Quando parliamo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, non va trascurato un elemento tipico di tali istituti: le polizze assicurative accessorie al credito.
Parliamo delle coperture assicurative connesse alle cessioni del quinto dello stipendio o delegazioni di pagamento contro quegli eventi che possono sopravvenire nel corso della durata del finanziamento a danno del debitore. Eventi, che ove sopraggiungano, potrebbero non consentire il rispetto dell’obbligo di pagamento delle rate mensili del finanziamento.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli ha spesso assistito intermediari finanziari nell’analisi delle condizioni di tali polizze assicurative, nonché nella gestione delle relative controversie.
Un riepilogo sui finanziamenti in esame
I prestiti personali contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, regolamentati dal DPR 180/1950, sono erogabili da intermediari finanziari e istituti bancari e vengono concessi ai consumatori.
Nell’ambito di tali finanziamenti, il consumatore si obbliga verso il finanziatore al rimborso rateale dell’importo finanziato:
- mediante la cessione (per il caso di cessione del quinto dello stipendio), all’istituto finanziatore, del credito che il consumatore vanta nei confronti del proprio datore di lavoro, nella misura massima della quota di 1/5 del proprio stipendio mensile;
- delegando (per il caso di delegazione di pagamento) il proprio datore di lavoro a versare direttamente al finanziatore la quota mensile del proprio stipendio.
Pur con le dovute differenziazioni, sia per la cessione del quinto dello stipendio, sia per la delegazione di pagamento, è il datore di lavoro a trattenere le quote mensili dello stipendio, del cedente o delegante, e a versarle direttamente all’istituto finanziatore.
I prestiti personali contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento presentano quindi un livello di garanzia sull’adempimento maggiore rispetto ai semplici prestiti personali. Ciò, in quanto l’obbligazione di pagamento viene trasferita sul datore di lavoro.
Ma non solo.
Un’ulteriore garanzia prevista per legge
Il legislatore pone l’attenzione alle ipotesi in cui particolari eventi possano sopraggiungere nel corso della durata del rapporto e incidere negativamente sul regolare rispetto del piano di ammortamento contrattuale.
È così che il DPR 180/1950, all’art. 54 comma 1, stabilisce che le cessioni del quinto dello stipendio (e le delegazioni di pagamento in quanto istituti a queste ultimi assimilabili) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio, non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito.
Dunque, abbiamo due tipologie di coperture assicurative obbligatorie: una a copertura dal rischio di decesso del soggetto finanziato; l’altra a copertura da rischi che portano a un unico evento ultimo: il mancato rispetto dell’obbligo di pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.
Le polizze assicurative accessorie al credito e il ramo assicurativo di appartenenza
Tralasciando in questa sede la polizza assicurativa sulla vita (a copertura dal rischio di decesso), analizziamo la copertura dal rischio di insolvenza non derivante dal decesso del soggetto finanziato.
Ai fini della sua definizione sono intervenute sia l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) sia la Banca d’Italia.
– L’intervento dell’Ivass
L’Ivass (https://www.ivass.it/) mediante il Regolamento 29/2009, classifica, all’art. 14, in due rami distinti la macrocategoria delle assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio (e delegazione di pagamento) a seconda:
- che si tratti del contratto di assicurazione stipulato direttamente dall’istituto finanziatore in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento da parte del debitore. In tal caso il contratto assicurativo rientra nel ramo 14. Credito, nell’ambito dei rischi “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”;
- che si tratti del contratto di assicurazione stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’istituto finanziatore a causa della perdita dell’impiego. In tal caso il contratto assicurativo rientra nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell’ambito dei “rischi relativi all’occupazione”.
A seconda dell’una o dell’altra ipotesi cambiano la struttura contrattuale, le norme per il collocamento e l’adesione alla polizza, i diritti spettanti all’assicuratore, le posizioni dell’istituto finanziatore e del debitore cedente/delegante nei confronti della compagnia assicurativa. In entrambi i casi viene però raggiunto quel fine ultimo di garanzia, imposto dall’art. 54, comma 1, del DPR 180/1950, dal rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento.
– L’Intervento della Banca d’Italia
Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/), mediante i propri Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilabili (Delibera 145/2018), ha ribadito che per la copertura del rischio di insolvenza non derivante da decesso del debitore sono in uso sul mercato due schemi contrattuali:
- la polizza “credito”
- la polizza “perdite pecuniarie”,
confermando la stessa classificazione dell’Ivass, ed evidenziando le distinzioni sul soggetto contraente le polizze, sulla sussistenza o meno del diritto di surroga della compagnia assicurativa nei confronti del debitore, sul soggetto beneficiario che ne sostiene i costi.
Considerazioni finali
In riferimento quindi alle macrocategorie di contratti assicurativi suddette, gli intermediari finanziari e bancari devono avere presenti le singole caratteristiche che distinguono una soluzione rispetto ad un’altra.
Ciò, in quanto la relativa scelta ha importanti ripercussioni sull’intera gestione del contratto di finanziamento con il cliente consumatore finale.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli, con il suo team di banking law, in varie occasioni ha affiancato gli operatori del settore nell’analisi e nell’assistenza su tali tematiche, tenendo presenti le interpretazioni in merito fornite dalle Autorità di Vigilanza.