Criteri e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali: il quadro
Arrivano gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di criteri e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.
Sono passati più di due anni dalla pubblicazione del Provvedimento del 4 maggio 2021 della Banca d’Italia “Disposizioni” sulla procedura di valutazione dei criteri e requisiti di idoneità degli esponenti di:
- banche,
- intermediari finanziari,
- istituti di moneta elettronica,
- istituti di pagamento e
- sistemi di garanzia dei depositanti
Ricordiamo che il Provvedimento della Banca d’Italia costituisce il tassello che completa il quadro normativo in tema di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali, assieme agli articoli 26, 110, 112, 114-quinquies.3, 114-undecies e 96-bis.3 del Testo Unico Bancario e al Decreto 23 novembre 2020, n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, pubblicato in GU n. 310 del 15.12.2020.
In questo lasso di tempo, nell’esercizio della proprie funzioni di Vigilanza e grazie al dialogo costante con i soggetti vigilati, la Banca d’Italia ha potuto trarre informazioni utili al fine di individuare, oltre ad alcuni profili di miglioramento, le prassi più virtuose al fine di assicurare un puntuale ed efficace espletamento delle procedure di valutazione dei predetti requisiti e criteri di idoneità.
Gli orientamenti della Banca d’Italia in materia di idoneità degli esponenti
In questi giorni la Banca d’Italia, in un documento intitolato “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”, ha reso noti i risultati osservati, in quanto ritenuti utili alle banche less significant, agli intermediari non bancari e ai sistemi di garanzia dei depositanti al fine di agevolare il superamento degli elementi di criticità osservati e la progressiva convergenza verso le buone prassi.
Quale frutto dell’analisi del mercato svolta dalla Banca d’Italia, il Documento riassume ben 8 orientamenti che descrivono altrettante buone prassi individuate dalla Vigilanza verso le quali essa si attende che i soggetti destinatari tendano, uniformandovi la rispettiva azione.
Trovate il testo del documento al seguente link.