Sicurezza dei prodotti: nuove regole in vigore dal 13 dicembre 2024

Si avvicina la data in cui si applicheranno in Italia e sul territorio dell’Unione Europea le nuove regole in materia di sicurezza dei prodotti.

Infatti, il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (Regolamento 2023/988), entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre 2024.

Il Regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la Direttiva 87/357/CEE sulla sicurezza dei prodotti che imitano prodotti alimentari.

A differenza di una direttiva, che necessita di essere trasposta e recepita nella legislazione nazionale, il Regolamento 2023/988 troverà diretta applicazione in tutti gli stati membri.

Obiettivi e ambito di applicazione

Il Regolamento 2023/988 intende fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.

A tal fine, stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato, laddove si intende:

  • per “messa disposizione”, la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • per “immissione sul mercato”, la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato interno

Esso si applicherà nella misura in cui non esistano altre disposizioni specifiche riguardanti la sicurezza applicabili a specifici prodotti e riguarderà prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati.

Tuttavia, non si applicherà ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento 2023/988 i seguenti prodotti:

  1. medicinali per uso umano o veterinario;
  2. alimenti;
  3. mangimi;
  4. piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato;
  5. sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
  6. prodotti fitosanitari;
  7. attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
  8. aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
  9. oggetti d’antiquariato.

Soggetti interessati

Il Regolamento 2023/988 prevede obblighi specifici per diverse categorie di operatori economici fra cui i principali sono:

  • fabbricanti
  • importatori
  • distributori
  • fornitori di mercati online
  • fornitori di servizi di logistica

Per tutti questi soggetti sono previsti diversi gradi di responsabilità quando siano coinvolti nella messa a disposizione di prodotti nel mercato interno dell’Unione.

Tali obblighi e responsabilità coinvolgono, fra l’altro, le regole di etichettatura, l’analisi dei rischi legata all’uso dei prodotti, la redazione di istruzioni sulla sicurezza, gli obblighi di richiamo dei prodotti in caso di difetti che ne compromettano la sicurezza, eccetera.

 

Quanto precede è chiaramente un brevissimo e primo sguardo d’insieme sulle disposizioni del Regolamento 2023/988, sul quale torneremo con ulteriori articoli di approfondimento.

Nel frattempo, per qualsiasi domanda e per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare i professionisti del nostro Studio che saranno lieti di fornirvi la loro consulenza.

Disposizioni BankIt per i fornitori di servizi di crowdfunding

Il provvedimento di Banca d’Italia

Banca d’Italia ha recentemente concluso la procedura di consultazione sulla bozza di Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, pubblicando sul proprio sito gli esiti e il provvedimento in forma definitiva (link al provvedimento).

Ricordiamo che i servizi di crowdfunding dedicati alle imprese possono essere forniti, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente, da:

  • intermediari vigilati (banche, intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM)
  • dai “fornitori specializzati di servizi di crowdfunding”

I primi sono autorizzati dalla Banca d’Italia, a eccezione delle SIM che sono autorizzate, con i secondi, dalla Consob.

Sono destinatari del provvedimento tutti i soggetti anzidetti, con le modalità indicate nel provvedimento stesso.

Comunicazioni agli organi di Vigilanza

Il primo paragrafo del provvedimento è dedicato alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza e, in particolare:

  • entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia trasmettono a quest’ultima un elenco dei progetti finanziati attraverso la propria piattaforma di crowdfunding
  • gli intermediari trasmettono, senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione
  • entro il 30 aprile di ogni anno, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding inviano alla Banca d’Italia informazioni circa le variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere

Comunicazioni relative ai partecipanti al capitale

Il secondo paragrafo del provvedimento è dedicato ai partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

Al fine di monitorare il rispetto delle norme in tema di detenzione di partecipazioni qualificate (pari o superiore al 20%) nel capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, questi ultimi comunicano alla Banca d’Italia:

  • l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding
  • la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto 1).

Il termine per la comunicazione è di soli 10 giorni dal verificarsi dell’acquisizione, dell’incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ne viene a conoscenza.

Comunicazioni relative agli esponenti aziendali

Il terzo e ultimo paragrafo è dedicato agli esponenti dei fornitori di servizi specializzati di servizi di crowdfunding, intesi quali tutti i soggetti persone fisiche che svolgono attività di amministrazione, controllo o direzione dell’ente.

Ebbene, al proposito la Banca d’Italia ha disposto che si applichi, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021, recante “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (link al provvedimento).

Visita anche la pagina dedicata all’area di diritto bancario di Princivalle Apruzzi Danielli Studio Legale.

Cosa sono le Srl PMI?

Quando una Srl è anche una PMI?

Si tratta di Srl (società a responsabilità limitata) che si qualifichino anche come piccole e medie imprese (PMI).
Alla data di questo articolo, i requisiti perché un’impresa sia qualificata come PMI sono i seguenti:

  1. impiega meno di 250 dipendenti, e
  2. ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o
  3. ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Quali sono i vantaggi delle Srl PMI?

La normativa vigente riconosce alle Srl PMI parecchie deroghe rispetto alla disciplina codicistica delle società a responsabilità limitata. Fra queste ricordiamo:

  • possibilità di emettere categorie speciali di quote aventi diritti diversi, la cui determinazione – alquanto libera, salvi i limiti inderogabili di legge, quali, ad esempio, il patto leonino – è lasciata allo statuto
  • possibilità di emettere quote “standardizzate”, vale a dire quote di uguale valore (suddivise in unità di misura come le azioni delle spa) e che conferiscano uguali diritti fra loro
  • possibilità di compiere operazioni sulle quote proprie, purché inquadrate nell’ambito di piani di incentivazione dei collaboratori della società che prevedano l’assegnazione a questi ultimi di quote di capitale
  • possibilità di svolgere offerte pubbliche di quote anche tramite portali di equity crowdfunding
  • possibilità di dematerializzare le quote, purché si tratti di quote standardizzate e sia tenuto il libro soci

Quest’ultima possibilità è stata introdotta dalla “legge capitali” (legge 5 marzo 2024, n. 21, art. 3) che ha modificato l’art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In sostanza, sarà possibile per le srl PMI emettere quote puramente scritturali e dematerializzate e gestirle tramite un sistema di gestione accentrata, esattamente come accade per le spa quotate.

In conclusione possiamo affermare che le Srl sono diventate uno strumento estremamente flessibile e interessante al servizio delle PMI italiane.

Criteri e requisiti di idoneità: gli orientamenti della Banca d’Italia

Criteri e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali: il quadro

Arrivano gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di criteri e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.

Sono passati più di due anni dalla pubblicazione del Provvedimento del 4 maggio 2021 della Banca d’Italia “Disposizioni” sulla procedura di valutazione dei criteri e requisiti di idoneità degli esponenti di:

  • banche,
  • intermediari finanziari,
  • istituti di moneta elettronica,
  • istituti di pagamento e
  • sistemi di garanzia dei depositanti

Ricordiamo che il Provvedimento della Banca d’Italia costituisce il tassello che completa il quadro normativo in tema di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali, assieme agli articoli 26, 110, 112, 114-quinquies.3, 114-undecies e 96-bis.3 del Testo Unico Bancario e al Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, pubblicato in GU n. 310 del 15.12.2020.

In questo lasso di tempo, nell’esercizio della proprie funzioni di Vigilanza e grazie al dialogo costante con i soggetti vigilati, la Banca d’Italia ha potuto trarre informazioni utili al fine di individuare, oltre ad alcuni profili di miglioramento, le prassi più virtuose al fine di assicurare un puntuale ed efficace espletamento delle procedure di valutazione dei predetti requisiti e criteri di idoneità.

Gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di idoneità degli esponenti

In questi giorni la Banca d’Italia, in un documento intitolato “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, ha reso noti i risultati osservati, in quanto ritenuti utili alle banche less significant, agli intermediari non bancari e ai sistemi di garanzia dei depositanti al fine di agevolare il superamento degli elementi di criticità osservati e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Quale frutto dell’analisi del mercato svolta dalla Banca d’Italia, il Documento riassume ben 8 orientamenti che descrivono altrettante buone prassi individuate dalla Vigilanza verso le quali essa si attende che i soggetti destinatari tendano, uniformandovi la rispettiva azione.

Trovate il testo del documento al seguente link.

Le forme di credito per le PMI

PMI e credito, due mondi separati?

La grandissima maggioranza delle nostre piccole e medie imprese hanno a che fare quotidianamente con le banche. Ma quanto realmente le PMI conoscono il mondo bancario e i prodotti di credito che questo può mettere loro a disposizione?

Non crediamo che si possa fornire risposta certa e univoca a questa domanda, ma la nostra esperienza ci suggerisce che in molti casi la comprensione delle banche da parte delle PMI sia soltanto parziale.

Questo breve articolo non può ovviamente essere la sede per un’analisi completa e dettagliata di tutti i prodotti di credito disponibili per le PMI, anche perché questi, soprattutto negli ultimi decenni, hanno subito una discreta evoluzione proprio per essere al passo con le esigenze di finanziamento delle imprese.

Per questi motivi forniremo alcune brevi sintesi descrittive di alcune forme di credito nella negoziazione delle quali le imprese nostre clienti ci hanno più spesso coinvolto:

  1. apertura di credito in conto corrente
  2. leasing
  3. anticipo su fatture
  4. finanziamento su base project

1. Apertura di credito in conto corrente, forse la forma più comune di credito alle PMI

L’apertura di credito in conto corrente, anche nota come apertura di un fido o scoperto di conto, è fra le forme di credito più comuni e utilizzate dalle imprese. Lo scopo dell’apertura di credito in conto corrente è quella di fornire momentanea liquidità: consente di utilizzare il conto corrente anche oltre le disponibilità su esso presenti, per un importo massimo determinato in contratto (il limite di utilizzo) e per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

Il ripristino delle somme utilizzate mediante successivi versamenti sul conto consente di ripristinare in tutto o in parte il fido e poterne così fare ancora uso.

La concessione e l’utilizzo del fido sono normalmente sottoposti al pagamento di una commissione e di un tasso di interesse sulle somme utilizzate.

2. Leasing o locazione finanziaria, altra forma di credito molto usata della PMI

Nell sua forma più classica della locazione finanziaria, il leasing consente di acquistare mediante finanziamento la facoltà di utilizzare per finalità aziendali beni mobili o immobili.

In altri termini, il soggetto finanziatore acquista un bene mobile o immobile da un fornitore scelto e indicato dal soggetto finanziato e lo concede in uso a quest’ultimo in cambio del pagamento di una somma periodica, detta canone. Usualmente, al termine della locazione, l’impresa utilizzatrice ha facoltà di riscattare la proprietà del bene pagando un prezzo.

La misura del canone, quindi, è commisurata all’esborso richiesto per l’acquisto del bene e al tasso di interesse applicato sull’operazione del finanziatore.

E’ interessante notare il fornitore del bene e locatore (impresa finanziata) possono coincidere: si tratta del cosiddetto lease-back.

3. Anticipo su fatture per le PMI, ulteriore forma di credito per le PMI

Un altro strumento per ottenere liquidità a breve termine è l’anticipo, o sconto, fatture. Mediante questa forma di credito, la PMI presenta in banca le fatture emesse e non ancora scadute e ottiene dalla banca l’anticipo dell’importo dovuto dal destinatario della fattura, detratta una somma a titolo di interesse.

Se il contratto prevede la cessione del credito sottostante alla fattura, sarà la banca a richiedere al destinatario della fattura il pagamento.

Se al contrario il contratto prevede il cosi detto mandato all’incasso, sarà l’impresa a incassare il saldo della fattura dal debitore e la banca sarà quindi autorizzata a prelevare quanto incassata dal conto a saldo dell’anticipo effettuato.

Se il debitore non dovesse pagare, l’importo anticipato sarà ovviamente addebito al cliente della banca.

4. Finanziamento su base project

Crediamo che in questa sintesi meriti un piccolo spazio anche la tipologia del finanziamento su base project, molto comune soprattutto in favore di imprese, spesso di medie dimensioni, che operano in settori specifici quali quello delle energie rinnovabili.

Il finanziamento viene erogato in questo caso sulla base dello stato di avanzamento di un progetto ed è normalmente assistito da diverse garanzie (pegni su crediti e beni mobili, ipoteche su beni immobili).

I contratti di questo tipo non sono generalmente standard nella forma, ma sono negoziati singolarmente in quanto le peculiarità del progetto finanziato non sono quasi uguali le une alle altre.

Gli istituti di pagamento

Cosa sono gli istituti di pagamento?

Gli istituti di pagamento costituiscono una categoria di soggetti vigilati dalla Banca d’Italia talvolta poco conosciuta ai più. Si tratta di entità autorizzate alla prestazione di uno o più servizi di pagamento, i quali, semplificando un po’, si può dire abbiano ricevuto la loro prima organica regolamentazione nella direttiva PSD1, poi sostituita dalla direttiva PSD2.

 

La regolamentazione

La regolamentazione degli istituti di pagamento in Italia è ora principalmente recepita nel Testo Unico Bancario (TUB), cui si affiancano un certo numero di regolamenti attuativi e le Istruzioni di vigilanza e altri provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia.

Sebbene i testi sopra citati costituiscano un’ottima base per comprendere le norme alla base di queste entità, siamo di fronte senza dubbio a un complesso normativo molto corposo e suddivisa in tanti provvedimenti che può spesso apparire difficile da padroneggiare.

 

Il processo autorizzativo

Il processo autorizzativo di un istituto di pagamento, in sé lineare, è reso complesso dalla necessità di fornire alla Vigilanza informazioni dettagliate e accurate da raccogliersi in un articolato programma di attività.
Requisiti specifici sono richiesti in capo ai soci dell’istituto e in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Qualche semplificazione organizzativa e autorizzativa è prevista solo per gli istituti che intendano prestare i servizi di disposizione di ordini di pagamento (PIS, payment initiation services) o di informazione sui conti (AIS, account information services).