Al giorno d’oggi, gli intermediari finanziari e bancari si trovano sempre più spesso ad affrontare la necessità di effettuare il recupero di un credito appartenente a una particolare tipologia di finanziamento. Parliamo dei finanziamenti di prestito personale contro cessione del quinto della pensione.
Ma qual è la natura di questo tipo di credito?
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli ha maturato una notevole esperienza nel settore del recupero credito, assistendo la propria clientela anche nel caso di crediti derivanti da cessioni del quinto della pensione.
Il finanziamento contro cessione del quinto della pensione è una tipologia di prestito personale erogabile da intermediari finanziari – iscritti nell’Albo Unico tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) – ed intermediari bancari, che viene concesso ad un soggetto privato (consumatore).
Secondo tale schema contrattuale, il consumatore si obbliga verso il finanziatore al rimborso rateale dell’importo finanziato mediante la cessione, del credito che il consumatore stesso vanta nei confronti dell’ente previdenziale della propria pensione (nella misura massima di 1/5 della pensione stessa).
Quindi tale operazione, disciplinata dal DPR 180/1950 e dall’art. 1264 del codice civile, consiste in una vera e propria cessione di credito che vede interessati i seguenti soggetti:
Ciò, affinché il finanziatore si veda rimborsato l’importo finanziato, oltre gli interessi e le spese come riportati nel contratto di finanziamento, secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento e fino al soddisfacimento dell’intero credito.
Quindi, una volta perfezionata tale operazione, il soggetto obbligato nei confronti del cessionario – per effetto della notifica dell’operazione stessa – diventa l’ente previdenziale.
Dall’altra parte, a seguito del perfezionamento dell’operazione di cessione, il titolare del credito derivante dal trattamento pensionistico è il cessionario.
Ciò rappresenta per gli intermediari finanziari e bancari un’ampia forma di garanzia. Infatti il soggetto che è obbligato al versamento delle quote del quinto della pensione è l’ente previdenziale, soggetto dotato di una più ampia solidità anche economica, rispetto al cliente consumatore, il quale non sempre si trova in condizioni di potere provvedere regolarmente al pagamento delle rate.
Questo non vuole dire che il cedente, una volta perfezionatosi questo schema contrattuale, rimanga totalmente estraneo a tale operazione.
Possono infatti accadere delle ipotesi in cui il cessionario debba rivolgere in ultima istanza le proprie attività di recupero del credito proprio nei confronti del cedente.
E’ il caso, per esempio, in cui il cedente si trovi coinvolto quale soggetto passivo in una procedura concorsuale o, più nello specifico di liquidazione giudiziaria, secondo la procedura di cui al D. Lgs. 14/2019 di recente attuazione.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli ha affrontato in varie occasioni tale casistica, offrendo consulenza legale alla propria clientela al fine di risolvere tutte le questioni relative ad una tematica così specifica.
La domanda principale da porsi è come verrebbe riconosciuto in tale caso il credito fatto valere dal creditore cessionario.
Infatti, se da un lato è chiara la titolarità del credito in capo al creditore cessionario per effetto della cessione intervenuta ai sensi del DPR 180/1950, così come è chiara la certezza del credito, determinato sia in forza del contratto di finanziamento che mediante la comunicazione preliminare da parte dell’ente pensionistico in merito alla quota di pensione cedibile, dall’altro lato è necessario porsi la domanda sulla avvenuta maturazione ed esigibilità del credito.
Ovvero: è effettivamente maturato il credito, e quindi esigibile ai fini dell’ammissione della posizione del cessionario nello stato passivo della procedura concorsuale o è da intendersi come credito futuro poiché “a formazione progressiva” e dunque non ancora esigibile?
Tale domanda assume importanti rilievi ai fini del riconoscimento della pienezza del credito del cessionario in sede di procedura di ammissione allo stato passivo concorsuale e, soprattutto, ai fini del riconoscimento della natura privilegiata o meno del credito, trattandosi comunque di credito derivante da trattamento pensionistico.
Tema questo, che si focalizza sul momento in cui effettivamente il cedente matura il diritto al percepimento della singola quota mensile della pensione, più che sulla previsione in sé – al momento del perfezionamento dell’operazione di cessione – di detto percepimento.
La questione è dibattuta.
Gli intermediari finanziari e bancari, nella gestione delle operazioni e delle procedure di recupero dei crediti nell’ambito dei finanziamenti contro cessione del quinto della pensione, dovranno quindi considerare una molteplicità di aspetti.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli in varie occasioni ha affiancato gli operatori del settore in tale analisi e assistenza, tenendo sempre monitorato lo sviluppo degli orientamenti giurisprudenziali in materia.