Sentenza CGUE C-233/23: interoperabilità e abuso di posizione dominante di Google LLC

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza epocale nel caso C-233/23 nell’ambito di una controversia tra Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy Srl, da un lato, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dall’altro, stabilendo che il rifiuto di interoperabilità costituisce abuso di posizione dominante.

La vicenda prende le mossa da una contestazione di Enel X Italia che nel 2018 ha chiesto a Google di garantire l’interoperabilità con “Android Auto” (sviluppata da Google) della sua applicazione “JuicePass” che consente di ricercare e prenotare stazioni di ricarica su una mappa, trasferire la ricerca su Google Maps per ricevere le indicazioni verso la stazione di ricarica selezionata e di lanciare, interrompere e monitorare la sessione di ricarica e il relativo pagamento. Google aveva rifiutato la possibile interoperabilità adducendo motivi di sicurezza e la necessità di allocare in modo razionale le risorse necessarie per la creazione di un nuovo modello.

Con decisione del 27 aprile 2021, l’AGCM ha deliberato che il comportamento di Google, consistente nell’ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell’applicazione JuicePass su Android Auto, costituiva un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE e ha irrogato un’ammenda di EUR 102.084.433,91.

Google ha fatto ricorso prima al TAR del Lazio, che ha lo ha rigettato e poi al Consiglio di Stato che ha sospeso e sottoposto la questione interpretativa alla CGUE riguardo all’applicazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in merito all’interoperabilità tra piattaforme digitali e applicazioni di terzi.

Contesto normativo

L’articolo 102 TFUE così dispone:

«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».

Il rifiuto di interoperabilità costituisce abuso di posizione dominante?

Secondo la CGUE, un’azienda dominante che rifiuta di garantire l’interoperabilità tra la propria piattaforma digitale e un’applicazione sviluppata da un terzo può incorrere in un abuso di posizione dominante. Questo succede anche quando la piattaforma non è essenziale per il funzionamento dell’applicazione nel mercato a valle, ma il suo accesso renderebbe il prodotto più attraente per i consumatori. L’interpretazione amplia il concetto di abuso, spostando l’attenzione dagli strumenti essenziali all’impatto sulla concorrenza e sulle scelte dei consumatori stabilendo che il rifiuto di interoperabilità opposto da Google costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE.

Effetti anticoncorrenziali: il contesto di mercato risulta decisivo

Il fatto che l’impresa richiedente l’interoperabilità e i suoi concorrenti siano rimasti attivi sul mercato non esclude automaticamente la presenza di effetti anticoncorrenziali. La CGUE sottolinea che è necessario valutare se il rifiuto abbia ostacolato il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza nel mercato di riferimento, prendendo in considerazione tutte le circostanze economiche e strutturali pertinenti.

Giustificazioni oggettive e limiti tecnici

La sentenza riconosce che un’impresa dominante può rifiutare l’interoperabilità se sussistono giustificazioni oggettive, come:

  • Assenza di un modello tecnico fattibile al momento della richiesta;
  • Rischi per l’integrità o la sicurezza della piattaforma;
  • Impossibilità tecnica di implementare l’interoperabilità senza compromettere il sistema.

Se tali giustificazioni non sono dimostrate, l’azienda dominante è tenuta a sviluppare un modello di interoperabilità entro un termine ragionevole, eventualmente richiedendo un compenso economico equo basato sui costi sostenuti e sul ritorno dell’investimento.

Identificazione del mercato rilevante

La CGUE ha stabilito che un’autorità garante della concorrenza può identificare il mercato a valle in cui il rifiuto di interoperabilità può generare effetti anticoncorrenziali senza dover definire con precisione il mercato del prodotto e quello geografico. Questo approccio è particolarmente rilevante nei mercati digitali in rapido cambiamento, dove le definizioni rigide possono risultare poco adatte.

Conclusioni e implicazioni per le aziende che operano nella fornitura di prodotti digitali

La sentenza CGUE C-233/23 rafforza la regolamentazione della concorrenza evidenziando il ruolo cruciale dell’interoperabilità per garantire la competitività tra imprese. Alla luce dell’interpretazione resa dalla Corte, le aziende in posizione dominante devono valutare attentamente le eventuali richieste di interoperabilità da parte degli sviluppatori di nuove applicazioni per evitare di commettere violazioni della normativa e ricevere sanzioni per abuso di posizione dominante. E’ innegabile l’effetto positivo di questa interpretazione verso le imprese più piccole, favorendo un mercato più equo e dinamico.

Direttiva (UE) 2025/25: la trasformazione digitale societaria

Con il recepimento della nuova Direttiva (UE) 2025/25  si assisterà ad una trasformazione digitale societaria all’interno dell’Unione Europea, il tutto entro il 31 luglio 2027.

Fino ad oggi, molte procedure sono eccessivamente burocratizzate e le differenze normative nazionali rendono difficile per le aziende operare liberamente nel mercato unico. Con l’entrata in vigore della Direttiva, i processi verranno semplificati, garantendo al pari sicurezza giuridica.

La situazione attuale: burocrazia, lungaggini e procedure differenti da Stato a Stato

Oggi se un imprenditore volesse aprire una società in uno Stato membro dell’UE, dovrebbe affrontare una serie di ostacoli burocratici che variano da Paese a Paese.

La costituzione di una società, ad esempio, richiede spesso la presenza fisica dei fondatori presso enti amministrativi, studi notarili o camere di commercio. Anche solo la registrazione di una succursale in un altro Stato membro può trasformarsi in un processo lungo e costoso, con l’obbligo di fornire documenti autenticati, tradotti e talvolta apostillati.

Le informazioni sulle società, inoltre, non sono facilmente accessibili a livello transfrontaliero. Sebbene esista un sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), molte informazioni restano frammentate e non sempre affidabili. Questo crea problemi non solo per gli imprenditori che vogliono espandere la propria attività, ma anche per investitori e autorità che necessitano di dati aggiornati e affidabili.

Un altro grande ostacolo riguarda le operazioni tra Stati membri.

Le imprese sono costrette a presentare ripetutamente gli stessi documenti a diverse amministrazioni, aumentando costi e tempi. Inoltre, per chi desidera operare oltre i confini nazionali, le procedure di legalizzazione, traduzione certificata e ottenimento dell’apostille, rappresentano un onere e una lungaggine significativa.

Infine, la mancanza di regole armonizzate sui controlli delle informazioni societarie crea disparità e potenziali rischi di frodi. Attualmente, infatti, ogni Stato membro decide autonomamente come verificare l’identità dei fondatori e degli amministratori di una società, con il rischio che alcune giurisdizioni risultino più vulnerabili ad abusi e reati economici.

Cosa cambia con la nuova Direttiva?

Con la nuova normativa, il diritto societario europeo si allinea finalmente agli obiettivi della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa: i costi per le imprese si riducono, aumenta la trasparenza e i controlli diventano più efficaci.

Costituzione e registrazione delle società: tutto online

👉 Ora: in molti Stati è richiesta la presenza fisica dei fondatori, con tempi di registrazione lunghi e differenziati.

✅ Dopo: le società potranno essere costituite, registrate e gestite interamente online in tutti gli Stati membri (considerando 2).

Grazie alla digitalizzazione, la registrazione sarà più veloce e potrà avvenire senza necessità di recarsi da un notaio o presso uffici pubblici, salvo nei casi in cui la legge nazionale richieda specifici controlli. Tutti i documenti potranno essere inviati e verificati digitalmente, riducendo drasticamente tempi e costi.

Certificato delle Società UE: un documento unico per operare in tutta l’Unione

👉 Ora: per provare l’esistenza di una società in un altro Stato membro sono necessarie visure camerali, traduzioni autenticate e apostillate.

✅ Dopo: con il Certificato delle Società UE, le imprese potranno dimostrare la loro esistenza legale con un unico documento elettronico valido in tutta l’Unione (considerando 24).

Questo certificato, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE, eliminerà la necessità di legalizzazione e traduzione dei documenti societari, rendendo più semplice l’apertura di filiali e la partecipazione a operazioni transfrontaliere.

Fine delle formalità onerose tra Stati membri

👉 Ora: ogni volta che un’impresa opera in un altro Stato membro, deve ripresentare gli stessi documenti, con procedure di autenticazione costose.

✅ Dopo: grazie al principio “una tantum”, le informazioni già disponibili in un registro delle imprese potranno essere riutilizzate senza necessità di nuova presentazione (considerando 12).

Inoltre, la procura digitale dell’UE, introdotta dalla Direttiva, permetterà alle aziende di delegare rappresentanti legali per operare in diversi Stati membri senza necessità di autenticazioni notarili o apostille (considerando 27).

Maggiore trasparenza e controlli più stringenti

👉 Ora: ogni Stato membro ha regole diverse sui controlli delle informazioni societarie, con rischi di frodi e registrazioni fittizie.

✅ Dopo: verranno introdotti controlli armonizzati e obbligatori per garantire l’affidabilità dei dati contenuti nei registri delle imprese (considerando 6).

La cooperazione rafforzata tra il registro delle imprese (BRIS), il registro dei titolari effettivi (BORIS) e il registro delle insolvenze (IRI) consentirà quindi controlli incrociati più efficaci nella lotta contro il riciclaggio e l’evasione fiscale (considerando 10).

Novità per le società di persone

Un aspetto innovativo della Direttiva riguarda le società di persone che finora sono state soggette a regole di trasparenza meno stringenti rispetto alle società di capitali.

Con la nuova Direttiva:

  • tutti gli Stati membri dovranno pubblicare le stesse informazioni di base sulle società di persone, inclusi i nomi dei soci responsabili (considerando 15).
  • Le informazioni sulle società di persone saranno accessibili attraverso il sistema BRIS, così come già avviene per le società di capitali.
  • Le società di persone riceveranno un identificativo unico europeo (EUID) che permetterà di rintracciarle facilmente nei registri pubblici.

Protezione dei dati personali

La raccolta e la pubblicazione di un numero maggiore di informazioni societarie fanno sì che anche la protezione dei dati personali assuma un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione.

Gli Stati membri e la Commissione dovranno garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del Regolamento UE in materia di privacy, limitandone l’accesso e l’utilizzo alle finalità strettamente necessarie (considerando 38).

Considerazioni finali

La Direttiva (UE) 2025/25 rappresenta un passo decisivo verso un mercato unico più moderno e accessibile. Grazie alla digitalizzazione, alle nuove misure di trasparenza e ai controlli rafforzati, le imprese potranno operare con maggiore facilità, senza ulteriori ostacoli burocratici.

Allo stesso tempo, l’attenzione alla sicurezza dei dati e alla protezione della privacy garantirà che il nuovo sistema sia non solo più efficiente, ma anche più sicuro per tutti gli attori del mercato.

I professionisti del nostro Studio legale sono pronti ad assistere le società passo per passo nel processo di digitalizzazione ed innovazione che l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2025/25 comporterà.

AI Act e Regolamento (UE) 2024/1689: Le nuove linee guida sulle pratiche vietate di Intelligenza Artificiale (Intelligenza Artificiale)

Il 4 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato le nuove linee guida sulle pratiche vietate di intelligenza artificiale (IA), in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Questo documento rappresenta un passo fondamentale verso una regolamentazione più rigorosa dell’uso dell’intelligenza artificiale nell’Unione Europea, con un focus sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla sicurezza dei cittadini.

Quali pratiche di Intelligenza Artificiale sono vietate dal Regolamento AI Act?

Le nuove linee guida della Commissione UE chiariscono e approfondiscono l’elenco delle pratiche vietate di IA, ovvero quelle ritenute pericolose e contrarie ai principi etici. Tra queste troviamo:

  • Tecniche subliminali manipolative: sistemi di IA che influenzano il comportamento umano al di sotto della soglia della coscienza, causando danni fisici o psicologici.
  • Sfruttamento delle vulnerabilità: applicazioni di intelligenza artificiale che approfittano delle debolezze di soggetti vulnerabili, quali minori o persone con disabilità, per alterarne significativamente il comportamento.
  • Sistemi di social scoring: classificazione delle persone in base al comportamento, allo stato socio-economico o ad altre caratteristiche personali, con conseguenze discriminatorie.
  • Riconoscimento facciale tramite scraping indiscriminato: divieto di creare database biometrici raccogliendo immagini dal web o da telecamere di sorveglianza senza consenso esplicito.

Cosa cambia per le aziende e gli operatori del settore con l’adozione delle linee guida sulle pratiche vietate di IA?

L’entrata in vigore di queste norme avrà un impatto rilevante su aziende, enti pubblici e sviluppatori che operano con sistemi di intelligenza artificiale. Entro il 2 agosto 2025, le organizzazioni dovranno adeguare i propri sistemi per garantirne la conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689.

Le sanzioni per chi viola le disposizioni sulle pratiche vietate possono arrivare fino al 7% del fatturato annuo globale dell’azienda, rappresentando un forte deterrente contro l’uso improprio della tecnologia.

Come adeguarsi alla normativa nel rispetto delle linee guida sulle pratiche vietate di IA?

L’adozione delle linee guida della Commissione Europea segna un importante passo avanti nella regolamentazione dell’IA etica e responsabile. Le aziende e gli sviluppatori devono ora implementare un piano di conformità per evitare rischi legali e finanziari.

Il professionisti del nostro studio legale offrono consulenza specializzata per supportare le imprese nella gestione della conformità normativa al Regolamento (UE) 2024/1689.

Consulta il testo ufficiale del Regolamento (UE) 2024/1689: EUR-Lex