La “targa prova”: al via le nuove regole.

Il 29 febbraio 2024 è entrato in vigore il Dpr 21 dicembre 2023, n. 229  in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. In attesa dell’emanazione delle istruzioni operative, il nostro Studio Legale ha il piacere di fornirvi un breve vademecum sulle principali novità.

Che cos’è la “targa prova”?

E’ una targa che viene utilizzata quando un veicolo necessita di prove, collaudi, trasferimenti, dimostrazioni o allestimenti; è uno strumento di identificazione temporaneo e il rilascio di tale targa non può essere richiesto da privati ma solo da soggetti che svolgono attività collegate al settore della locomozione (come ad esempio: concessionari, officine o aziende costruttrici di veicoli a motore e rimorchi).

Le principali novità

In attesa delle nuove istruzioni operative che verranno emanate vi segnaliamo le principali novità del Dpr 21 dicembre 2023, n. 229:

  • il numero di autorizzazioni alla prova che può essere rilasciato ad ogni azienda è ora contingentato in base al tipo di attività esercitata e al numero di addetti;
  • la targa prova ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza;
  • i procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione sono gestiti esclusivamente in via telematica (secondo le modalità che verranno stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Dpr n. 229/2023);
  • l’autorizzazione alla circolazione (che è un titolo personale e non cedibile) può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità con altri Stati;
  • in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione o della targa, il titolare deve farne denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia;
  • l’autorizzazione alla circolazione su strada  è rilasciata non solo per i veicoli non ancora immatricolati, ma anche per quelli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità o di assicurazione sul veicolo (così come previsto dal D.L. 121/2021)

Particolarità e sanzioni

Quando la targa prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionato nella parte posteriore del mezzo in maniera ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

Rimangono tra l’altro in vigore le sanzioni previste dal Codice della Strada per chiunque adibisca “un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso” o nel caso in cui il veicolo circoli “senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega“.