Sistemi di Informazione Creditizia: Organismo di Monitoraggio

Con la delibera 6 ottobre 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022, è stato finalmente approvato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (ODM) per tutelare i consumatori da eventuali problemi riscontrati con gli operatori del sistema.

Il nuovo codice completa il percorso normativo avviato dal Garante nel 2019 quando aveva già approvato il codice di condotta, ma con riserva, nell’attesa di completare la fase di accreditamento dell’ODM.

Il nuovo codice disciplina le categorie di dati che possono essere trattate (quali dati identificativi, anagrafici e sociodemografici; dati relativi alla richiesta/rapporto; dati di tipo contabile; dati relativi al contenzioso e adattività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati), le modalità di raccolta e registrazione dei dati, le modalità con le quali gli interessati devono essere informati, i tempi di conservazione e le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione.

Per quanto riguarda l’istituzione del nuovo Organismo di monitoraggio del rischio, lo stesso sarà composto da tre componenti, uno designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti); un altro, in qualità di vicepresidente, designato all’unanimità dai gestori aderenti al presente codice di condotta; il terzo nominato in accordo tra questi ultimi e CNCU all’unanimità, il quale ricoprirà il ruolo di presidente.

I membri dell’Organismo, investiti dei requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità ed esperienza, avranno il compito primario di svolgere tutte le verifiche opportune, ivi incluse ispezioni sia da remoto che presso la sede dei gestori aderenti, nonché gestirei reclami eventualmente insorti tra i gestori e gli interessati, relativamente alle violazioni del codice di condotta.

Il codice precisa, tuttavia, che in caso di reclamo da parte di un interessato, lo stesso potrà essere proposto solo in via residuale, ovvero quando saranno stati esercitati i diritti di cui all’art. 9 del codice di condotta; gli sarà comunque preclusa la possibilità di avviare in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa una procedura avente il medesimo oggetto o attinente alle medesime questioni sollevate avanti l’ODM, ma non anche di poter adire il Garante per la protezione dei dati personali, che manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull’ODM stesso.

Agenzia: attenzione alle nuove forme di promozione sul web, la contribuzione diventa obbligatoria?

Promozioni on-line, influencer e personal shopper sul web e sui social potrebbero finire nel mirino dell’ente di previdenza per agenti e rappresentanti di commercio che pretende il pagamento dei contributi previdenziali dai preponenti.

In materia di distribuzione commerciale va posta molta attenzione ai contratti che vengono stipulati. A fronte delle nuove e più fluide figure di intermediazione, determinate anche dall’evoluzione tecnologica, l’Enasarco annuncia per i prossimi anni maggiori ispezioni al fine di combattere le forme di elusione contributiva “mascherate” da rapporti di procacciamento.

In merito ai nuovi procacciatori, che comprendono adesso anche personal shopper, influencer e promoter che operano sul web, la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito alla riconducibilità o meno delle relative attività di propaganda, in qualunque modo finalizzate alla conclusione di un determinato affare, all’attività promozionale dell’agente di commercio come regolamentata dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile, focalizzando principalmente l’attenzione sul nesso di causalità tra l’attività del procacciatore e la conclusione dell’affare.

Enasarco sta quindi monitorando gli interventi della giurisprudenza sul punto dal momento che i settori destinati a essere coinvolti da tale evoluzione, e quindi dalle prossime attività ispettive della stessa Enasarco, sono potenzialmente ampliati partendo dal classico settore farmaceutico e libraio fino ad arrivare alle attività di call center e di promozione tramite web.

Dunque, divenendo più  fluido e labile il confine tra attività promozionale tipica dell’agente di commercio e attività di distribuzione in genere, anche l’ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio prevede un adeguamento delle proprie ispezioni in ottica inclusiva degli obblighi contributivi in favore dei nuovi promotori a carico dei preponenti.

Per non farsi trovare impreparati gli operatori interessati devono prestare massima attenzione al contenuto dei propri contratti di distribuzione: mai come ora è raccomandabile un’attenta revisione legale dei testi contrattuali.