Dark Patterns: questi sconosciuti…

Cosa ne sappiamo dei dark patterns e perché il legislatore europeo ha emanato un regolamento per contrastarli?  

Secondo il considerando 67 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 (Digital Services Act “DSA”), i dark patterns sono “percorsi oscuri” (e già la traduzione italiana rende l’idea dello scopo della normativa) sulle interfacce delle piattaforme online, pratiche che distorcono o compromettono in misura rilevante, intenzionalmente o di fatto, la capacità dei destinatari del servizio di compiere scelte o decisioni libere e informate. Lo scopo è convincere gli utenti, mediante un inganno, ad adottare comportamenti o decisioni indesiderate che possono avere conseguenze negative per gli stessi.  

A pensarci bene siamo tutti vittime di dark patterns, ogni volta che acquistiamo un prodotto o un servizio on-line e dobbiamo tenere alta l’attenzione per non cadere in trappole confezionate ad hoc: l’assicurazione per il volo non richiesta, il conto alla rovescia del tempo massimo per effettuare l’acquisto, il costo maggiorato di spedizione, il recesso dall’abbonamento difficilmente esercitabile, le promozioni già scadute, il call center irraggiungibile. Tutti esempi che la Commissione Europea ha classificato in uno studio del 2022 che trovate qui.

Il DSA punta l’attenzione sulla necessità di trasparenza, sulle eliminazione delle pratiche pubblicitarie scorrette e sulla progettazione delle piattaforme in linea con la normativa. Ad esempio vieta ai fornitori di piattaforme online di adottare pratiche tese a ingannare o esortare i destinatari del servizio e distorcere o limitare l’autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un’interfaccia online o di una parte della stessa, ad esempio anche presentando le scelte in maniera non neutrale, attribuendo maggiore rilevanza a talune scelte attraverso componenti visive, auditive o di altro tipo nel chiedere al destinatario del servizio di prendere una decisione (art.25). 

I destinatari del Regolamento sono i fornitori di servizi internet (ISP), definiti secondo la classificazione già in uso con la Direttiva e-commerce in fornitori di servizi di mere conduit, di memorizzazione temporanea e non di informazioni. Alcuni dei quali, integrando piattaforme on line di grandi dimensioni sono già stati individuati dalla Commissione Ue in 17 operatori (Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando) e due motori di ricerca (Google e Bing).  

Il Regolamento, che prevede ampi poteri di indagine da parte della Commissione Europea o da una delle autorità preposte nei singoli stati membri, troverà applicazione prima tra questi operatori di grandi dimensioni i quali dovranno adeguarsi entro agosto 2023, successivamente (entro il 17 febbraio 2024) per tutti gli altri. 

Riguardo a termini e condizioni del contratto che regola i servizi è prescritto che gli ISP forniscano informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all’uso dei loro servizi, includendo le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole del sistema di gestione dei reclami. Informazioni da fornire con un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità e disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente (in linea con le migliori pratiche sull’accessibilità dei servizi). 

Per i servizi rivolti ai minori l’ISP dovrà adeguare il contenuto informativo e lo stile spiegando in modo comprensibile le condizioni e le restrizioni che si applicano all’utilizzo del servizio. 

Il rispetto dei diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta è tenuto nella massima considerazione dal legislatore Europeo. 

Gli ISP e i motori d ricerca di dimensioni molto grandi dovranno anche mettere a disposizione una sintesi concisa delle condizioni generali, di facile accesso e leggibile meccanicamente, compresi le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili, in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e pubblicare le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi. 

I destinatari del servizio (intesi sia come persone fisiche che persone giuridiche), nonché gli organismi, le organizzazioni o le associazioni rappresentative, hanno il diritto di presentare reclamo nei confronti dei fornitori presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario del servizio è situato o è stabilito, aprendo un procedimento in contraddittorio tra le parti. (Art.53) 

Le sanzioni – pesantissime – possono arrivare fino al 6% dell’ultimo fatturato annuo mondiale del fornitore.