Il provvedimento di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha recentemente concluso la procedura di consultazione sulla bozza di Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, pubblicando sul proprio sito gli esiti e il provvedimento in forma definitiva (link al provvedimento).
Ricordiamo che i servizi di crowdfunding dedicati alle imprese possono essere forniti, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente, da:
- intermediari vigilati (banche, intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM)
- dai “fornitori specializzati di servizi di crowdfunding”
I primi sono autorizzati dalla Banca d’Italia, a eccezione delle SIM che sono autorizzate, con i secondi, dalla Consob.
Sono destinatari del provvedimento tutti i soggetti anzidetti, con le modalità indicate nel provvedimento stesso.
Comunicazioni agli organi di Vigilanza
Il primo paragrafo del provvedimento è dedicato alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza e, in particolare:
- entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia trasmettono a quest’ultima un elenco dei progetti finanziati attraverso la propria piattaforma di crowdfunding
- gli intermediari trasmettono, senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione
- entro il 30 aprile di ogni anno, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding inviano alla Banca d’Italia informazioni circa le variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere
Comunicazioni relative ai partecipanti al capitale
Il secondo paragrafo del provvedimento è dedicato ai partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
Al fine di monitorare il rispetto delle norme in tema di detenzione di partecipazioni qualificate (pari o superiore al 20%) nel capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, questi ultimi comunicano alla Banca d’Italia:
- l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding
- la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto 1).
Il termine per la comunicazione è di soli 10 giorni dal verificarsi dell’acquisizione, dell’incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ne viene a conoscenza.
Comunicazioni relative agli esponenti aziendali
Il terzo e ultimo paragrafo è dedicato agli esponenti dei fornitori di servizi specializzati di servizi di crowdfunding, intesi quali tutti i soggetti persone fisiche che svolgono attività di amministrazione, controllo o direzione dell’ente.
Ebbene, al proposito la Banca d’Italia ha disposto che si applichi, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021, recante “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (link al provvedimento).
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