Il diritto alla riparazione dei beni: a che punto siamo?

Possibili novità in arrivo dalla normativa comunitaria in merito ai rimedi concessi ai consumatori in caso di difetto di conformità di alcuni beni oggetto di vendita.

Il 21 novembre 2023 il Parlamento Europeo ha approvato il testo – con vari emendamenti rispetto alla stesura iniziale – di una proposta di direttiva recante le norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

Lo scopo è quello di individuare nella riparazione il rimedio principale di tutela verso i consumatori in caso di difetto di conformità di beni mobili facenti parte di determinate categorie.

A tale importante passaggio seguiranno i colloqui tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, dovendosi attendere quindi la posizione definitiva che adotterà il Consiglio stesso per l’approvazione della direttiva europea in materia di “diritto alla riparazione”.

Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli, in considerazione dalla portata pratica che porterebbe un tale sviluppo normativo agli operatori del settore delle vendite di determinati beni di consumo, e dei servizi connessi, sta monitorando l’evolversi dei vari passaggi.

1. L’attuale quadro normativo interno

La materia della vendita dei beni di consumo è disciplinata a livello nazionale dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), nello specifico dal capo I del titolo III della parte IV, sezione dedicata alle tutele del consumatore verso il produttore e il venditore dei beni di consumo, che dispone gli strumenti di tutela e i rimedi in caso di vizi di conformità del bene acquistato.

Tale normativa nazionale, come recentemente modificata e integrata dal D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, attuativo della Direttiva UE 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, interviene prima di tutto sulla definizione di “conformità” del bene, inteso quale bene mobile materiale anche da assemblare, e quale bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale.

Il concetto di “conformità” del bene venduto al consumatore, secondo il Codice del Consumo, è riferito sia in senso soggettivo, ovvero con riguardo alla descrizione del bene fornita già mediante l’attività pubblicitaria e con riguardo all’utilizzo particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del venditore, sia in senso oggettivo, intesa anche in termini di durabilità e funzionalità del bene.

Quali sono gli strumenti che ha a propria tutela il consumatore nel caso in cui non sussista la conformità del bene o, meglio, nel caso di “difetto di conformità”? Il Codice del Consumo stabilisce a riguardo la garanzia di conformità a carico del venditore, meglio nota come garanzia legale.

La garanzia legale consiste nel diritto a favore del consumatore, di ottenere come rimedio al difetto di conformità del bene che si manifesti nell’arco di due anni a partire dalla sua consegna (un anno per il caso di beni usati):

  • il ripristino della conformità del bene, potendo scegliere il consumatore tra la riparazione o la sostituzione del bene;

  • la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita al verificarsi delle condizioni indicate all’art. 135-bis del Codice del Consumo (ad es. nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione, o qualora il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto).

Alla garanzia legale viene poi affiancata la garanzia convenzionale, ovvero l’impegno di un venditore o di un produttore, offerto in via facoltativa al consumatore e in aggiunta agli obblighi di legge relativi alla garanzia legale di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene, qualora il bene non corrisponda alle caratteristiche previste o a qualsiasi altro requisito anche non strettamente connesso alla conformità.

2. La nuova proposta di direttiva europea

La nuova proposta di direttiva europea istituisce il “diritto alla riparazione”, andando a modificare l’attuale assetto dei rimedi riconosciuti a favore del consumatore, che a tutt’oggi prevedono la possibilità di scelta, per il consumatore stesso, tra il rimedio della riparazione e quello della sostituzione del bene in caso di difetto di conformità.

Il tutto parte dall’esigenza di garantire sia un elevato livello di protezione dei consumatori, sia una maggiore circolarità all’interno dell’economia. Infatti, uno degli obiettivi principali della proposta in discussione è quella di promuovere un consumo più sostenibile, agevolando la riparazione dei prodotti difettosi rispetto alla loro sostituzione, e quindi riducendo i rifiuti.

Scopo della proposta di direttiva sarebbe infatti quello di migliorare – nell’ambito della c.d. “transizione verde” – il funzionamento del mercato interno secondo gli obiettivi già fissati nella citata Direttiva UE 2019/771 e nella Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, favorendo il mantenimento di un ciclo di vita dei prodotti che comprenda il riutilizzo, la riparazione e il ricondizionamento.

Il richiamo, nella proposta in esame, alla Direttiva 2009/125/CE inquadra il perimetro della tipologia dei beni a cui le nuove disposizioni sarebbero applicabili; tra questi, soprattutto i beni di elettronica di consumo, gli elettrodomestici, i prodotti di telefonia. Tutte tipologie di prodotti a cui la vigente normativa nazionale e regolamentare pone particolare attenzione con riguardo alle procedure di smaltimento dei rifiuti (Raee – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Per queste tipologie di prodotti, quindi sarebbe prevista l’incentivazione all’attività di riparazione del bene di contro alla sua sostituzione. Ciò, a meno che la riparazione risulti impossibile da un punto di vista giuridico o arrechi inconvenienti per il consumatore.

La nuova proposta di direttiva poi intende prevedere il diritto del consumatore a richiedere – a un costo ragionevole – la riparazione anche successivamente alla scadenza della garanzia legale con la previsione a carico dei produttori dell’obbligo di fornire al consumatore tutte le informazioni relative alla riparazione, quali il prezzo della riparazione e dei pezzi di ricambio.

A tal fine la proposta di direttiva ha l’obiettivo di uniformare tutte le informazioni a carico dei produttori verso i consumatori in merito ai servizi di riparazione, intendendo definire un modello di formato standard per la presentazione di tali servizi al fine di consentire ai consumatori di valutare e confrontare agevolmente i servizi medesimi.

Un ruolo importante verrebbe assegnato ai c.d. riparatori indipendenti, per i quali, al fine di garantire la corretta esecuzione del principale rimedio della riparazione a favore del consumatore anche al di fuori della garanzia legale, sarebbe previsto l’agevole accesso a tutte le parti di ricambio e a tutti gli strumenti e informazioni relative alla riparazione.

Per finire poi con la previsione di responsabilità del venditore o del produttore, verso il consumatore, per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dalla consegna del bene riparato.

3. Considerazioni finali

Analizzando la proposta di direttiva in esame, il condizionale è d’obbligo.

Appaiono però fin da ora interessanti gli obiettivi che ha fissato il Parlamento Europeo nella definizione del testo che sarà oggetto di negoziato ai fini della predisposizione del testo definitivo.

Tanti gli aspetti pratici, come visto sopra, che ne deriverebbero qualora la proposta di direttiva venisse accolta e approvata.

Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli affianca gli operatori del settore, assistendoli allo sviluppo nella definizione del modello di business anche alla luce di quelle che potrebbero essere le prossime evoluzioni normative, prima a livello di normativa comunitaria e, successivamente, a livello di normativa interna di attuazione.

Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sul diritto alla riparazione non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Posted in Senza categoria

Criteri e requisiti di idoneità: gli orientamenti della Banca d’Italia

Criteri e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali: il quadro

Arrivano gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di criteri e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.

Sono passati più di due anni dalla pubblicazione del Provvedimento del 4 maggio 2021 della Banca d’Italia “Disposizioni” sulla procedura di valutazione dei criteri e requisiti di idoneità degli esponenti di:

  • banche,
  • intermediari finanziari,
  • istituti di moneta elettronica,
  • istituti di pagamento e
  • sistemi di garanzia dei depositanti

Ricordiamo che il Provvedimento della Banca d’Italia costituisce il tassello che completa il quadro normativo in tema di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali, assieme agli articoli 26, 110, 112, 114-quinquies.3, 114-undecies e 96-bis.3 del Testo Unico Bancario e al Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, pubblicato in GU n. 310 del 15.12.2020.

In questo lasso di tempo, nell’esercizio della proprie funzioni di Vigilanza e grazie al dialogo costante con i soggetti vigilati, la Banca d’Italia ha potuto trarre informazioni utili al fine di individuare, oltre ad alcuni profili di miglioramento, le prassi più virtuose al fine di assicurare un puntuale ed efficace espletamento delle procedure di valutazione dei predetti requisiti e criteri di idoneità.

Gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di idoneità degli esponenti

In questi giorni la Banca d’Italia, in un documento intitolato “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, ha reso noti i risultati osservati, in quanto ritenuti utili alle banche less significant, agli intermediari non bancari e ai sistemi di garanzia dei depositanti al fine di agevolare il superamento degli elementi di criticità osservati e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Quale frutto dell’analisi del mercato svolta dalla Banca d’Italia, il Documento riassume ben 8 orientamenti che descrivono altrettante buone prassi individuate dalla Vigilanza verso le quali essa si attende che i soggetti destinatari tendano, uniformandovi la rispettiva azione.

Trovate il testo del documento al seguente link.