Come abbiamo visto nell’ultimo articolo di questa serie, il percorso verso l’adozione ed implementazione di un modello organizzativo e di gestione adeguato non è esattamente “semplice”. Inoltre, non basta aver adottato un buon MOG per risultare compliant al Dlgs. 231/01, poiché in sede giudiziale la valutazione della sua idoneità passa spesso per la sua effettiva implementazione, che il giudice desume da una serie di indici (che avremo modo di approfondire prossimamente).
Per quale motivo allora l’ente dovrebbe intraprendere un percorso tanto complesso, posto che l’adozione di un MOG non è nemmeno un obbligo?
In realtà molti sono i vantaggi che derivano dall’adozione di un MOG e, con questo articolo, proveremo a sintetizzarne i principali.
Un primo vantaggio deriva dal fatto che si tratta di un’occasione per l’azienda di compiere un’“autoanalisi” dal punto di vista della compliance. Il processo di predisposizione e adozione di un MOG comporta infatti una fase “conoscitiva”, nella quale occorre studiare e definire l’organigramma aziendale, nonché un momento successivo di mappatura delle aree a rischio-reato. Questi passaggi sono fondamentali anche quando si tratta di aggiornare o “aggiustare” un MOG già in essere, e possono essere occasioni in cui emergono nuove sfide, nuovi punti di debolezza, e prontamente si elaborano soluzioni per allinearsi al dettato normativo. Si tratta quindi di un processo in cui è possibile rivedere ed implementare la propria struttura aziendale, alla luce delle più recenti normative di settore, nonché del catalogo dei reati-presupposto contenuti nel D.Lgs. 231/01, in costante espansione.
L’istituzione e l’aggiornamento costante del modello costituiscono, inoltre, un onere prudenziale per l’ente che voglia cercare di andare esente da responsabilità, poiché la mancata predisposizione di un MOG adeguato renderà assai più difficile, se non impossibile, che l’ente venga esonerato da responsabilità nel caso in cui venga commesso uno dei reati-presupposto,.
Dal punto di vista sanzionatorio, tra l’altro, l’istituzione del modello assume rilievo soprattutto nell’ambito delle misure cautelari interdittive, sotto vari profili. Innanzitutto, dal punto di vista della valutazione del pericolo di recidiva, il non aver predisposto ex ante un modello organizzativo idoneo ad evitare la commissione dell’illecito rende l’ente un soggetto “pericoloso” nell’ottica cautelare. Inoltre, l’istituzione ex post del modello, oppure il suo aggiornamento laddove esso fosse stato ritenuto inidoneo sono fondamentali per la revoca della misura cautelare interdittiva: ex art. 50 D.Lgs. 231/01, infatti, la revoca delle misure cautelari interdittive applicate nei confronti delle persone giuridiche può essere disposta se ricorrono cumulativamente l’integrale risarcimento del danno, la messa a disposizione dello Stato del profitto conseguito e l’adozione ed attuazione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati.
Nell’ambito poi della quantificazione e qualificazione della sanzione, l’art. 12 D.Lgs. 231/01 afferma che la sanzione pecuniaria sarà ridotta da un terzo alla metà qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e addirittura dalla metà a due terzi se oltre a ciò l’ente abbia anche provveduto a risarcire integralmente il danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso.
Ma il beneficio maggiore che l’adozione ex post del modello assume lo si rileva nell’ambito delle sanzioni interdittive, laddove le stesse ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 231/01 non vengono applicate se l’ente, prima del dibattimento, ha eliminato le carenze organizzative che avevano determinato il reato mediante l’adozione e attuazione di un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie.
Quindi sono tanti non solo i vantaggi dal punto di vista sanzionatorio e cautelare, ma l’adozione di un MOG può essere lo spunto di riflessione per una rivisitazione dei processi aziendali, anche al fine di renderli più snelli e compliant alla normativa di settore.
Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli è entusiasta di aiutare i propri clienti nel percorso di adozione di un MOG, aiutandoli anche a mettere a fuoco le peculiarità della loro attività, affinché l’adozione di un modello diventi un’occasione di crescita imprenditoriale e di sviluppo del proprio business.