Promozioni on-line, influencer e personal shopper sul web e sui social potrebbero finire nel mirino dell’ente di previdenza per agenti e rappresentanti di commercio che pretende il pagamento dei contributi previdenziali dai preponenti.
In materia di distribuzione commerciale va posta molta attenzione ai contratti che vengono stipulati. A fronte delle nuove e più fluide figure di intermediazione, determinate anche dall’evoluzione tecnologica, l’Enasarco annuncia per i prossimi anni maggiori ispezioni al fine di combattere le forme di elusione contributiva “mascherate” da rapporti di procacciamento.
In merito ai nuovi procacciatori, che comprendono adesso anche personal shopper, influencer e promoter che operano sul web, la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi in merito alla riconducibilità o meno delle relative attività di propaganda, in qualunque modo finalizzate alla conclusione di un determinato affare, all’attività promozionale dell’agente di commercio come regolamentata dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile, focalizzando principalmente l’attenzione sul nesso di causalità tra l’attività del procacciatore e la conclusione dell’affare.
Enasarco sta quindi monitorando gli interventi della giurisprudenza sul punto dal momento che i settori destinati a essere coinvolti da tale evoluzione, e quindi dalle prossime attività ispettive della stessa Enasarco, sono potenzialmente ampliati partendo dal classico settore farmaceutico e libraio fino ad arrivare alle attività di call center e di promozione tramite web.
Dunque, divenendo più fluido e labile il confine tra attività promozionale tipica dell’agente di commercio e attività di distribuzione in genere, anche l’ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio prevede un adeguamento delle proprie ispezioni in ottica inclusiva degli obblighi contributivi in favore dei nuovi promotori a carico dei preponenti.
Per non farsi trovare impreparati gli operatori interessati devono prestare massima attenzione al contenuto dei propri contratti di distribuzione: mai come ora è raccomandabile un’attenta revisione legale dei testi contrattuali.