Nell’ambito dei contratti di credito ai consumatori, il consumatore ha il diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento. L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore comporta poi il diritto a suo favore al rimborso dei costi, da questo sostenuti, connessi al contratto.
Trattasi questo di un argomento molto attuale a fronte di numerosi interventi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, che ad oggi è ancora dibattuto e che ha determinato numerose controversie tra istituti finanziari e consumatori.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli assiste intermediari finanziari nella gestione di tali controversie.
Questo è il primo di una breve serie di articoli sul tema, partendo in questa sede da un focus sulla normativa di riferimento e dall’analisi del primo orientamento della Corte di Giustizia Europea, per proseguire poi, con un successivo articolo, sull’analisi delle più recenti interpretazioni.
La normativa di riferimento
Tutto parte dall’art. 125 sexies, comma 1, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che regolamenta la facoltà per il consumatore di rimborsare anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore.
L’art. 125 sexies, comma 1, del TUB stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione è stata modificata tramite l’art. 11 octies del D.L. 73/2021 (c.d. “decreto Sostegni bis”), il quale al primo comma, lett. c), ha modificato l’art. 125 sexies, comma 1, del TUB nei seguenti termini: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale modifica all’art. 125 sexies, comma 1, del TUB, secondo quanto previsto all’art. 11 octies del decreto Sostegni bis, viene applicata ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 73/2021. Dunque per i contratti di finanziamento sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021.
Quindi, mediante la modifica legislativa in esame, viene stabilito che in caso di estinzione anticipata dei crediti al consumo il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi connessi al contratto di credito e non soltanto quelli soggetti a maturazione nel tempo.
Questo, con effetto per i contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021.
Ma, nonostante tale spartiacque temporale stabilito dalla normativa, vi sono diverse interpretazioni per i contratti ante 25 luglio 2021.
Il primo intervento della Corte di Giustizia Europea: la sentenza Lexitor
Prima dell’intervento del legislatore nazionale, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-383/18 dell’11 settembre 2019 (meglio nota come “Sentenza Lexitor”).
Questa sentenza ha fornito una interpretazione forte su come considerare il diritto del consumatore al rimborso dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Con questa sentenza la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento, previsto all’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva CE 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori, include tutti i costi posti a carico del consumatore e non soltanto quelli soggetti a maturazione nel tempo.
Secondo la Corte di Giustizia Europea l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati dal finanziatore come dipendenti dalla durata del contratto. Infatti, continua sempre la Corte di Giustizia Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre costi più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
L’orientamento della Corte di Giustizia Europea si basa sul fatto che la normativa di riferimento, ovvero l’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva CE 2008/48, prevede espressamente il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto (ma non solo, come stabilito dalla CGUE, quelli dipendenti dalla durata del contratto).
Riferimento, quello al “costo totale del credito”, che, fino all’intervento del legislatore nazionale mediante il decreto Sostegni bis, non era presente nella nostra normativa nazionale.
L’intervento della Corte Costituzionale
In considerazione dell’orientamento della CGUE e a seguito dell’intervento del legislatore nazionale modificativo dell’art. 125 sexies, comma 1, del TUB, sono seguite varie controversie in merito al regime da applicare ai contratti di credito conclusi prima del 25 lugli0 2021.
E’ quindi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022.
Con tale sentenza, l’organo di legittimità costituzionale formalmente è intervenuta soltanto riguardo a un’altra disposizione dell’art. 11 octies del D.L. 73/2021, ovvero soltanto nella parte finale del comma 2.
Tale disposizione stabiliva – per i contratti di credito sottoscritti prima del 25 luglio 2021 – l’applicazione, oltre che alla normativa previgente, alla normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia. La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del riferimento alla normativa secondaria della Banca d’Italia contenuto all’art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021.
Non è stato apportato dalla Corte Costituzionale alcun intervento alla prima parte dell’art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/2021, il quale presenta la stessa formulazione: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Sennonché, la stessa Corte Costituzionale, in quella stessa sentenza n. 263/2022, ha adottato una interpretazione di derivazione comunitaria e in forza del vincolo di appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. La sentenza 263/20222 richiamandosi alla sentenza Lexitor, ha evidenziato – al di là della dichiarazione di illegittimità costituzionale al richiamo della normativa secondaria di Banca d’Italia – che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi in funzione del momento in cui è stato concluso il contratto. Questo anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.
Prime considerazioni
La Corte Costituzionale ha chiarito definitivamente la questione ponendo fine al dibattito e alle controversie sul tema?
Forse non in maniera definitiva.
Come avremo modo di vedere nel prossimo articolo, si sono susseguiti ulteriori importanti interventi da parte di vari organi giudicanti.
Organi che hanno fornito interpretazioni diverse sul diritto del consumatore al rimborso dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli, con il suo team di banking law, nel seguire costantemente i vari orientamenti, ha avuto la possibilità di assistere intermediari finanziari in questa evoluzione.