusivamente virtuale tende a razionalizzare il procedimento, a comprimere l’imprevedibilità del dibattito, a rendere più lineare la gestione degli interventi. È un modello efficiente, talvolta più inclusivo sotto il profilo geografico, certamente meno oneroso sul piano organizzativo.

Ma è anche un modello che modifica la percezione del momento assembleare, trasformandolo da evento fisico collettivo a processo digitale mediato da piattaforme.

Per alcune società quotate, questo ha significato un ampliamento della partecipazione, soprattutto da parte di investitori internazionali. Per altre, ha comportato una riduzione del confronto diretto e un aumento della proceduralizzazione.

Alla luce di quanto sopra, si potrebbe affermare che la tecnologia ha ridisegnato gli spazi del potere societario.

Il 2026 come momento di responsabilità

La scadenza delle proroghe non rappresenta soltanto un termine normativo, bensì un momento di responsabilità per le società.

Affidarsi alla disciplina transitoria significa rinviare una decisione. Intervenire sullo statuto, invece, significa assumere una posizione chiara sul modello assembleare che si intende adottare nel medio-lungo periodo.

La differenza è sostanziale.

Una clausola statutaria che consenta assemblee integralmente virtuali o modelli ibridi non è una previsione tecnica. È una dichiarazione di politica societaria: indica come la società concepisce il rapporto con i propri azionisti e quale equilibrio intende perseguire tra efficienza organizzativa e partecipazione effettiva.

Governance digitale come fattore competitivo

Nel mercato dei capitali contemporaneo, la qualità della governance è un elemento reputazionale.

In questo contesto, l’assemblea digitale può diventare uno strumento di engagement evoluto, capace di facilitare la partecipazione transnazionale e di rafforzare l’immagine di modernità della società.

Ma può anche essere percepita come una barriera, se non adeguatamente strutturata.

La differenza non risiede nella tecnologia in sé, bensì nella coerenza tra assetto statutario, infrastruttura tecnica e cultura di governance.

Una scelta che non può più essere rinviata

L’esperienza emergenziale ha dimostrato che l’assemblea a distanza è giuridicamente praticabile e operativamente efficiente.

Le società quotate che si limiteranno ad attendere la prossima proroga resteranno in una dimensione reattiva. Quelle che utilizzeranno questo periodo per ridefinire consapevolmente il proprio assetto assembleare trasformeranno una misura straordinaria in un elemento stabile della propria architettura di governance.

La domanda, dunque, non è più se sia possibile svolgere assemblee a distanza, ma quale idea di assemblea — e, in ultima analisi, quale idea di rapporto tra società e azionisti — si intenda adottare nei prossimi anni.

Per le imprese il momento per intervenire è ora: una governance digitale efficace richiede pianificazione giuridica preventiva. Ed è una decisione che, più che tecnica, è profondamente strategica.

I professionisti dello studio Princivalle Apruzzi Danielli sono a disposizione per assistere le società quotate in questo delicato momento transizionale, offrendo la propria assistenza e consulenza legale per valutare se e quando una modifica statutaria sia o meno necessaria.

AI Act: Quali obblighi per i distributori di modelli open source?

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) ha delineato un quadro di responsabilità preciso per tutti gli attori della filiera tecnologica. Tra questi, la figura del distributore riveste un ruolo cruciale per garantire che i sistemi di IA che arrivano sul mercato europeo siano sicuri e conformi.

L’AI Act riconosce il valore dei software liberi e open source per l’innovazione e la trasparenza; per questo motivo, prevede un regime differenziato che incide principalmente sugli obblighi dei fornitori di modelli, con conseguenze a cascata sulla catena del valore. L’analisi che vi presentiamo offre una disamina degli obblighi per i distributori di sistemi AI open source.

Valentina Apruzzi esplora qui i doveri stabiliti dall’Articolo 24, le particolarità riguardanti il software open source e i rischi di riqualificazione della responsabilità.

Chi è il Distributore secondo l’AI Act?

Il distributore è un operatore nella catena di approvvigionamento, diverso dal fornitore o dall’importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato Ue. Se la vostra società ricade in questa definizione, specialmente per sistemi classificati ad alto rischio, è necessario adempiere a specifici obblighi di verifica e controllo.

1. Le Verifiche preliminari (Art. 24)

Prima di commercializzare un sistema di IA ad alto rischio, il distributore deve agire con la dovuta diligenza verificando che:

  • Il sistema rechi la marcatura CE di conformità.
  • Sia presente la dichiarazione di conformità UE.
  • Il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni per l’uso in lingua corretta.
  • Il fornitore e l’importatore abbiano indicato chiaramente i propri dati di contatto.

Se un distributore ritiene che un sistema non sia conforme, non deve metterlo a disposizione sul mercato e deve informare immediatamente il fornitore o l’importatore. Se il sistema è già in circolazione, è obbligatorio adottare misure correttive (ritiro o richiamo) e avvisare le autorità di vigilanza.

Il software open source: l’importanza delle finalità e relative esenzioni

Una delle domande più frequenti riguarda l’impatto della normativa sui modelli rilasciati con licenza libera e open source. L’AI Act infatti riconosce l’importanza dell’innovazione aperta, ma distingue tra diverse tipologie di software.

Se l’attività consiste nel rendere accessibili modelli di IA per finalità generali (GPAI) rilasciati con licenza libera e open source (ad esempio, tramite repository o altre piattaforme), senza integrarli in un sistema ad alto rischio, il quadro normativo è diverso. In questo contesto, la figura potrebbe essere più assimilabile a quella di un “fornitore” del modello stesso, beneficiando di specifiche esenzioni.

Il cuore della scelta del legislatore è tutta nel Considerando  89, in cui si legge:
“I terzi che rendono accessibili al pubblico strumenti, servizi, processi o componenti di IA diversi dai modelli di IA per finalità generali non dovrebbero essere tenuti a conformarsi a requisiti relativi alle responsabilità lungo la catena del valore dell’IA, in particolare nei confronti del fornitore che li ha utilizzati o integrati, quando tali strumenti, servizi, processi o componenti di IA sono resi accessibili con licenza libera e open source. Gli sviluppatori di strumenti, servizi, processi o componenti di IA liberi e open source diversi dai modelli di IA per finalità generali dovrebbero essere incoraggiati ad attuare pratiche di documentazione ampiamente adottate, come schede di modelli e schede dati, al fine di accelerare la condivisione delle informazioni lungo la catena del valore dell’IA, consentendo la promozione di sistemi di IA affidabili nell’Unione.”

Il principio cardine della Premessa 89 è l’esenzione dagli obblighi di responsabilità per i terzi che sviluppano e distribuiscono componenti di IA open source. Nello specifico:

  • Soggetti interessati: “Terzi” che rendono accessibili al pubblico “strumenti, servizi, processi o componenti di IA”
  • Condizione: Tali componenti devono essere rilasciati con una “licenza libera e open source”.
  • Effetto: Questi soggetti non sono tenuti a conformarsi ai requisiti di responsabilità lungo la catena del valore. Ciò significa, ad esempio, che non hanno obblighi legali diretti nei confronti del fornitore che integra il loro componente open source in un sistema di IA commerciale, anche se questo dovesse diventare un sistema ad alto rischio.

Questa esenzione è confermata anche nell’articolo 25, paragrafo 4, il quale esonera esplicitamente i fornitori di componenti open source (diversi dai GPAI) dall’obbligo di stipulare un accordo scritto con il fornitore del sistema di IA ad alto rischio per fornire assistenza e informazioni .

Modelli di IA per finalità generali (GPAI) open Source: Se distribuite modelli GPAI in modalità open source (condividendo parametri, pesi e architettura), godete di un regime semplificato poiché non siete tenuti a redigere la documentazione tecnica dettagliata né a nominare un rappresentante autorizzato (se stabiliti fuori dall’UE). Resta, tuttavia,  l’obbligo di adottare una policy per il rispetto del diritto d’autore e di pubblicare una sintesi dei dati utilizzati per l’addestramento.

Attenzione però che se il modello presenta un rischio sistemico, le esenzioni decadono.

Altre finalità e componenti open source
Come chiarito dal Considerando 89 dell’AI Act, i terzi che rendono accessibili strumenti, servizi o componenti IA (diversi dai GPAI) con licenza open source sono generalmente esentati dalle responsabilità della catena del valore. L’obiettivo è proteggere gli sviluppatori e le community che contribuiscono alla ricerca senza finalità commerciali dirette.

Il rischio che il distributore diventi “Fornitore” (Art. 25)

Questo è il punto di massima attenzione per le imprese. Un distributore viene equiparato al fornitore (assumendone tutti gli onerosi obblighi, come la valutazione della conformità) se:

  • Appone il proprio marchio sul sistema di IA.
  • Apporta una modifica sostanziale a un sistema ad alto rischio.
  • Modifica la finalità di un sistema (anche un modello Open Source non critico) trasformandolo in un sistema ad alto rischio (es. applicandolo alla selezione del personale o al credit scoring).

Quindi, se prendete un modello open source e lo adattate per una finalità ad alto rischio, la vostra società diventa legalmente il “Fornitore” del sistema, con responsabilità complessive sulla sicurezza e conformità.

Conclusioni

Il ruolo del distributore nell’era dell’AI Act non è più quello di un semplice intermediario commerciale, ma di un garante della conformità. La distinzione tra modelli open source e sistemi ad alto rischio è sottile e richiede un’analisi tecnica e legale approfondita per evitare sanzioni o riqualificazioni impreviste della responsabilità.

Cessazione del contratto di agenzia per giusta causa

La cessazione per giusta causa nel contratto di agenzia è un rimedio che consente la risoluzione immediata del rapporto quando si verifica un fatto di particolare gravità. Pur essendo uno strumento di tutela, presenta implicazioni importanti per entrambe le parti: può legittimare una cessazione immediata, ma anche dar luogo a contestazioni giudiziarie, con conseguenze economiche (indennità, risarcimento danni) e reputazionali. Questa guida, che non esaurisce un argomento di per sé molto complesso, cerca di spiegare in termini pratici che cosa si intende per giusta causa, quali comportamenti ricorrono più spesso, quali sono gli effetti per preponente e agente e come entrambe le parti possono ridurre i rischi.

1. Breve quadro normativo di riferimento

Il contratto di agenzia è regolato dal Codice Civile (artt. 1742 e ss.). L’indennità per la cessazione del rapporto è disciplinata dall’art. 1751 c.c.; il principio del recesso per giusta causa discende dall’art. 2119 c.c., applicato in via analogica al rapporto di agenzia. Queste norme costituiscono la base per valutare se e quando la cessazione immediata sia legittima.

2. Cos’è la “giusta causa” nel rapporto di agenzia

La giusta causa è un fatto, imputabile alla controparte, di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto. La verifica è concreta e caso per caso: non è sufficiente una semplice inadempienza occasionale; occorre che la condotta abbia inciso in modo rilevante sul vincolo fiduciario o sugli interessi economici dell’altra parte.

3. Esempi pratici (quando la giusta causa può sussistere)

Di seguito esempi tipici che possono integrare giusta causa, rilevanti sia dal punto di vista del preponente sia dell’agente (a seconda della posizione soggettiva e del contesto):

  • Uso scorretto dell’elenco clienti: l’agente che utilizza gli elenchi per attività concorrente può compromettere il rapporto fiduciario; analogamente, un preponente che rende indisponibili risorse essenziali per l’agente può impedire l’attività commerciale.

  • Violazione della riservatezza: diffusione di informazioni sensibili o commerciali che danneggiano l’altra parte.

  • Concorrenza sleale o concorrenza illecita: comportamenti volti a sottrarre clienti o opportunità.

  • Frode o condotte illecite: appropriazione di fondi, falsificazione di rendicontazioni, firme contraffatte.

  • Inadempimenti gravi e reiterati: mancata rendicontazione, false dichiarazioni su vendite/ordini, omissioni ripetute di obblighi contrattuali essenziali.

Ogni caso richiede valutazione delle circostanze, proporzionalità e delle possibili misure riparatorie.

4. Effetti della cessazione del contratto di agenzia per giusta causa per entrambe le parti

  • Per il preponente: possibilità di interrompere immediatamente il rapporto e tutelare clienti e immagine aziendale; il rischio è di essere chiamato a pagare l’indennità o risarcimenti se il recesso viene ritenuto ingiustificato.

  • Per l’agente: perdita del diritto all’indennità di fine rapporto se la giusta causa è imputabile all’agente; contestualmente, l’agente può subire un danno economico e reputazionale, e potrà impugnare il recesso se ritiene che non sussista la giusta causa.

Entrambe le parti devono considerare che i giudici valutano la sussistenza della giusta causa sulla base della gravità del fatto, della sua ripetizione e della documentazione prodotta.

5. Onere della prova: cosa serve dimostrare

Chi vuole attivare la cessazione del contratto di agenzia per giusta causa ha l’onere di provarla. Elementi probatori utili possono includere:

  • comunicazioni scritte (email, PEC, lettere formali);

  • report e dati estratti da CRM o sistemi gestionali;

  • perizie su telefoni o computer che attestino condotte illecite;

  • dichiarazioni e testimonianze di clienti o colleghi;

  • documentazione contabile o commerciale che mostri discrepanze o frodi.

La raccolta e la conservazione ordinate delle prove è essenziale per chiunque intenda agire o difendersi.

6. Consigli pratici per la fase contrattuale (per ridurre i rischi)

Una buona struttura contrattuale tutela entrambe le parti se chiara, proporzionata e rispettosa della normativa. Alcuni suggerimenti utili:

  • Clausola di risoluzione per giusta causa: elencare esempi indicativi senza chiudere la casistica; evitare formulazioni eccessivamente generiche o vessatorie.

  • Obblighi di reporting: definire modalità e frequenza delle rendicontazioni e diritti di verifica.

  • Accordi di riservatezza: stabilire obblighi e misure in caso di violazione (penali con misura ragionevole).

  • Procedure di contestazione: prevedere step procedurali (contestazione scritta, termine per replicare/porre rimedio) nei casi non immediatamente incontestabili.

La chiarezza contrattuale aiuta a prevenire conflitti e facilita la valutazione della buona o cattiva fede delle parti.

7. Errori comuni da evitare nella cessazione del contratto di agenzia per giusta causa

  • reagire basandosi su sospetti non documentati;

  • inviare comunicazioni poco chiare o contraddittorie o ritardate nel tempo;

  • inserire clausole contrattuali troppo vaghe o sproporzionate.

Conclusione

La cessazione per giusta causa è uno strumento giuridico efficace ma delicato: ha effetti rilevanti sia per i preponenti sia per gli agenti. La prevenzione (attraverso contratti chiari e buone prassi di documentazione) e la valutazione prudente delle circostanze concrete sono fondamentali per ridurre il rischio di controversie e per tutelare i legittimi interessi di entrambe le parti.

Diffamazione online: che cosa dice la legge e come difendersi

Negli ultimi mesi, numerosi casi di diffamazione online hanno acceso il dibattito pubblico: foto di donne pubblicate su forum e social network con commenti sessisti e offensivi sono diventati virali in poche ore, danneggiando gravemente la reputazione delle vittime.

Complice l’anonimato percepito della rete e la facilità di condivisione, insulti sui social network possono trasformarsi rapidamente in vere e proprie campagne denigratorie.

Questo articolo spiega cosa prevede la legge italiana sulla diffamazione, quali sono le sanzioni e come tutelarsi legalmente.

Che cos’è la diffamazione online: normativa e pene previste

Il reato di diffamazione, disciplinato dall’articolo 595 del Codice penale, punisce chi offende la reputazione di una persona comunicando con più individui.
La pena base è:

  • reclusione fino a un anno oppure
  • multa fino a 1.032 euro.

Se la diffamazione avviene tramite mezzi di pubblicità — come Facebook, Instagram, X (Twitter), blog e chat — scatta l’aggravante telematica (comma 3), con pene aumentate: da sei mesi a tre anni di reclusione o multa non inferiore a 516 euro.

Querela per diffamazione online: entro quanto tempo?

La diffamazione è solitamente perseguibile a querela di parte, da presentare entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Solo in casi particolari (es. offesa a un corpo politico o giudiziario) si procede d’uffici

Istigazione a delinquere sui social: un’ulteriore ipotesi di reato

Oltre agli insulti, alcune condotte online possono incitare alla violenza, alla discriminazione o a commettere reati. In questi casi si configura il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), punito con:

  • reclusione da uno a cinque anni per i delitti;
  • fino a un anno o multa fino a 206 euro per le contravvenzioni.

L’aggravante scatta se l’istigazione avviene tramite strumenti informatici o telematici.

Perché la diffamazione online è particolarmente lesiva

Rispetto alle diffamazioni tradizionali, quelle online sono più dannose e persistenti perché:

  • restano visibili nel tempo;
  • possono essere condivise e indicizzate sui motori di ricerca;
  • compromettono la reputazione digitale con effetti su lavoro, relazioni e attività commerciali.

Come tutelarsi dalla diffamazione online

Chi subisce insulti sui social network spesso non sa come reagire. Ecco i primi passi consigliati:

  • raccogliere prove (screenshot completi con data, ora, URL e autore);
  • annotare elementi rilevanti (numero di condivisioni, commenti correlati, eventuali messaggi privati);
  • non rispondere impulsivamente;
  • rivolgersi a un avvocato per reati informatici per valutare la strategia:
    • presentazione della querela penale,
    • diffida legale,
    • azioni civili per il risarcimento danni da diffamazione.

Come possiamo aiutarti: tutela legale completa

Lo Studio legale Princivalle Apruzzi Danielli assiste le vittime di diffamazione online offrendo:

  • valutazione del reato e delle aggravanti previste dalla legge italiana;
  • assistenza nella redazione e nel deposito della querela;
  • azioni risarcitorie per danno morale e patrimoniale;
  • interventi di rimozione o deindicizzazione di contenuti offensivi.

Conclusioni: agire subito è fondamentale

Ignorare insulti sui social significa lasciare che il danno cresca, con conseguenze spesso irreversibili.
La normativa italiana offre strumenti concreti di tutela, ma è essenziale agire tempestivamente con l’assistenza di un avvocato specializzato.

Se sei vittima di diffamazione online, contatta il nostro studio legale: analizzeremo la tua situazione, individueremo la strategia più efficace e ti aiuteremo a proteggere la tua reputazione.

 

Verifica dell’età online: linee guida EU e app sperimentale

La verifica dell’età online è diventata una priorità per le istituzioni europee che puntano a rafforzare la tutela dei minori nell’ecosistema digitale e l’Italia sarà in prima fila.

Questo delicato tema era già stato affrontato dallo studio Princivalle Apruzzi Danielli con focus sulla tutela della privacy dei minori rispetto all’avvento dell’intelligenza generativa, anche alla luce del D.L. Caivano n. 123 del 15.09.2023 per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Si passa quindi da un contesto nazionale con il D.L. Caivano ad un contesto europeo, con la recentissima pubblicazione (14.07.2025) da parte della Commissione Europea delle nuove linee guida dedicate ai sistemi di age verification e al contestuale lancio di un’app sperimentale conforme ai principi dell’identità digitale europea.

Come si legge sul sito della Commissione Europea “il rilascio di questo piano avvia una fase pilota durante la quale una soluzione software per la verifica dell’età sarà testata e ulteriormente personalizzata in collaborazione con gli Stati membri, le piattaforme online e gli utenti finali.“

I primi Stati Membri che sperimenteranno la soluzione tecnica saranno Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Spagna.

Perché la verifica dell’età digitale è necessaria

Le iniziative promosse di recente dalla Commissione Europea si collocano  in un quadro normativo più ampio, quello del Digital Services Act (DSA) (regolamento europeo finalizzato a promuovere un ambiente online più sicuro e responsabile) e del regolamento eIDAS 2.0, portando con sé importanti implicazioni per aziende, piattaforme digitali e professionisti.

Garantire che i minori non accedano a contenuti inappropriati è riconosciuto come aspetto critico ed è diventato infatti cruciale. I metodi attuali, come l’autodichiarazione o il caricamento di documenti, si sono rivelati inefficaci o troppo invasivi.

Secondo il Digital Services Act, le piattaforme online sono obbligate a implementare misure proporzionate per evitare che i minori accedano a determinati servizi digitali, tutelando nel contempo la loro privacy.

Le nuove linee guida della Commissione Europea

Le linee guida pubblicate dalla Commissione Europea definiscono standard minimi per i sistemi di verifica dell’età online, con un focus particolare su:

  • privacy e protezione dei dati mediante  la raccolta dei dati nel rispetto del principio di data minimization e con l’obbiettivo di evitare profilazioni non necessarie;
  • interoperabilità e standard comuni attraverso sistemi compatibili in tutta l’UE, anche grazie ad un’integrazione con il wallet di identità digitale europea (EUDI Wallet)
  • inclusività e accessibilità grazie a metodi semplici e utilizzabili anche da soggetti fragili e ad un’esperienza utente semplificata

Queste linee guida, seppur non siano ancora vincolanti,  costituiscono un valido punto di riferimento per le imprese digitali in vista di future regolamentazioni.

L’app sperimentale dell’Unione Europea

La Commissione UE ha lanciato inoltre un progetto pilota con un’app per la verifica dell’età, sviluppata secondo i principi dell’eIDAS 2.0. che verrà inizialmente sperimentata in cinque Paesi Membri (tra cui l’Italia), per poi essere integrata nei portafogli digitali nazionali.

Ma come funziona l’app?

Vediamo insieme alcune delle sue caratteristiche principali:

  • permette agli utenti di dimostrare l’età (es. “18+”) senza dover fornire altri dati;

  • utilizza attestazioni crittografiche e standard EUDI;

  • può essere integrata in siti web, piattaforme e servizi online.

Questo approccio, a detta della Commissione, consentirebbe senza dubbio un controllo dell’età sicuro e rispettoso della privacy, senza tuttavia che si proceda ad un’archiviazione dei dati da parte dei fornitori di servizi.

Nuove opportunità o ulteriori criticità?

Dal punto di vista legale, le nuove linee guida e l’app sperimentale rappresentano un passo avanti verso una regolazione più bilanciata dell’identità digitale e una soluzione tecnica ricercata da tempo.

Tra gli aspetti più innovativi, vi rientrano indubbiamente un allineamento con i principi del GDPR, una valorizzazione della privacy by design ed una centralità della responsabilità del fornitore di servizi in caso di mancato adeguamento.

Tuttavia, non si possono non evidenziare le criticità che queste linee guida portano con sé: trattandosi di “orientamenti” della Commissione Europea, non rappresentano un obbligo immediato per gli operatori del web poiché la loro adozione è su base volontaria né possono essere imposti a fornitori extra-Ue.  Inoltre, l’interoperabilità tecnica è ancora in una fase iniziale, tanto da rappresentare un possibile rischio di esclusione digitale qualora non venga progettata adeguatamente la sua usabilità da parte degli operatori del web.

È quindi consigliabile che le imprese adottino un approccio proattivo, analizzando le linee guida, rivedendo le procedure interne e coinvolgendo, ove necessario il proprio DPO nella valutazione delle soluzioni più adatte alla realtà aziendale.

Considerazioni finali

La verifica dell’età online è destinata a diventare un elemento centrale della compliance digitale in Europa.

Le aziende digitali, i professionisti del settore e i fornitori di contenuti online devono prepararsi a integrare strumenti conformi, rispettosi della privacy e capaci di garantire la protezione dei minori.

Le clausole sulla legge applicabile nei contratti internazionali

Una guida pratica sotto la legge italiana

Nei contratti internazionali, le clausole sulla legge applicabile svolgono un ruolo cruciale. Esse determinano quale sistema giuridico regolerà l’accordo in caso di controversie, problemi di esecuzione o dubbi interpretativi.

Questo articolo fornisce una breve guida pratica su come redigere e applicare clausole di legge applicabile nei contratti internazionali che coinvolgono l’Italia. Vengono trattati: quando un contratto può considerarsi internazionale, la validità della clausola secondo il diritto italiano, cosa succede in assenza di scelta esplicita e quando si applica automaticamente la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG).

Che cos’è un contratto internazionale?

Un contratto è considerato internazionale quando presenta collegamenti con più di un ordinamento giuridico. Questo può verificarsi, ad esempio, quando:

  • le parti hanno sede in Paesi diversi;

  • il luogo di esecuzione differisce da quello di conclusione del contratto;

  • l’oggetto del contratto comporta movimenti transfrontalieri.

È sufficiente anche un solo elemento di internazionalità per attivare l’applicazione del diritto internazionale privato italiano (Legge n. 218/1995) e del Regolamento UE Roma I (Reg. 593/2008).

Perché è fondamentale una clausola sulla legge applicabile

Inserire una clausola sulla legge applicabile offre vantaggi determinanti:

  • Certezza giuridica in caso di controversia;

  • Prevedibilità delle regole applicabili all’esecuzione, all’interpretazione e alla responsabilità contrattuale;

  • Riduzione dei costi di contenzioso legati a conflitti tra leggi applicabili;

  • Vantaggio strategico se si applica la legge del Paese della parte redattrice.

In assenza di tale clausola, i giudici applicheranno regole di conflitto standard, con possibili esiti inaspettati o sfavorevoli.

Validità secondo il diritto italiano

Secondo il Regolamento UE Roma I, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto, a condizione che:

  • la scelta sia espressamente indicata, oppure

  • risulti in modo inequivoco dai termini contrattuali o dalle circostanze.

L’art. 57 della Legge italiana n. 218/1995 recepisce questo principio anche per contratti che coinvolgono Paesi extra-UE.

Limiti inderogabili

Tuttavia, alcune norme prevalgono in ogni caso sulla volontà delle parti:

  • le norme imperative del diritto italiano o straniero;

  • i principi di ordine pubblico del foro;

  • le tutele speciali per consumatori, lavoratori e assicurati, che non possono essere derogate contrattualmente.

Come redigere clausole di legge applicabile efficaci

Per garantire chiarezza e forza vincolante, è necessario usare formule precise e complete. Ad esempio:

“Il presente contratto è regolato e interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG).”

Suggerimenti di redazione:

  • Specificare chiaramente la legge applicabile;

  • Indicare se la CISG o altre norme uniformi si applicano o sono escluse;

  • Coordinare la clausola con eventuali previsioni su foro competente o arbitrato;

  • Nei contratti multilingue, specificare quale versione prevale;

  • Valutare l’uso di una clausola di rinvio statico (es. “legge vigente alla data di sottoscrizione”) per maggiore certezza.

Cosa accade se le parti non scelgono alcuna legge

Se le parti non indicano la legge applicabile, si applicano le regole di default previste dal Regolamento Roma I:

  • La legge applicabile sarà determinata in base alla natura del contratto (es. vendita, servizi, ecc.); oppure

  • Si applicherà la legge del Paese in cui ha sede la parte che esegue la prestazione caratteristica;

  • In via eccezionale, si applicherà la legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

In tutti i casi, l’assenza di scelta esplicita aumenta il rischio di contenzioso e imprevedibilità.

Quando si applica la legge italiana: attenzione alla CISG

Se il contratto è disciplinato dalla legge italiana (per scelta o per applicazione automatica), può trovare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG).

L’Italia è parte contraente della CISG, che si applica quando:

  • le parti hanno sede in Paesi diversi che aderiscono alla Convenzione;

  • il contratto ha per oggetto una compravendita di beni mobili (salvo esclusione).

Per escludere la CISG, è necessaria una clausola espressa, ad esempio:

“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione della CISG.”

In assenza di esclusione esplicita, la CISG si applicherà automaticamente — anche se non menzionata.

A seconda del contesto, la CISG può avvantaggiare il venditore (spesso la parte italiana), ma in alcuni settori può essere preferibile applicare esclusivamente le norme del codice civile italiano.

Raccomandazioni operative

Se state redigendo o negoziando un contratto con una controparte estera:

  • Inserite una clausola chiara e valida di legge applicabile;

  • Coordinatela con eventuali clausole sul foro competente o sull’arbitrato;

  • Valutate con attenzione l’applicazione o l’esclusione della CISG;

  • Se si applica la legge italiana, verificate eventuali norme imperative (es. anticorruzione, controllo export, sanzioni).

Una clausola ben scritta non solo riduce i rischi legali, ma rappresenta anche una leva negoziale importante.

Conclusione

La clausola sulla legge applicabile non è una formalità: è uno strumento fondamentale per gestire i rischi, ridurre i costi e garantire certezza giuridica nei contratti internazionali.

Il nostro studio assiste regolarmente aziende straniere e studi legali internazionali nella redazione, revisione e negoziazione di contratti regolati dal diritto italiano. Offriamo consulenza in italiano e inglese legale, con attenzione alla chiarezza, efficacia e strategia cross-border.

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Disclaimer

Il contenuto di questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale, né dà origine a un rapporto professionale avvocato-cliente. Sebbene le informazioni fornite siano aggiornate e accurate al momento della pubblicazione, leggi e regolamenti possono cambiare e la loro applicazione può variare a seconda delle circostanze specifiche. Si raccomanda vivamente di richiedere una consulenza legale personalizzata prima di assumere decisioni basate su questo contenuto. Per ricevere assistenza legale, contatta direttamente il nostro studio.

Forza maggiore nei contratti commerciali sottoposti alla legge italiana: serve davvero?

Il Codice civile non la nomina, ma la disciplina c’è

Chi redige o firma contratti commerciali può talvolta imbattersi in una clausola di “forza maggiore”: una disposizione che elenca eventi straordinari — guerre, pandemie, terremoti, embarghi, ecc. — che possono giustificare la sospensione o la risoluzione del contratto.

Ma viene spontanea una domanda: serve davvero prevederla nei contratti disciplinati dalla legge italiana, dal momento che il Codice civile non menziona neppure il termine “forza maggiore”?

La risposta, come spesso accade nel diritto, è: dipende — ma tendenzialmente sì, serve, se è scritta bene.

Forza maggiore? No, ma…

Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che qualifichi in modo espresso la “forza maggiore” come causa di sospensione o estinzione dell’obbligazione. Tuttavia, il Codice civile regola situazioni del tutto analoghe attraverso due istituti:

  • l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), temporanea o definitiva;

  • l’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita.

In entrambi i casi, eventi straordinari e imprevedibili possono incidere sugli obblighi contrattuali in modo profondo, fino a sospenderli o scioglierli.

I due strumenti del Codice

Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.)

Se l’evento, rende oggettivamente impossibile adempiere (non solo più difficile o costoso), e tale evento non è imputabile al debitore, l’obbligazione si sospende (se l’impossibilità è temporanea) oppure si estingue (se definitiva). Nei contratti sinallagmatici, anche la controprestazione si estingue (art. 1463 c.c.).

Esempi: un vincolo normativo che impedisce la prestazione, la distruzione del bene oggetto del contratto, l’indisponibilità materiale o giuridica.

Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.)

Quando la prestazione è ancora possibile, ma diventata eccezionalmente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, la parte obbligata può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che l’altra parte non proponga un riequilibrio equo.

Attenzione: non basta l’aumento dei costi. Serve una sproporzione anomala e grave rispetto all’equilibrio originario.

E allora a cosa serve la clausola di forza maggiore?

Ecco il punto chiave: la clausola contrattuale di forza maggiore è uno strumento di semplificazione e certezza.

Pur non essendo “necessaria” in senso tecnico (perché la legge italiana già disciplina l’impossibilità o l’eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione), essa offre tre vantaggi fondamentali:

  1. tipizza gli eventi rilevanti: pandemie, guerre, embarghi, scioperi, crisi energetiche, ecc.

  2. stabilisce preventivamente gli effetti: sospensione, proroga, estinzione, risoluzione.

  3. riduce l’onere della prova per chi invoca l’evento.

La tipizzazione semplifica la prova

Il punto più sottovalutato — e più rilevante — è proprio questo:

Quando le parti definiscono in contratto un elenco (anche esemplificativo) di eventi considerati forza maggiore, chi li invoca non deve dimostrare che l’evento ha reso impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione, ma solo che l’evento si è verificato.

In sostanza, la clausola convenzionale sostituisce il giudizio sull’eccezionalità e rilevanza dell’evento, che altrimenti sarebbe rimesso alla valutazione (e discrezionalità) del giudice.

Come redigere una clausola efficace

Per essere realmente utile e non solo decorativa, la clausola di forza maggiore deve essere:

  • coerente con il diritto italiano: potrebbe anche richiamare gli artt. 1256 e 1467 c.c.;

  • concreta e ragionata: con un elenco non tassativo di eventi, adattato al tipo di contratto e settore;

  • chiara negli effetti: cosa accade in caso di forza maggiore? sospensione automatica? risoluzione dopo un certo termine?

  • proceduralizzata: ad es., notificare l’evento entro 10 giorni, fornire documentazione, ecc.

In conclusione, nel diritto italiano, parlare di “forza maggiore” è più una convenzione contrattuale che un concetto legale, ma ciò non ne svuota, a mio avviso, il significato. Al contrario, una clausola ben formulata consente di prevenire incertezze, evitare contenziosi e rendere operativi meccanismi già previsti dalla legge.

Cos’è un NDA o patto di riservatezza?

Cos’è un NDA (Non-Disclosure Agreement)?

Per spiegare cos’è un NDA, o patto di riservatezza, potremmo dire che è un accordo legale che vincola le parti a non divulgare informazioni riservate scambiate durante trattative commerciali, collaborazioni o rapporti professionali. Si tratta di uno strumento essenziale per tutelare le imprese da fughe di dati, copie non autorizzate o utilizzi impropri delle informazioni confidenziali.


Perché è importante firmare un NDA prima di condividere informazioni?

Nel contesto attuale, dove le idee innovative e il know-how aziendale sono veri asset competitivi, un semplice scambio informale può trasformarsi in un serio rischio per l’impresa. Un accordo di non divulgazione:

  • Protegge le informazioni strategiche;

  • Previene comportamenti scorretti;

  • Rafforza la fiducia tra le parti;

  • Costituisce prova giuridica in caso di controversia.


NDA: cosa include un patto di riservatezza standard?

Un NDA ben redatto contiene alcune clausole chiave:

1. Definizione di informazione riservata

Identifica chiaramente cosa viene considerato “confidenziale” (es. dati tecnici, finanziari, commerciali, software, presentazioni).

2. Obbligo di non divulgazione

Stabilisce che la parte ricevente non può comunicare o utilizzare le informazioni per finalità diverse da quelle concordate.

3. Limitazioni all’uso delle informazioni

Introduce vincoli su copia, diffusione o trasmissione delle informazioni a soggetti terzi non autorizzati.

4. Durata dell’obbligo di riservatezza

Definisce per quanto tempo le informazioni devono rimanere riservate. Di solito da 2 a 5 anni, anche dopo la fine del rapporto.

5. Eccezioni all’obbligo di riservatezza

Prevede i casi in cui l’obbligo non si applica, come informazioni già pubbliche o legittimamente conosciute prima della firma.


Clausole aggiuntive spesso presenti in un NDA personalizzato

In contesti più delicati o tecnici, è comune includere:

  • Obbligo di restituzione o distruzione dei materiali riservati;

  • Clausole di non concorrenza o non sollecitazione;

  • Tracciamento dei file condivisi;

  • Scelta della legge applicabile e del foro competente, utile in ambito internazionale.


Qual è la durata tipica di un NDA?

La durata di un NDA dipende dal tipo di informazioni condivise. In genere:

  • Durante la trattativa: l’obbligo è attivo per tutta la durata del dialogo.

  • Dopo la fine del rapporto: la riservatezza prosegue per un periodo definito (2-5 anni). Alcuni accordi prevedono durata illimitata per informazioni particolarmente sensibili (es. segreti industriali).


Cosa rischia un’azienda senza un NDA?

Firmare un NDA non è una formalità: è una protezione concreta contro rischi legali e danni economici. In assenza di un NDA:

  • Le informazioni possono essere liberamente utilizzate o divulgate;

  • È difficile dimostrare l’esistenza di un obbligo di riservatezza;

  • Si possono generare perdite economiche non facilmente recuperabili;

  • I contenziosi legali diventano più complessi e costosi.


NDA: uno strumento semplice ma fondamentale per le imprese

Ogni imprenditore, startup o società che intenda collaborare, cercare investimenti o sviluppare nuovi progetti dovrebbe considerare il patto di riservatezza come un passaggio obbligato. È un documento semplice ma efficace, che può evitare problemi legali, perdite di know-how e danni reputazionali.


Hai bisogno di un NDA su misura?

Non esiste un NDA “universale”: ogni contesto richiede clausole diverse, adattate a ciò che realmente va protetto. Il nostro studio legale è a disposizione per redigere, rivedere o negoziare NDA personalizzati, in linea con le esigenze della tua impresa e con le normative vigenti in Italia e all’estero.

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