CCD2 e pubblicità: i 7 errori che possono esporre a sanzioni

CCD2 e pubblicità. Illustriamo in questo articolo 7 errori che possono esporre a sanzioni banche e intermediari.

La nuova CCD2 cambia le regole del marketing nel credito al consumo

L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori (“CCD2”) segna una delle più importanti evoluzioni normative degli ultimi anni per il settore del credito al consumo.

L’attenzione degli operatori si è concentrata soprattutto sulle nuove regole in materia di valutazione del merito creditizio, ma vi è un altro aspetto destinato ad avere un impatto immediato e significativo sull’operatività quotidiana di intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e operatori fintech: la disciplina della pubblicità dei finanziamenti.

La CCD2 rafforza infatti i requisiti di trasparenza delle comunicazioni commerciali e impone agli operatori una revisione approfondita delle proprie strategie di marketing, sia online sia offline.

Siti internet, landing page, campagne Google Ads, social media, comparatori online e attività promozionali dovranno essere valutati alla luce di standard più rigorosi rispetto al passato.

Per molte realtà del settore non si tratterà di un semplice aggiornamento formale, ma di una vera e propria attività di compliance preventiva.

Perché il legislatore europeo interviene sulla pubblicità del credito

Negli ultimi anni il mercato del credito al consumo è profondamente cambiato.

I consumatori vengono sempre più frequentemente raggiunti da offerte di finanziamento attraverso strumenti digitali caratterizzati da messaggi sintetici, procedure rapide e percorsi di acquisto semplificati.

L’obiettivo della CCD2 è garantire che il consumatore possa assumere decisioni consapevoli anche nelle fasi preliminari del processo di acquisto, evitando che la comunicazione commerciale enfatizzi esclusivamente i vantaggi del finanziamento senza fornire una rappresentazione corretta del relativo costo.

Il principio generale è semplice: il consumatore deve comprendere immediatamente che sta valutando un prodotto di credito e quali siano le principali implicazioni economiche della propria scelta.

Errore n. 1: enfatizzare la facilità di accesso al credito

Uno degli aspetti maggiormente attenzionati dalla nuova disciplina riguarda le comunicazioni che presentano il finanziamento come facilmente ottenibile.

Espressioni quali:

  • “prestito immediato”;
  • “approvazione garantita”;
  • “finanziamento per tutti”;
  • “credito senza pensieri”;

potrebbero essere oggetto di particolare scrutinio qualora inducano il consumatore a sottovalutare il processo di valutazione del merito creditizio o le proprie capacità di rimborso.

Le campagne pubblicitarie dovranno quindi evitare formulazioni che possano trasmettere un’immagine eccessivamente semplificata dell’accesso al credito.

Errore n. 2: dare evidenza solo alla rata mensile

Una delle prassi – errate – più diffuse nel settore consiste nell’evidenziare esclusivamente l’importo della rata.

Dal punto di vista commerciale si tratta di una tecnica efficace, ma sotto il profilo regolamentare può rivelarsi problematica se non accompagnata da informazioni adeguate sul costo complessivo del finanziamento.

La CCD2 conferma e rafforza il principio secondo cui il consumatore deve poter comprendere non soltanto quanto pagherà ogni mese, ma anche quanto il credito gli costerà complessivamente.

Per questo motivo le informazioni economiche essenziali devono essere presentate in modo chiaro, visibile e facilmente comprensibile.

Errore n. 3: utilizzare informazioni obbligatorie poco visibili

Molti siti internet e molte campagne digitali continuano a collocare le informazioni rilevanti in note marginali, caratteri di dimensioni ridotte o sezioni difficilmente accessibili.

L’approccio della CCD2 va nella direzione opposta.

Le informazioni fondamentali non dovranno essere formalmente presenti ma sostanzialmente invisibili.

Le autorità valuteranno sempre più spesso l’effettiva capacità della comunicazione di informare il consumatore medio, considerando il messaggio nel suo complesso e non soltanto la presenza formale di determinati dati.

Errore n. 4: utilizzare social media e influencer senza adeguati controlli

Sempre più operatori del settore ricorrono a influencer, creator e campagne social per acquisire nuova clientela.

Tuttavia, l’utilizzo di soggetti terzi non trasferisce la responsabilità della conformità normativa.

L’intermediario che promuove il prodotto continua a rispondere delle comunicazioni diffuse per suo conto.

Diventa quindi essenziale implementare procedure di approvazione preventiva dei contenuti, definire linee guida contrattuali per i collaboratori esterni e monitorare costantemente le attività promozionali svolte sui social network.

Errore n. 5: trascurare la compliance delle landing page

Molte verifiche interne si concentrano sulla pubblicità iniziale, trascurando le pagine di destinazione alle quali il consumatore accede dopo aver cliccato sull’annuncio.

Si tratta di un errore frequente.

Dal punto di vista delle autorità, l’intero percorso digitale costituisce un’unica esperienza informativa.

Anche le landing page dovranno pertanto essere oggetto di verifica sotto il profilo della trasparenza, della chiarezza delle informazioni e della correttezza delle call-to-action.

Errore n. 6: sottovalutare il rischio reputazionale

Le conseguenze di una comunicazione commerciale non conforme non si esauriscono nelle eventuali sanzioni amministrative.

Nel settore finanziario la fiducia rappresenta uno degli asset più importanti.

Un intervento delle autorità, una contestazione da parte delle associazioni dei consumatori o la diffusione di notizie negative sui media possono generare effetti reputazionali significativi, con impatti economici spesso superiori alla sanzione stessa.

Per questo motivo la conformità delle attività di marketing dovrebbe essere considerata un investimento strategico e non un mero adempimento normativo.

Errore n. 7: attendere il recepimento italiano per adeguarsi

Molti operatori ritengono opportuno attendere il completamento del processo di attuazione nazionale prima di avviare attività di revisione interna.

Si tratta di una scelta che può rivelarsi rischiosa.

Le direttrici della riforma europea sono ormai chiaramente delineate e consentono già oggi di effettuare una verifica preventiva delle campagne pubblicitarie, dei processi commerciali e della documentazione utilizzata nei rapporti con la clientela.

Il recepimento italiano è stato formalmente avviato con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 e mancano solo i provvedimenti attuativi di CICR, Banca d’Italia e OAM.

Le organizzazioni che iniziano tempestivamente il percorso di adeguamento dispongono generalmente di maggior tempo per pianificare gli interventi necessari e ridurre i rischi operativi.

Cosa dovrebbero fare oggi agenti, mediatori e intermediari finanziari

In vista dell’attuazione italiana della CCD2, gli operatori del settore dovrebbero valutare l’opportunità di effettuare una revisione strutturata delle proprie attività di marketing e comunicazione.

In particolare, è consigliabile:

  • mappare tutte le comunicazioni commerciali utilizzate;
  • verificare la conformità di siti internet e landing page;
  • riesaminare le campagne pubblicitarie online;
  • aggiornare le procedure di approvazione dei contenuti;
  • formare il personale commerciale e marketing;
  • verificare i rapporti con agenzie pubblicitarie e partner esterni;
  • predisporre controlli periodici di compliance.

Un’attività preventiva di audit consente di individuare eventuali criticità prima che queste si traducano in contestazioni da parte delle autorità o in rischi reputazionali.

Conclusioni

La CCD2 rappresenta un cambiamento significativo per l’intero ecosistema del credito al consumo.

Per agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari e operatori fintech, la pubblicità dei finanziamenti non potrà più essere considerata esclusivamente una leva commerciale, ma dovrà essere gestita come parte integrante del sistema di governance e compliance aziendale.

Le organizzazioni che sapranno adeguare tempestivamente le proprie strategie di comunicazione non solo ridurranno il rischio di sanzioni e contenziosi, ma potranno anche rafforzare la propria reputazione e la fiducia della clientela in un mercato sempre più regolamentato e competitivo.

Il recepimento della CCD2 rappresenta quindi un’opportunità per ripensare le attività di marketing finanziario secondo standard più elevati di trasparenza, correttezza e tutela del consumatore. Il nostro team banking è a disposizione!

Cessazione del contratto di agenzia per giusta causa

La cessazione per giusta causa nel contratto di agenzia è un rimedio che consente la risoluzione immediata del rapporto quando si verifica un fatto di particolare gravità. Pur essendo uno strumento di tutela, presenta implicazioni importanti per entrambe le parti: può legittimare una cessazione immediata, ma anche dar luogo a contestazioni giudiziarie, con conseguenze economiche (indennità, risarcimento danni) e reputazionali. Questa guida, che non esaurisce un argomento di per sé molto complesso, cerca di spiegare in termini pratici che cosa si intende per giusta causa, quali comportamenti ricorrono più spesso, quali sono gli effetti per preponente e agente e come entrambe le parti possono ridurre i rischi.

1. Breve quadro normativo di riferimento

Il contratto di agenzia è regolato dal Codice Civile (artt. 1742 e ss.). L’indennità per la cessazione del rapporto è disciplinata dall’art. 1751 c.c.; il principio del recesso per giusta causa discende dall’art. 2119 c.c., applicato in via analogica al rapporto di agenzia. Queste norme costituiscono la base per valutare se e quando la cessazione immediata sia legittima.

2. Cos’è la “giusta causa” nel rapporto di agenzia

La giusta causa è un fatto, imputabile alla controparte, di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto. La verifica è concreta e caso per caso: non è sufficiente una semplice inadempienza occasionale; occorre che la condotta abbia inciso in modo rilevante sul vincolo fiduciario o sugli interessi economici dell’altra parte.

3. Esempi pratici (quando la giusta causa può sussistere)

Di seguito esempi tipici che possono integrare giusta causa, rilevanti sia dal punto di vista del preponente sia dell’agente (a seconda della posizione soggettiva e del contesto):

  • Uso scorretto dell’elenco clienti: l’agente che utilizza gli elenchi per attività concorrente può compromettere il rapporto fiduciario; analogamente, un preponente che rende indisponibili risorse essenziali per l’agente può impedire l’attività commerciale.

  • Violazione della riservatezza: diffusione di informazioni sensibili o commerciali che danneggiano l’altra parte.

  • Concorrenza sleale o concorrenza illecita: comportamenti volti a sottrarre clienti o opportunità.

  • Frode o condotte illecite: appropriazione di fondi, falsificazione di rendicontazioni, firme contraffatte.

  • Inadempimenti gravi e reiterati: mancata rendicontazione, false dichiarazioni su vendite/ordini, omissioni ripetute di obblighi contrattuali essenziali.

Ogni caso richiede valutazione delle circostanze, proporzionalità e delle possibili misure riparatorie.

4. Effetti della cessazione del contratto di agenzia per giusta causa per entrambe le parti

  • Per il preponente: possibilità di interrompere immediatamente il rapporto e tutelare clienti e immagine aziendale; il rischio è di essere chiamato a pagare l’indennità o risarcimenti se il recesso viene ritenuto ingiustificato.

  • Per l’agente: perdita del diritto all’indennità di fine rapporto se la giusta causa è imputabile all’agente; contestualmente, l’agente può subire un danno economico e reputazionale, e potrà impugnare il recesso se ritiene che non sussista la giusta causa.

Entrambe le parti devono considerare che i giudici valutano la sussistenza della giusta causa sulla base della gravità del fatto, della sua ripetizione e della documentazione prodotta.

5. Onere della prova: cosa serve dimostrare

Chi vuole attivare la cessazione del contratto di agenzia per giusta causa ha l’onere di provarla. Elementi probatori utili possono includere:

  • comunicazioni scritte (email, PEC, lettere formali);

  • report e dati estratti da CRM o sistemi gestionali;

  • perizie su telefoni o computer che attestino condotte illecite;

  • dichiarazioni e testimonianze di clienti o colleghi;

  • documentazione contabile o commerciale che mostri discrepanze o frodi.

La raccolta e la conservazione ordinate delle prove è essenziale per chiunque intenda agire o difendersi.

6. Consigli pratici per la fase contrattuale (per ridurre i rischi)

Una buona struttura contrattuale tutela entrambe le parti se chiara, proporzionata e rispettosa della normativa. Alcuni suggerimenti utili:

  • Clausola di risoluzione per giusta causa: elencare esempi indicativi senza chiudere la casistica; evitare formulazioni eccessivamente generiche o vessatorie.

  • Obblighi di reporting: definire modalità e frequenza delle rendicontazioni e diritti di verifica.

  • Accordi di riservatezza: stabilire obblighi e misure in caso di violazione (penali con misura ragionevole).

  • Procedure di contestazione: prevedere step procedurali (contestazione scritta, termine per replicare/porre rimedio) nei casi non immediatamente incontestabili.

La chiarezza contrattuale aiuta a prevenire conflitti e facilita la valutazione della buona o cattiva fede delle parti.

7. Errori comuni da evitare nella cessazione del contratto di agenzia per giusta causa

  • reagire basandosi su sospetti non documentati;

  • inviare comunicazioni poco chiare o contraddittorie o ritardate nel tempo;

  • inserire clausole contrattuali troppo vaghe o sproporzionate.

Conclusione

La cessazione per giusta causa è uno strumento giuridico efficace ma delicato: ha effetti rilevanti sia per i preponenti sia per gli agenti. La prevenzione (attraverso contratti chiari e buone prassi di documentazione) e la valutazione prudente delle circostanze concrete sono fondamentali per ridurre il rischio di controversie e per tutelare i legittimi interessi di entrambe le parti.

Le clausole sulla legge applicabile nei contratti internazionali

Una guida pratica sotto la legge italiana

Nei contratti internazionali, le clausole sulla legge applicabile svolgono un ruolo cruciale. Esse determinano quale sistema giuridico regolerà l’accordo in caso di controversie, problemi di esecuzione o dubbi interpretativi.

Questo articolo fornisce una breve guida pratica su come redigere e applicare clausole di legge applicabile nei contratti internazionali che coinvolgono l’Italia. Vengono trattati: quando un contratto può considerarsi internazionale, la validità della clausola secondo il diritto italiano, cosa succede in assenza di scelta esplicita e quando si applica automaticamente la Convenzione di Vienna del 1980 (CISG).

Che cos’è un contratto internazionale?

Un contratto è considerato internazionale quando presenta collegamenti con più di un ordinamento giuridico. Questo può verificarsi, ad esempio, quando:

  • le parti hanno sede in Paesi diversi;

  • il luogo di esecuzione differisce da quello di conclusione del contratto;

  • l’oggetto del contratto comporta movimenti transfrontalieri.

È sufficiente anche un solo elemento di internazionalità per attivare l’applicazione del diritto internazionale privato italiano (Legge n. 218/1995) e del Regolamento UE Roma I (Reg. 593/2008).

Perché è fondamentale una clausola sulla legge applicabile

Inserire una clausola sulla legge applicabile offre vantaggi determinanti:

  • Certezza giuridica in caso di controversia;

  • Prevedibilità delle regole applicabili all’esecuzione, all’interpretazione e alla responsabilità contrattuale;

  • Riduzione dei costi di contenzioso legati a conflitti tra leggi applicabili;

  • Vantaggio strategico se si applica la legge del Paese della parte redattrice.

In assenza di tale clausola, i giudici applicheranno regole di conflitto standard, con possibili esiti inaspettati o sfavorevoli.

Validità secondo il diritto italiano

Secondo il Regolamento UE Roma I, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto, a condizione che:

  • la scelta sia espressamente indicata, oppure

  • risulti in modo inequivoco dai termini contrattuali o dalle circostanze.

L’art. 57 della Legge italiana n. 218/1995 recepisce questo principio anche per contratti che coinvolgono Paesi extra-UE.

Limiti inderogabili

Tuttavia, alcune norme prevalgono in ogni caso sulla volontà delle parti:

  • le norme imperative del diritto italiano o straniero;

  • i principi di ordine pubblico del foro;

  • le tutele speciali per consumatori, lavoratori e assicurati, che non possono essere derogate contrattualmente.

Come redigere clausole di legge applicabile efficaci

Per garantire chiarezza e forza vincolante, è necessario usare formule precise e complete. Ad esempio:

“Il presente contratto è regolato e interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG).”

Suggerimenti di redazione:

  • Specificare chiaramente la legge applicabile;

  • Indicare se la CISG o altre norme uniformi si applicano o sono escluse;

  • Coordinare la clausola con eventuali previsioni su foro competente o arbitrato;

  • Nei contratti multilingue, specificare quale versione prevale;

  • Valutare l’uso di una clausola di rinvio statico (es. “legge vigente alla data di sottoscrizione”) per maggiore certezza.

Cosa accade se le parti non scelgono alcuna legge

Se le parti non indicano la legge applicabile, si applicano le regole di default previste dal Regolamento Roma I:

  • La legge applicabile sarà determinata in base alla natura del contratto (es. vendita, servizi, ecc.); oppure

  • Si applicherà la legge del Paese in cui ha sede la parte che esegue la prestazione caratteristica;

  • In via eccezionale, si applicherà la legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto.

In tutti i casi, l’assenza di scelta esplicita aumenta il rischio di contenzioso e imprevedibilità.

Quando si applica la legge italiana: attenzione alla CISG

Se il contratto è disciplinato dalla legge italiana (per scelta o per applicazione automatica), può trovare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG).

L’Italia è parte contraente della CISG, che si applica quando:

  • le parti hanno sede in Paesi diversi che aderiscono alla Convenzione;

  • il contratto ha per oggetto una compravendita di beni mobili (salvo esclusione).

Per escludere la CISG, è necessaria una clausola espressa, ad esempio:

“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione della CISG.”

In assenza di esclusione esplicita, la CISG si applicherà automaticamente — anche se non menzionata.

A seconda del contesto, la CISG può avvantaggiare il venditore (spesso la parte italiana), ma in alcuni settori può essere preferibile applicare esclusivamente le norme del codice civile italiano.

Raccomandazioni operative

Se state redigendo o negoziando un contratto con una controparte estera:

  • Inserite una clausola chiara e valida di legge applicabile;

  • Coordinatela con eventuali clausole sul foro competente o sull’arbitrato;

  • Valutate con attenzione l’applicazione o l’esclusione della CISG;

  • Se si applica la legge italiana, verificate eventuali norme imperative (es. anticorruzione, controllo export, sanzioni).

Una clausola ben scritta non solo riduce i rischi legali, ma rappresenta anche una leva negoziale importante.

Conclusione

La clausola sulla legge applicabile non è una formalità: è uno strumento fondamentale per gestire i rischi, ridurre i costi e garantire certezza giuridica nei contratti internazionali.

Il nostro studio assiste regolarmente aziende straniere e studi legali internazionali nella redazione, revisione e negoziazione di contratti regolati dal diritto italiano. Offriamo consulenza in italiano e inglese legale, con attenzione alla chiarezza, efficacia e strategia cross-border.

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Disclaimer

Il contenuto di questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale, né dà origine a un rapporto professionale avvocato-cliente. Sebbene le informazioni fornite siano aggiornate e accurate al momento della pubblicazione, leggi e regolamenti possono cambiare e la loro applicazione può variare a seconda delle circostanze specifiche. Si raccomanda vivamente di richiedere una consulenza legale personalizzata prima di assumere decisioni basate su questo contenuto. Per ricevere assistenza legale, contatta direttamente il nostro studio.

Forza maggiore nei contratti commerciali sottoposti alla legge italiana: serve davvero?

Il Codice civile non la nomina, ma la disciplina c’è

Chi redige o firma contratti commerciali può talvolta imbattersi in una clausola di “forza maggiore”: una disposizione che elenca eventi straordinari — guerre, pandemie, terremoti, embarghi, ecc. — che possono giustificare la sospensione o la risoluzione del contratto.

Ma viene spontanea una domanda: serve davvero prevederla nei contratti disciplinati dalla legge italiana, dal momento che il Codice civile non menziona neppure il termine “forza maggiore”?

La risposta, come spesso accade nel diritto, è: dipende — ma tendenzialmente sì, serve, se è scritta bene.

Forza maggiore? No, ma…

Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che qualifichi in modo espresso la “forza maggiore” come causa di sospensione o estinzione dell’obbligazione. Tuttavia, il Codice civile regola situazioni del tutto analoghe attraverso due istituti:

  • l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), temporanea o definitiva;

  • l’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita.

In entrambi i casi, eventi straordinari e imprevedibili possono incidere sugli obblighi contrattuali in modo profondo, fino a sospenderli o scioglierli.

I due strumenti del Codice

Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.)

Se l’evento, rende oggettivamente impossibile adempiere (non solo più difficile o costoso), e tale evento non è imputabile al debitore, l’obbligazione si sospende (se l’impossibilità è temporanea) oppure si estingue (se definitiva). Nei contratti sinallagmatici, anche la controprestazione si estingue (art. 1463 c.c.).

Esempi: un vincolo normativo che impedisce la prestazione, la distruzione del bene oggetto del contratto, l’indisponibilità materiale o giuridica.

Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.)

Quando la prestazione è ancora possibile, ma diventata eccezionalmente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, la parte obbligata può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che l’altra parte non proponga un riequilibrio equo.

Attenzione: non basta l’aumento dei costi. Serve una sproporzione anomala e grave rispetto all’equilibrio originario.

E allora a cosa serve la clausola di forza maggiore?

Ecco il punto chiave: la clausola contrattuale di forza maggiore è uno strumento di semplificazione e certezza.

Pur non essendo “necessaria” in senso tecnico (perché la legge italiana già disciplina l’impossibilità o l’eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione), essa offre tre vantaggi fondamentali:

  1. tipizza gli eventi rilevanti: pandemie, guerre, embarghi, scioperi, crisi energetiche, ecc.

  2. stabilisce preventivamente gli effetti: sospensione, proroga, estinzione, risoluzione.

  3. riduce l’onere della prova per chi invoca l’evento.

La tipizzazione semplifica la prova

Il punto più sottovalutato — e più rilevante — è proprio questo:

Quando le parti definiscono in contratto un elenco (anche esemplificativo) di eventi considerati forza maggiore, chi li invoca non deve dimostrare che l’evento ha reso impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione, ma solo che l’evento si è verificato.

In sostanza, la clausola convenzionale sostituisce il giudizio sull’eccezionalità e rilevanza dell’evento, che altrimenti sarebbe rimesso alla valutazione (e discrezionalità) del giudice.

Come redigere una clausola efficace

Per essere realmente utile e non solo decorativa, la clausola di forza maggiore deve essere:

  • coerente con il diritto italiano: potrebbe anche richiamare gli artt. 1256 e 1467 c.c.;

  • concreta e ragionata: con un elenco non tassativo di eventi, adattato al tipo di contratto e settore;

  • chiara negli effetti: cosa accade in caso di forza maggiore? sospensione automatica? risoluzione dopo un certo termine?

  • proceduralizzata: ad es., notificare l’evento entro 10 giorni, fornire documentazione, ecc.

In conclusione, nel diritto italiano, parlare di “forza maggiore” è più una convenzione contrattuale che un concetto legale, ma ciò non ne svuota, a mio avviso, il significato. Al contrario, una clausola ben formulata consente di prevenire incertezze, evitare contenziosi e rendere operativi meccanismi già previsti dalla legge.

Cos’è un NDA o patto di riservatezza?

Cos’è un NDA (Non-Disclosure Agreement)?

Per spiegare cos’è un NDA, o patto di riservatezza, potremmo dire che è un accordo legale che vincola le parti a non divulgare informazioni riservate scambiate durante trattative commerciali, collaborazioni o rapporti professionali. Si tratta di uno strumento essenziale per tutelare le imprese da fughe di dati, copie non autorizzate o utilizzi impropri delle informazioni confidenziali.


Perché è importante firmare un NDA prima di condividere informazioni?

Nel contesto attuale, dove le idee innovative e il know-how aziendale sono veri asset competitivi, un semplice scambio informale può trasformarsi in un serio rischio per l’impresa. Un accordo di non divulgazione:

  • Protegge le informazioni strategiche;

  • Previene comportamenti scorretti;

  • Rafforza la fiducia tra le parti;

  • Costituisce prova giuridica in caso di controversia.


NDA: cosa include un patto di riservatezza standard?

Un NDA ben redatto contiene alcune clausole chiave:

1. Definizione di informazione riservata

Identifica chiaramente cosa viene considerato “confidenziale” (es. dati tecnici, finanziari, commerciali, software, presentazioni).

2. Obbligo di non divulgazione

Stabilisce che la parte ricevente non può comunicare o utilizzare le informazioni per finalità diverse da quelle concordate.

3. Limitazioni all’uso delle informazioni

Introduce vincoli su copia, diffusione o trasmissione delle informazioni a soggetti terzi non autorizzati.

4. Durata dell’obbligo di riservatezza

Definisce per quanto tempo le informazioni devono rimanere riservate. Di solito da 2 a 5 anni, anche dopo la fine del rapporto.

5. Eccezioni all’obbligo di riservatezza

Prevede i casi in cui l’obbligo non si applica, come informazioni già pubbliche o legittimamente conosciute prima della firma.


Clausole aggiuntive spesso presenti in un NDA personalizzato

In contesti più delicati o tecnici, è comune includere:

  • Obbligo di restituzione o distruzione dei materiali riservati;

  • Clausole di non concorrenza o non sollecitazione;

  • Tracciamento dei file condivisi;

  • Scelta della legge applicabile e del foro competente, utile in ambito internazionale.


Qual è la durata tipica di un NDA?

La durata di un NDA dipende dal tipo di informazioni condivise. In genere:

  • Durante la trattativa: l’obbligo è attivo per tutta la durata del dialogo.

  • Dopo la fine del rapporto: la riservatezza prosegue per un periodo definito (2-5 anni). Alcuni accordi prevedono durata illimitata per informazioni particolarmente sensibili (es. segreti industriali).


Cosa rischia un’azienda senza un NDA?

Firmare un NDA non è una formalità: è una protezione concreta contro rischi legali e danni economici. In assenza di un NDA:

  • Le informazioni possono essere liberamente utilizzate o divulgate;

  • È difficile dimostrare l’esistenza di un obbligo di riservatezza;

  • Si possono generare perdite economiche non facilmente recuperabili;

  • I contenziosi legali diventano più complessi e costosi.


NDA: uno strumento semplice ma fondamentale per le imprese

Ogni imprenditore, startup o società che intenda collaborare, cercare investimenti o sviluppare nuovi progetti dovrebbe considerare il patto di riservatezza come un passaggio obbligato. È un documento semplice ma efficace, che può evitare problemi legali, perdite di know-how e danni reputazionali.


Hai bisogno di un NDA su misura?

Non esiste un NDA “universale”: ogni contesto richiede clausole diverse, adattate a ciò che realmente va protetto. Il nostro studio legale è a disposizione per redigere, rivedere o negoziare NDA personalizzati, in linea con le esigenze della tua impresa e con le normative vigenti in Italia e all’estero.

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Gli obblighi degli importatori nel Regolamento (UE) 2023/988

Quali sono gli obblighi degli importatori secondo il Regolamento (UE) 2023/988? In questo articolo, terzo della serie (si vedano qui il primo e il secondo articolo sul Regolamento (UE) 2023/988) proviamo a fornire una breve sintesi per gli operatori.

Chi è l’importatore ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988?

Il Regolamento (UE) 2023/988, adottato il 10 maggio 2023 e che entrerà in vigore il 13 dicembre 2024, definisce l’importatore come una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato europeo un prodotto proveniente da Paesi terzi. L’importatore gioca un ruolo cruciale nell’assicurare che i prodotti rispettino gli standard di sicurezza dell’UE e che siano conformi alle normative applicabili.

Gli obblighi fondamentali degli importatori secondo il Regolamento (UE) 2023/988

L’Articolo 11 del Regolamento elenca i numerosi obblighi a cui gli importatori devono attenersi per garantire la conformità dei prodotti. Vediamo in dettaglio questi obblighi:

  1. Verifica preliminare della conformità

Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che:

  • Il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’Articolo 5.
  • Il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6.

In particolare, ciò significa che l’importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato le opportune valutazioni di sicurezza e che abbia reso identificabile il prodotto e sé stesso, apponendo sul prodotto (o sull’imballaggio ove ciò non sia possibile) stesso tutte le informazioni necessarie.

  1. Azioni correttive in caso di non conformità

Se un importatore ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme, deve:

  • Sospendere l’immissione sul mercato fino a quando il prodotto non sia reso conforme.
  • Se il prodotto è pericoloso, informare immediatamente il fabbricante e le autorità competenti attraverso il Safety Business Gateway.
  1. Identificazione e tracciabilità del prodotto

Ancora. Gli importatori devono:

  • Indicare il loro nome, indirizzo postale ed elettronico, e, se diverso, l’indirizzo del punto unico di contatto. Queste informazioni devono essere apposte sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
  • Verificare che le informazioni richieste dal diritto dell’Unione fornite dal fabbricante non siano coperte da altre etichette che potrebbero generare confusione.
  1. Informazioni per il consumatore

Gli importatori devono garantire che i prodotti siano accompagnati da istruzioni chiare e informazioni di sicurezza nella lingua del Paese in cui il prodotto viene distribuito, salvo il caso in cui il prodotto possa essere utilizzato in sicurezza senza tali istruzioni.

  1. Condizioni di stoccaggio e trasporto

Gli importatori devono assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non compromettano la sicurezza del prodotto durante il periodo in cui esso è sotto la loro responsabilità.

  1. Conservazione della documentazione tecnica

Inoltre, gli importatori devono conservare una copia della documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato, e garantire che possa essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

  1. Cooperazione con le autorità e gestione delle non conformità

Da non dimenticare che gli importatori devono:

  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per garantire che un prodotto sia sicuro.
  • Se scoprono che un prodotto che hanno immesso sul mercato è pericoloso, informare il fabbricante e adottare misure correttive quali ritiro o richiamo. Devono inoltre informare i consumatori e le autorità tramite il Safety Business Gateway, fornendo informazioni dettagliate sui rischi per la salute e la sicurezza.
  1. Canali di comunicazione per i reclami dei consumatori

Gli importatori devono garantire la disponibilità di canali di comunicazione accessibili al pubblico per consentire ai consumatori di presentare reclami o segnalare incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti. Se tali canali non sono già presenti, l’importatore deve crearli, tenendo conto delle esigenze di accessibilità.

  1. Indagine sui reclami e gestione dei dati

Gli importatori devono:

  • Indagare sui reclami ricevuti e archiviare le informazioni relative agli incidenti di sicurezza, conservando un registro interno di tutte le misure correttive adottate.
  • Conservare solo i dati personali necessari per gestire i reclami per un periodo massimo di 5 anni.

Le sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento (UE) 2023/988

Il mancato rispetto degli obblighi previsti può comportare gravi sanzioni per gli importatori. Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (Articolo 44).

Il quadro sanzionatorio dovrà essere definito da ciascuno Stato membro entro il 13 dicembre 2024.

 

Fonti normative:

 

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti in tema di sicurezza dei prodotti?

L’art. 9 del Regolamento (UE) 2023/988 illustra quali sono gli obblighi dei fabbricanti in tema di sicurezza dei prodotti. Come sappiamo, la sicurezza dei prodotti è un tema cruciale per chi produce e commercializza beni all’interno dell’Unione Europea. Dal dicembre 2024, il Regolamento (UE) 2023/988 introduce norme più stringenti in questo campo, ridefinendo gli obblighi dei fabbricanti per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori. Ma chi è esattamente un “fabbricante” secondo la normativa europea?

Chi è il fabbricante secondo il Regolamento (UE) 2023/988?

Il Regolamento definisce “fabbricante” chiunque produca un prodotto destinato al mercato europeo o lo progetti e lo realizzi con il proprio marchio. Questo termine include non solo chi materialmente produce i beni, ma anche chi li progetta o li immette sul mercato sotto il proprio nome, assumendosi così tutte le responsabilità connesse alla sicurezza del prodotto.

Gli obblighi di sicurezza: come garantire prodotti sicuri secondo l’articolo 9

L’articolo 9 del Regolamento 2023/988 stabilisce in maniera dettagliata i passaggi che i fabbricanti devono seguire per immettere prodotti sicuri sul mercato. Vediamoli in dettaglio.

  1. Progettazione e fabbricazione sicura del prodotto

Il fabbricante deve garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità con l’obbligo generale di sicurezza (al proposito, si veda questo articolo). Ciò significa che già dalla fase iniziale di produzione, i prodotti devono rispettare i requisiti necessari per prevenire rischi per i consumatori.

  1. Analisi dei rischi e documentazione tecnica

Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante deve condurre un’analisi dei rischi, accompagnata da una documentazione tecnica che descriva il prodotto e le sue caratteristiche essenziali in relazione alla sicurezza. La documentazione deve includere:

  • Un’analisi approfondita dei rischi potenziali.
  • Le soluzioni adottate per ridurre tali rischi, anche tramite prove e test eseguiti.
  • Un elenco delle norme europee o altri standard applicati per garantire la sicurezza.

Questa documentazione deve essere costantemente aggiornata e disponibile per le autorità di vigilanza fino a dieci anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato.

  1. Controllo della conformità dei prodotti in serie

Il fabbricante ha il compito di monitorare la produzione in serie per assicurarsi che ogni singolo prodotto rispetti gli stessi standard di sicurezza del prototipo originale. Si tratta di un controllo continuo per garantire la conformità.

  1. Identificazione del prodotto

Ogni prodotto deve essere identificabile attraverso un numero di tipo, lotto o serie, visibile e leggibile. Se ciò non è possibile a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, tali informazioni devono essere indicate sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento.

  1. Dati del fabbricante e punto di contatto

Per facilitare la comunicazione con il consumatore, il fabbricante deve indicare il proprio nome, marchio e indirizzo di contatto (fisico ed elettronico) sul prodotto, sull’imballaggio o nei documenti allegati.

  1. Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Un prodotto sicuro richiede istruzioni chiare e in una lingua comprensibile per il consumatore. Tali istruzioni devono essere incluse, a meno che il prodotto possa essere utilizzato in sicurezza anche senza di esse.

  1. Misure correttive in caso di rischio

Se un fabbricante sospetta che un prodotto immesso sul mercato possa essere pericoloso, deve immediatamente prendere le misure necessarie per renderlo conforme (ad esempio, il ritiro o il richiamo). Inoltre, deve informare i consumatori e le autorità tramite il sistema Safety Business Gateway, fornendo dettagli sul rischio e sulle azioni intraprese.

  1. Comunicazione dei problemi di sicurezza

I fabbricanti hanno l’obbligo di informare tempestivamente i consumatori, i fornitori e gli altri operatori della catena di fornitura in caso di problemi di sicurezza identificati, per facilitare la diffusione di informazioni importanti su eventuali rischi.

  1. Canali di comunicazione con i consumatori

Per garantire una rapida comunicazione, i fabbricanti devono offrire ai consumatori la possibilità di segnalare incidenti e reclami tramite canali accessibili, come numeri di telefono, indirizzi email e sezioni specifiche sul sito web, tenendo conto delle necessità delle persone con disabilità.

  1. Registro interno dei reclami

Infine, il fabbricante deve indagare sui reclami ricevuti relativi alla sicurezza dei prodotti e mantenere un registro interno degli incidenti segnalati e delle azioni correttive adottate. I dati personali raccolti devono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di cinque anni.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2023/988 impone ai fabbricanti una serie di obblighi per assicurare la sicurezza dei prodotti e proteggere i consumatori da possibili rischi. Dalla progettazione alla commercializzazione, ogni fase della produzione richiede attenzione e conformità alle norme. Per i fabbricanti, rispettare tali obblighi non solo garantisce la sicurezza, ma rafforza anche la fiducia dei consumatori nei prodotti venduti all’interno dell’Unione Europea.

Sicurezza dei prodotti: quando un prodotto è sicuro?

Quando un prodotto è sicuro?

Vi proponiamo il nostro secondo articolo in merito alle norme in tema di sicurezza dei prodotti che entreranno in vigore dal 13 dicembre 2024 cercando di rispondere in breve alla domanda: quando un prodotto è sicuro?

Abbiamo già visto nel precedente articolo che tutti i prodotti messi a disposizione o immessi sul mercato unico devono essere “sicuri” (art. 5 del Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, “Regolamento 2023/988”).

Ma come si valuta se un prodotto è sicuro?

La risposta è fornita in larga misura dall’art. 6 del Regolamento 2023/988.

Ebbene, ecco gli aspetti da tenere in considerazione nel valutare se un prodotto è sicuro:

  1. le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;
  2. l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;
  3. l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;
  4. la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  5. le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;
  6. l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
    • se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
    • se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
  7. laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
  8. se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

Il sopra richiamato articolo 6 chiarisce che la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.

Cosa significa “presunzione di sicurezza” in riferimento a un prodotto?

Quando un prodotto si presume sicuro?

L’art. 7 del Regolamento 2023/988  afferma che un prodotto si presume conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5 nei casi seguenti:

  1. è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
  2. in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a), è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.

Infine, l’articolo 8 del Regolamento 2023/988 precisa, a chiusura, gli ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto ai fini dell’articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all’articolo 7:

  1. le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
  2. le norme internazionali;
  3. gli accordi internazionali;
  4. i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell’Unione;
  5. le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
  6. le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
  7. lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
  8. codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
  9. la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;
  10. i requisiti di sicurezza adottati mediante atti di esecuzione della Commissione Europea che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto Regolamento.

Anche in questo caso quanto precede costituisce volutamente una sintesi dei tanti aspetti che occorre tenere in considerazione nel momento in cui si intenda stabilire se un prodotto è sicuro, materia in cui un errore può costare un prezzo molto alto.

Sicurezza dei prodotti: nuove regole in vigore dal 13 dicembre 2024

Si avvicina la data in cui si applicheranno in Italia e sul territorio dell’Unione Europea le nuove regole in materia di sicurezza dei prodotti.

Infatti, il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti (Regolamento 2023/988), entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre 2024.

Il Regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la Direttiva 87/357/CEE sulla sicurezza dei prodotti che imitano prodotti alimentari.

A differenza di una direttiva, che necessita di essere trasposta e recepita nella legislazione nazionale, il Regolamento 2023/988 troverà diretta applicazione in tutti gli stati membri.

Obiettivi e ambito di applicazione

Il Regolamento 2023/988 intende fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.

A tal fine, stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato, laddove si intende:

  • per “messa disposizione”, la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • per “immissione sul mercato”, la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato interno

Esso si applicherà nella misura in cui non esistano altre disposizioni specifiche riguardanti la sicurezza applicabili a specifici prodotti e riguarderà prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati.

Tuttavia, non si applicherà ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento 2023/988 i seguenti prodotti:

  1. medicinali per uso umano o veterinario;
  2. alimenti;
  3. mangimi;
  4. piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato;
  5. sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
  6. prodotti fitosanitari;
  7. attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
  8. aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
  9. oggetti d’antiquariato.

Soggetti interessati

Il Regolamento 2023/988 prevede obblighi specifici per diverse categorie di operatori economici fra cui i principali sono:

  • fabbricanti
  • importatori
  • distributori
  • fornitori di mercati online
  • fornitori di servizi di logistica

Per tutti questi soggetti sono previsti diversi gradi di responsabilità quando siano coinvolti nella messa a disposizione di prodotti nel mercato interno dell’Unione.

Tali obblighi e responsabilità coinvolgono, fra l’altro, le regole di etichettatura, l’analisi dei rischi legata all’uso dei prodotti, la redazione di istruzioni sulla sicurezza, gli obblighi di richiamo dei prodotti in caso di difetti che ne compromettano la sicurezza, eccetera.

Quanto precede è chiaramente un brevissimo e primo sguardo d’insieme sulle disposizioni del Regolamento 2023/988, sul quale torneremo con ulteriori articoli di approfondimento.

Nel frattempo, per qualsiasi domanda e per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare i professionisti del nostro Studio che saranno lieti di fornirvi la loro consulenza.

Disposizioni BankIt per i fornitori di servizi di crowdfunding

Il provvedimento di Banca d’Italia

Banca d’Italia ha recentemente concluso la procedura di consultazione sulla bozza di Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, pubblicando sul proprio sito gli esiti e il provvedimento in forma definitiva (link al provvedimento).

Ricordiamo che i servizi di crowdfunding dedicati alle imprese possono essere forniti, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente, da:

  • intermediari vigilati (banche, intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM)
  • dai “fornitori specializzati di servizi di crowdfunding”

I primi sono autorizzati dalla Banca d’Italia, a eccezione delle SIM che sono autorizzate, con i secondi, dalla Consob.

Sono destinatari del provvedimento tutti i soggetti anzidetti, con le modalità indicate nel provvedimento stesso.

Comunicazioni agli organi di Vigilanza

Il primo paragrafo del provvedimento è dedicato alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza e, in particolare:

  • entro il 25 gennaio di ogni anno, gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia trasmettono a quest’ultima un elenco dei progetti finanziati attraverso la propria piattaforma di crowdfunding
  • gli intermediari trasmettono, senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione
  • entro il 30 aprile di ogni anno, i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding inviano alla Banca d’Italia informazioni circa le variazioni intervenute rispetto agli accordi di esternalizzazione in essere

Comunicazioni relative ai partecipanti al capitale

Il secondo paragrafo del provvedimento è dedicato ai partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

Al fine di monitorare il rispetto delle norme in tema di detenzione di partecipazioni qualificate (pari o superiore al 20%) nel capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, questi ultimi comunicano alla Banca d’Italia:

  • l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore di servizi di crowdfunding, o che comporti la possibilità di esercitare il controllo sul fornitore specializzato di servizi di crowdfunding
  • la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto 1).

Il termine per la comunicazione è di soli 10 giorni dal verificarsi dell’acquisizione, dell’incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ne viene a conoscenza.

Comunicazioni relative agli esponenti aziendali

Il terzo e ultimo paragrafo è dedicato agli esponenti dei fornitori di servizi specializzati di servizi di crowdfunding, intesi quali tutti i soggetti persone fisiche che svolgono attività di amministrazione, controllo o direzione dell’ente.

Ebbene, al proposito la Banca d’Italia ha disposto che si applichi, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021, recante “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (link al provvedimento).

Visita anche la pagina dedicata all’area di diritto bancario di Princivalle Apruzzi Danielli Studio Legale.