Cyber Security 2023: Analisi degli Attacchi e Tendenze Emergenti nel Rapporto Clusit 2024

Nel corso del periodo compreso tra gennaio 2019 e dicembre 2023, si è assistito a un aumento significativo degli attacchi informatici a livello globale. Secondo il recente rapporto pubblicato dall’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (CLUSIT), si sono verificati complessivamente 10.858 cyber attacchi in tutto il mondo. Nel solo anno 2023, si è registrato un numero senza precedenti di 2.779 incidenti, evidenziando un’accelerazione preoccupante della minaccia cyber. La lettura del rapporto CLUSIT 2024 è sempre di grande stimolo per gli operatori della cybersecurity e della protezione dei dati, perché è importante capire il fenomeno a livello globale e imparare dalle minacce per poter gestire in modo più efficace la sicurezza delle informazioni.

Crescita quantitativa e qualitativa degli attacchi nel Rapporto CLUSIT 2024

L’analisi del Rapporto CLUSIT 2024, che anche quest’anno aspettavamo di leggere,  rivela una tendenza all’aumento sia in termini quantitativi che qualitativi degli attacchi informatici. Nel 2023, il numero di attacchi è aumentato dell’11% a livello globale, con un impressionante incremento del 65% in Italia. Questo fenomeno non solo dimostra un aumento della frequenza degli attacchi, ma anche un’escalation della loro gravità. Oltre l’81% degli attacchi rilevati nel 2023 sono stati classificati come “critici” o “gravi”, con un aumento significativo rispetto al 2019.

Integrazione tra criminalità online e offline

Gli analisti individuano una crescente commistione tra la criminalità “off-line” e “on-line”, con i proventi delle attività criminali reinvestiti nel business della cyber criminalità. Questa sinergia tra i due mondi criminali fornisce risorse aggiuntive ai perpetratori degli attacchi, alimentando ulteriormente la minaccia cyber. Il rapporto evidenzia la necessità di affrontare questo fenomeno in modo globale e coordinato.

Prevalenza del malware e del ransomware

Nel 2023, il malware ha continuato a essere la tecnica preferita dai cyber criminali, utilizzato nel 36% dei casi. Tra le varie tipologie di codici malevoli, il ransomware emerge come la principale minaccia e la più diffusa. Questo tipo di malware criptografico è stato responsabile di numerosi attacchi a livello globale, causando danni significativi a individui, aziende e istituzioni.

Conclusioni e risorse aggiuntive

Il rapporto completo, contenente analisi dettagliate, tendenze emergenti e consigli per la sicurezza informatica, è disponibile per il download al seguente link: Rapporto CLUSIT 2024. È essenziale che aziende, istituzioni e individui adottino misure proattive per proteggere le proprie reti e dati da minacce cyber sempre più sofisticate. Investimenti in tecnologie di sicurezza avanzate, formazione del personale e collaborazione internazionale sono fondamentali per contrastare efficacemente la minaccia cyber e proteggere l’infrastruttura critica e la privacy dei cittadini.

In conclusione, il rapporto CLUSIT del 2024 sottolinea l’urgenza di affrontare la crescente minaccia cyber in modo deciso e strategico. Solo attraverso un impegno collettivo e una consapevolezza diffusa delle sfide della sicurezza informatica possiamo sperare di mitigare gli effetti devastanti degli attacchi informatici e garantire un cyberspazio sicuro e affidabile per tutti.

La “targa prova”: al via le nuove regole.

Il 29 febbraio 2024 è entrato in vigore il Dpr 21 dicembre 2023, n. 229  in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. In attesa dell’emanazione delle istruzioni operative, il nostro Studio Legale ha il piacere di fornirvi un breve vademecum sulle principali novità.

Che cos’è la “targa prova”?

E’ una targa che viene utilizzata quando un veicolo necessita di prove, collaudi, trasferimenti, dimostrazioni o allestimenti; è uno strumento di identificazione temporaneo e il rilascio di tale targa non può essere richiesto da privati ma solo da soggetti che svolgono attività collegate al settore della locomozione (come ad esempio: concessionari, officine o aziende costruttrici di veicoli a motore e rimorchi).

Le principali novità

In attesa delle nuove istruzioni operative che verranno emanate vi segnaliamo le principali novità del Dpr 21 dicembre 2023, n. 229:

  • il numero di autorizzazioni alla prova che può essere rilasciato ad ogni azienda è ora contingentato in base al tipo di attività esercitata e al numero di addetti;
  • la targa prova ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza;
  • i procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione sono gestiti esclusivamente in via telematica (secondo le modalità che verranno stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Dpr n. 229/2023);
  • l’autorizzazione alla circolazione (che è un titolo personale e non cedibile) può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità con altri Stati;
  • in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione o della targa, il titolare deve farne denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia;
  • l’autorizzazione alla circolazione su strada  è rilasciata non solo per i veicoli non ancora immatricolati, ma anche per quelli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità o di assicurazione sul veicolo (così come previsto dal D.L. 121/2021)

Particolarità e sanzioni

Quando la targa prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionato nella parte posteriore del mezzo in maniera ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

Rimangono tra l’altro in vigore le sanzioni previste dal Codice della Strada per chiunque adibisca “un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso” o nel caso in cui il veicolo circoli “senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega“.

 

Le polizze assicurative nella cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento

Quando parliamo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, non va trascurato un elemento tipico di tali istituti: le polizze assicurative accessorie al credito.

Parliamo delle coperture assicurative connesse alle cessioni del quinto dello stipendio o delegazioni di pagamento contro quegli eventi che possono sopravvenire nel corso della durata del finanziamento a danno del debitore.  Eventi, che ove sopraggiungano, potrebbero non consentire il rispetto dell’obbligo di pagamento delle rate mensili del finanziamento.

Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli ha spesso assistito intermediari finanziari nell’analisi delle condizioni di tali polizze assicurative, nonché nella gestione delle relative controversie.

Un riepilogo sui finanziamenti in esame

I prestiti personali contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, regolamentati dal DPR 180/1950, sono erogabili da intermediari finanziari e istituti bancari e vengono concessi  ai consumatori.

Nell’ambito di tali finanziamenti, il consumatore si obbliga verso il finanziatore al rimborso rateale dell’importo finanziato:

  1. mediante la cessione (per il caso di cessione del quinto dello stipendio), all’istituto finanziatore, del credito che il consumatore vanta nei confronti del proprio datore di lavoro, nella misura massima della quota di 1/5 del proprio stipendio mensile;
  2. delegando (per il caso di delegazione di pagamento) il proprio datore di lavoro a versare direttamente al finanziatore la quota mensile del proprio stipendio.

Pur con le dovute differenziazioni, sia per la cessione del quinto dello stipendio, sia per la delegazione di pagamento, è il datore di lavoro a trattenere le quote mensili dello stipendio, del cedente o delegante, e a versarle direttamente all’istituto finanziatore.

I prestiti personali contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento presentano quindi un livello di garanzia sull’adempimento maggiore rispetto ai semplici prestiti personali. Ciò, in quanto l’obbligazione di pagamento viene trasferita sul datore di lavoro.

Ma non solo.

Un’ulteriore garanzia prevista per legge

Il legislatore pone l’attenzione alle ipotesi in cui particolari eventi possano sopraggiungere nel corso della durata del rapporto e incidere negativamente sul regolare rispetto del piano di ammortamento contrattuale.

È così che il DPR 180/1950, all’art. 54 comma 1, stabilisce che le cessioni del quinto dello stipendio (e le delegazioni di pagamento in quanto istituti a queste ultimi assimilabili) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio, non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito.

Dunque, abbiamo due tipologie di coperture assicurative obbligatorie: una a copertura dal rischio di decesso del soggetto finanziato; l’altra a copertura da rischi che portano a un unico evento ultimo: il mancato rispetto dell’obbligo di pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

Le polizze assicurative accessorie al credito e il ramo assicurativo di appartenenza

Tralasciando in questa sede la polizza assicurativa sulla vita (a copertura dal rischio di decesso), analizziamo la copertura dal rischio di insolvenza non derivante dal decesso del soggetto finanziato.

Ai fini della sua definizione sono intervenute sia l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) sia la Banca d’Italia.

– L’intervento dell’Ivass

L’Ivass (https://www.ivass.it/) mediante il Regolamento 29/2009, classifica, all’art. 14, in due rami distinti la macrocategoria delle assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio (e delegazione di pagamento) a seconda:

  1. che si tratti del contratto di assicurazione stipulato direttamente dall’istituto finanziatore in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento da parte del debitore. In tal caso il contratto assicurativo rientra nel ramo 14. Credito, nell’ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”;
  2. che si tratti del contratto di assicurazione stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’istituto finanziatore a causa della perdita dell’impiego. In tal caso il contratto assicurativo rientra nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell’ambito dei “rischi relativi all’occupazione”.

A seconda dell’una o dell’altra ipotesi cambiano la struttura contrattuale, le norme per il collocamento e l’adesione alla polizza, i diritti spettanti all’assicuratore, le posizioni dell’istituto finanziatore e del debitore cedente/delegante nei confronti della compagnia assicurativa. In entrambi i casi viene però raggiunto quel fine ultimo di garanzia, imposto dall’art. 54, comma 1, del DPR 180/1950, dal rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento.

– L’Intervento della Banca d’Italia

Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/), mediante i propri Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilabili (Delibera 145/2018), ha ribadito che per la copertura del rischio di insolvenza non derivante da decesso del debitore sono in uso sul mercato due schemi contrattuali:

  1. la polizza “credito”
  2. la polizza “perdite pecuniarie”,

confermando la stessa classificazione dell’Ivass, ed evidenziando le distinzioni sul soggetto contraente le polizze, sulla sussistenza o meno del diritto di surroga della compagnia assicurativa nei confronti del debitore, sul soggetto beneficiario che ne sostiene i costi.

Considerazioni finali

In riferimento quindi alle macrocategorie di contratti assicurativi suddette, gli intermediari finanziari e bancari devono avere presenti le singole caratteristiche che distinguono una soluzione rispetto ad un’altra.

Ciò, in quanto la relativa scelta ha importanti ripercussioni sull’intera gestione del contratto di finanziamento con il cliente consumatore finale.

Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli, con il suo team di banking law, in varie occasioni ha affiancato gli operatori del settore nell’analisi e nell’assistenza su tali tematiche, tenendo presenti le interpretazioni in merito fornite dalle Autorità di Vigilanza.