Quando nel 2020 l’art. 106 del Decreto Cura Italia ha consentito lo svolgimento delle assemblee a distanza delle società quotate mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle previsioni statutarie, la misura aveva una giustificazione evidente: garantire continuità decisionale in un contesto emergenziale di impossibilità materiale di riunione.
Pochi, allora, avrebbero immaginato che quella disciplina avrebbe inciso in modo così profondo sulla cultura della governance delle società quotate.
Il voto elettronico, la partecipazione esclusivamente da remoto, l’utilizzo generalizzato del rappresentante designato non sono stati soltanto strumenti di gestione della crisi. Hanno rappresentato un esperimento su larga scala di digitalizzazione del momento assembleare — e, in fondo, del rapporto tra organo amministrativo e azionisti.
Le proroghe successive hanno trasformato l’eccezione in prassi. Oggi alcune di quelle disposizioni restano applicabili fino al 30 settembre 2026. Ma la vera questione non è la durata della proroga. È comprendere se il sistema intenda considerare l’assemblea digitale come un fenomeno contingente o come una componente strutturale dell’ordinamento societario.
Il ritorno alla disciplina ordinaria non è un ritorno al passato
L’intervento interpretativo della Massima n. 216/2025 del Consiglio Notarile di Milano si inserisce proprio in questo passaggio delicato.
Il messaggio che emerge non è di chiusura verso la tecnologia, ma di ricondizionamento della stessa entro l’alveo delle regole ordinarie. Nelle S.p.A. — e quindi nelle società quotate — la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e, a maggior ragione, l’assemblea esclusivamente virtuale sono pienamente compatibili con l’ordinamento, purché trovino fondamento nello statuto.
Durante l’emergenza, la tecnologia ha potuto sostituire il luogo fisico per effetto di una deroga legislativa. Nel regime ordinario, invece, la scelta di eliminare la fisicità dell’assemblea delle società quotate diventa una scelta organizzativa consapevole, che incide sull’equilibrio tra efficienza e dialettica assembleare.
In altre parole: la digitalizzazione non è più un automatismo normativo, ma una decisione di governance.
Assemblea fisica, assemblea ibrida, assemblea virtuale: questione tecnica o scelta strategica?
Ridurre il tema a una questione operativa sarebbe un errore, considerato che le assemblee telematiche hanno inciso in maniera preponderante su:
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qualità del confronto assembleare
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attivismo degli investitori
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engagement dei soci
con ciò diventando la modalità di svolgimento dell’assemblea parte integrante della corporate identity della società.
Spesso il dibattito si concentra sugli aspetti tecnici — identificazione dei partecipanti, sicurezza informatica, tracciabilità del voto. Tutti elementi essenziali, ma non centrali, quando il punto più profondo è un altro.
L’assemblea esclusivamente virtuale tende a razionalizzare il procedimento, a comprimere l’imprevedibilità del dibattito, a rendere più lineare la gestione degli interventi. È un modello efficiente, talvolta più inclusivo sotto il profilo geografico, certamente meno oneroso sul piano organizzativo.
Ma è anche un modello che modifica la percezione del momento assembleare, trasformandolo da evento fisico collettivo a processo digitale mediato da piattaforme.
Per alcune società quotate, questo ha significato un ampliamento della partecipazione, soprattutto da parte di investitori internazionali. Per altre, ha comportato una riduzione del confronto diretto e un aumento della proceduralizzazione.
Alla luce di quanto sopra, si potrebbe affermare che la tecnologia ha ridisegnato gli spazi del potere societario.
Il 2026 come momento di responsabilità
La scadenza delle proroghe non rappresenta soltanto un termine normativo, bensì un momento di responsabilità per le società.
Affidarsi alla disciplina transitoria significa rinviare una decisione. Intervenire sullo statuto, invece, significa assumere una posizione chiara sul modello assembleare che si intende adottare nel medio-lungo periodo.
La differenza è sostanziale.
Una clausola statutaria che consenta assemblee integralmente virtuali o modelli ibridi non è una previsione tecnica. È una dichiarazione di politica societaria: indica come la società concepisce il rapporto con i propri azionisti e quale equilibrio intende perseguire tra efficienza organizzativa e partecipazione effettiva.
Governance digitale come fattore competitivo
Nel mercato dei capitali contemporaneo, la qualità della governance è un elemento reputazionale.
In questo contesto, l’assemblea digitale può diventare uno strumento di engagement evoluto, capace di facilitare la partecipazione transnazionale e di rafforzare l’immagine di modernità della società.
Ma può anche essere percepita come una barriera, se non adeguatamente strutturata.
La differenza non risiede nella tecnologia in sé, bensì nella coerenza tra assetto statutario, infrastruttura tecnica e cultura di governance.
Una scelta che non può più essere rinviata
L’esperienza emergenziale ha dimostrato che l’assemblea a distanza è giuridicamente praticabile e operativamente efficiente.
Le società quotate che si limiteranno ad attendere la prossima proroga resteranno in una dimensione reattiva. Quelle che utilizzeranno questo periodo per ridefinire consapevolmente il proprio assetto assembleare trasformeranno una misura straordinaria in un elemento stabile della propria architettura di governance.
La domanda, dunque, non è più se sia possibile svolgere assemblee a distanza, ma quale idea di assemblea — e, in ultima analisi, quale idea di rapporto tra società e azionisti — si intenda adottare nei prossimi anni.
Per le imprese il momento per intervenire è ora: una governance digitale efficace richiede pianificazione giuridica preventiva. Ed è una decisione che, più che tecnica, è profondamente strategica.
I professionisti dello studio Princivalle Apruzzi Danielli sono a disposizione per assistere le società quotate in questo delicato momento transizionale, offrendo la propria assistenza e consulenza legale per valutare se e quando una modifica statutaria sia o meno necessaria.