Con la delibera 6 ottobre 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022, è stato finalmente approvato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (ODM) per tutelare i consumatori da eventuali problemi riscontrati con gli operatori del sistema.
Il nuovo codice completa il percorso normativo avviato dal Garante nel 2019 quando aveva già approvato il codice di condotta, ma con riserva, nell’attesa di completare la fase di accreditamento dell’ODM.
Il nuovo codice disciplina le categorie di dati che possono essere trattate (quali dati identificativi, anagrafici e sociodemografici; dati relativi alla richiesta/rapporto; dati di tipo contabile; dati relativi al contenzioso e adattività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati), le modalità di raccolta e registrazione dei dati, le modalità con le quali gli interessati devono essere informati, i tempi di conservazione e le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione.
Per quanto riguarda l’istituzione del nuovo Organismo di monitoraggio del rischio, lo stesso sarà composto da tre componenti, uno designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti); un altro, in qualità di vicepresidente, designato all’unanimità dai gestori aderenti al presente codice di condotta; il terzo nominato in accordo tra questi ultimi e CNCU all’unanimità, il quale ricoprirà il ruolo di presidente.
I membri dell’Organismo, investiti dei requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità ed esperienza, avranno il compito primario di svolgere tutte le verifiche opportune, ivi incluse ispezioni sia da remoto che presso la sede dei gestori aderenti, nonché gestirei reclami eventualmente insorti tra i gestori e gli interessati, relativamente alle violazioni del codice di condotta.
Il codice precisa, tuttavia, che in caso di reclamo da parte di un interessato, lo stesso potrà essere proposto solo in via residuale, ovvero quando saranno stati esercitati i diritti di cui all’art. 9 del codice di condotta; gli sarà comunque preclusa la possibilità di avviare in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa una procedura avente il medesimo oggetto o attinente alle medesime questioni sollevate avanti l’ODM, ma non anche di poter adire il Garante per la protezione dei dati personali, che manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull’ODM stesso.