Facilitata la conclusione dei contratti bancari durante l’emergenza Covid-19: forma scritta soddisfatta via email

Fra le norme introdotte dal d.l. 08/04/2020, n. 23, l’art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato) prevede che il requisito della forma scritta previsto (a pena di nullità) dall’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), durante il periodo dell’emergenza sanitaria (quanto meno, quindi, fino al 31 luglio 2020) sia soddisfatta, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), anche quando il cliente, che sia classificabile quale “cliente al dettaglio” secondo la vigente normativa, esprima il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che il consenso sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e il messaggio da cui il consenso emerge sia conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

In altri termini, non necessita la apposizione della firma digitale o autografa da parte del cliente, ma è sufficiente il suo consenso prestato tramite e-mail ai fini della valida conclusione del contratto bancario. Allo scopo di evitare future contestazioni, potrà essere utile per l’intermediario verificare che l’indirizzo e-mail dal quale si attende il consenso sia effettivamente in uso al cliente, per esempio, tramite un sistema di doppia autenticazione.

La seconda parte della norma precisa che “il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole” e, dunque, anche mediante invio tramite e-mail. Sarà, poi, cura dell’intermediario consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Da notare, infine, che il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Vale la pena ricordare, in conclusione, che resta ferma l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio.