Banca d’Italia ha recentemente concluso la procedura di consultazione sulla bozza di Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, pubblicando sul proprio sito gli esiti e il provvedimento in forma definitiva (link al provvedimento).
Ricordiamo che i servizi di crowdfunding dedicati alle imprese possono essere forniti, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente, da:
I primi sono autorizzati dalla Banca d’Italia, a eccezione delle SIM che sono autorizzate, con i secondi, dalla Consob.
Sono destinatari del provvedimento tutti i soggetti anzidetti, con le modalità indicate nel provvedimento stesso.
Il primo paragrafo del provvedimento è dedicato alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza e, in particolare:
Il secondo paragrafo del provvedimento è dedicato ai partecipanti al capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
Al fine di monitorare il rispetto delle norme in tema di detenzione di partecipazioni qualificate (pari o superiore al 20%) nel capitale dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, questi ultimi comunicano alla Banca d’Italia:
Il termine per la comunicazione è di soli 10 giorni dal verificarsi dell’acquisizione, dell’incremento o della riduzione della partecipazione o, se successivo, dal momento in cui il fornitore di servizi di crowdfunding ne viene a conoscenza.
Il terzo e ultimo paragrafo è dedicato agli esponenti dei fornitori di servizi specializzati di servizi di crowdfunding, intesi quali tutti i soggetti persone fisiche che svolgono attività di amministrazione, controllo o direzione dell’ente.
Ebbene, al proposito la Banca d’Italia ha disposto che si applichi, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezione I, Sezione II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021, recante “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (link al provvedimento).
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