Settembre è il mese dei rientri e anche di importanti iniziative commerciali da parte degli esercenti verso i consumatori.
Come possono gli operatori del commercio promotori di iniziative commerciali individuare la corretta tipologia per adeguarsi ai relativi adempimenti al fine di non incorrere in sanzioni?
Quali i criteri normativi per definire una iniziativa promozionale rispetto a un’altra?
E, infine, cosa cambia da quest’anno in riferimento alla normativa sugli sconti?
Andiamo con ordine.
1. Le manifestazioni a premio: in cosa consistono queste iniziative commerciali?
Il legislatore con il DPR 430/2001 cerca di fare ordine disciplinando, rispettivamente, la tipologia delle operazioni a premio e dei concorsi a premio nell’ambito della “macrocategoria” delle manifestazioni a premio. Vengono quindi definite:
- operazioni a premio: quelle manifestazioni pubblicitarie che prevedono offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono determinati prodotti o servizi e offrono la relativa documentazione a titolo di prova d’acquisto;
- concorsi a premio: quelle manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti non dipende dall’acquisto o dalla vendita di determinati prodotti o servizi ma dalla sorte o dalla capacità dei concorrenti di adempiere tempestivamente alle condizioni stabilite dal regolamento.
Per le operazioni a premio, quindi, l’attività promozionale è “diretta” in quanto l’acquisto o la vendita del bene o servizio promozionato è condizione essenziale. Per i concorsi a premio è “indiretta” trattandosi comunque di una tipologia di iniziativa finalizzata a favorire la conoscenza di un determinato marchio.
L’adesione all’una o all’altra tipologia implica, a carico degli operatori promotori dell’iniziativa una serie di specifici adempimenti previsti dallo stesso DPR 430/2001, accomunati da:
– predisposizione del regolamento dell’iniziativa;
– versamento della cauzione a garanzia dei premi in palio;
– comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del verbale di chiusura dell’iniziativa;
– specifici obblighi in materia di trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali.
Però, non tutte le manifestazioni pubblicitarie che offrono al cliente un plus in occasione di un acquisto, o con cui vengono comunque attribuiti premi, rientrano nell’ambito delle manifestazioni a premio.
Infatti, il DPR 430/2001 – con gli attuali chiarimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – fornisce delimitazioni in merito all’ambito di applicazione e prevede alcune esclusioni, chiarendo prima di tutto che cosa si debba intendere per “premio” ai fini della relativa applicazione.
Si parla infatti di “premio” qualora siano messi in palio beni, servizi, sconti di prezzo e titoli di legittimazione (documenti che consentono all’avente diritto di usufruire della prestazione connessa), suscettibili di valutazione economica – assoggettati a regime IVA o alla relativa imposta sostitutiva – ad esclusione del denaro e titoli a questo assimilabili.
Quando non si parla di “manifestazioni a premio”?
Il DPR 430/2001 (art. 6) esclude, tra le varie ipotesi, dall’applicazione normativa quelle iniziative in cui l’offerta di premi sia costituita da:
- sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati dal consumatore;
- offerta di quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
- sconti su prodotti o servizi di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano finalizzati a promozionare il bene o servizio acquistato;
- offerta di oggetti di minimo valore la cui corresponsione non dipenda dall’entità delle vendite cui è collegata l’offerta;
- offerta di buoni da utilizzare su una spesa successiva presso il medesimo esercente;
- premi destinati a favore di enti o istituzioni pubbliche o aventi finalità sociali o benefiche.
Tre, dunque, gli elementi che fanno la differenza nello stabilire se l’iniziativa commerciale consista in una manifestazione a premi – nello specifico in un’operazione a premi, rimanendo nell’ambito delle iniziative collegate alle vendite di determinati prodotti o servizi – o meno:
- il genere dei prodotti o servizi oggetto di sconto o della quantità aggiuntiva offerta;
- l’intenzione e le finalità del promotore;
- il valore dei beni offerti e la loro connessione o meno con l’entità dell’acquisto.
Chiaramente l’operatore esercente e promotore dell’iniziativa dovrà avere ben chiaro l’oggetto della promozione stessa, e, soprattutto del vantaggio che intende offrire al beneficiario a fronte degli acquisti. In merito a questi aspetti lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli ha affiancato in più occasioni vari operatori al fine di coadiuvarli nella identificazione degli elementi essenziali dell’iniziativa e nell’individuazione della relativa tipologia.
Infatti, nel caso in cui non sussistano le esclusioni previste dal DPR 430/2001, l’operatore dovrà attentamente:
- adeguarsi agli oneri e adempimenti previsti dalla normativa stessa;
- non porre in essere manifestazioni vietate ai sensi del DPR 430/2001 (art. 8).
Il tutto al fine di non incorrere in sanzioni, consistenti, di base, in importi compresi tra una a tre volte l’ammontare dell’IVA dovuta sul montepremi (per un importo non inferiore a 2.582,28 euro).
2. Un’altra tipologia di iniziativa commerciale: la vendita abbinata
Tra le tipologie di iniziative, collegate alle vendite, che non rientrano nella “macrocategoria” delle manifestazioni a premi e, nello specifico, nell’ambito delle operazioni a premi, ne troviamo una molto in uso: la vendita abbinata, ovvero la vendita congiunta di due o più prodotti o servizi, anche di genere diverso, a condizioni vantaggiose.
Iniziativa, questa, che ad oggi è da intendersi come attività promozionale libera, a patto però che non rientri nell’ambito di quelle già specificatamente regolamentate.
Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel riscontro alle domande frequenti – FAQ aggiornate al gennaio 2023) la vendita abbinata non rientrerebbe nell’ambito delle operazioni a premio qualora l’iniziativa, promossa da un’impresa che vende prodotti di vario genere, non dia risalto ad un prodotto rispetto all’altro. Perché l’iniziativa sia regolare in tali termini, il Ministero raccomanda agli operatori di indicare chiaramente lo sconto applicato su ogni prodotto, precisando inoltre che l’acquisto singolo di uno solo dei prodotti avverrebbe a prezzo pieno, e che nelle comunicazioni pubblicitarie non vi sia il riferimento a termini che possano essere fuorvianti per il consumatore (sul punto si veda la Risoluzione n. 376704 del 30.11.2016).
In merito alla regolare determinazione delle percentuali di sconto, inoltre, al fine di non configurare l’iniziativa in esame quale “vendita sottocosto” (soggetta agli oneri previsti dal DPR 218/2001), la stessa Risoluzione del 30.11.2016 ne stabilisce i criteri, il cui esame spetta, prima di mettere in atto l’iniziativa, alle competenti aree dell’impresa interessata.
3. Gli sconti: iniziativa commerciale con nuovi obblighi di trasparenza
Infine, tra le varie promozioni – ulteriori rispetto a quelle sopra esaminate – possiamo semplicemente trovare l’offerta di un determinato prodotto a prezzo vantaggioso rispetto a quello originario di acquisto.
Si tratta della vendita a prezzi scontati.
Tralasciando in questa sede la disciplina sulle c.d. “vendite straordinarie” (vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali per un periodo di tempo limitato, la cui regolamentazione è affidata al D. Lgs. 114/1998 e alla competenza delle Regioni), il nuovo art. 17 bis del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005), come introdotto dal D. Lgs. n. 26 del 07.03.2023, di recente applicazione (dal 1° luglio 2023), ha stabilito maggiori e più stringenti obblighi di trasparenza verso i consumatori in merito agli annunci di riduzione di prezzo.
L’obiettivo del legislatore è quello di garantire al consumatore ogni strumento per la valutazione sulla effettiva convenienza o meno dell’acquisto.
Viene infatti imposto all’esercente, nell’ambito della vendita di prodotti a prezzi ridotti, di:
- indicare, per ogni annuncio di riduzione di prezzo, il prezzo precedente applicato (nei trenta giorni prima dell’applicazione della riduzione);
- indicare, per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento;
- indicare, nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, il prezzo originario di partenza della campagna.
Le sanzioni per chi non si adegua, si aggirano a un massimo di poco inferiore a 4.000 euro.
Va tenuto conto, inoltre, che gli annunci di riduzione di prezzo assumono rilevanza anche sotto il profilo della scorrettezza delle pratiche commerciali (secondo quanto previsto dal Codice del Consumo).
Considerazioni finali
In conclusione, gli operatori esercenti hanno a disposizione molteplici tipologie di iniziative promozionali. Tutto sta quindi nel definire il perimetro di attività, ovvero: la finalità dell’impresa; l’oggetto della promozione; l’oggetto del vantaggio che si intende offrire al consumatore, al fine di individuare la corretta operatività e ogni adeguamento in compliance con una normativa che è in continua evoluzione.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli affianca le imprese nell’assistenza alla definizione e alla scelta dell’iniziativa promozionale a loro più adatta, nonché al relativo adeguamento in termini di compliance.