Il diritto alla riparazione dei beni: in vigore la Direttiva UE 2024/1799

In data 30 luglio 2024 è entrata in vigore Direttiva UE 2024/1799 che stabilisce il diritto alla riparazione dei beni.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in data 10 luglio 2024, la Direttiva UE 2024/1799 è entrata in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo.

Siamo quindi all’ultimo step dell’iter normativo comunitario poiché manca soltanto l’attuazione da parte dei singoli Stati Membri, i quali dovranno adeguare la relativa normativa interna entro il 31 luglio 2026.

Lo Studio Legale Princivalle Apruzzi Danielli, facendo seguito al precedente articolo in merito all’approvazione del testo della direttiva, sta effettuando ogni approfondimento di natura pratica al fine di poter coadiuvare i clienti, che operano nel settore della vendita di beni di consumo e della fornitura di servizi di assistenza, nella gestione di modelli di business che siano compliant con i prossimi adeguamenti normativi.

1. L’importanza degli obblighi informativi sul diritto alla riparazione

E’ ormai noto che la finalità principale della direttiva sia la promozione e la semplificazione della riparazione dei beni di consumo, incentivando i consumatori a fare riparare il bene anche al di fuori della garanzia legale, per un consumo più sostenibile e per la riduzione dei rifiuti.

La normativa muove dai principi, fissati dalla Direttiva UE 2019/771 , di durabilità, riparabilità e riutilizzabilità dei beni mobili materiali autonomi, come anche sanciti dalla più recente Direttiva UE 2024/825, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

Partendo da questi principi, la Direttiva UE 2024/1799 si focalizza sull’importanza degli obblighi informativi sulla riparazione a carico dei “riparatori”.  Essi sono definiti come i soggetti che forniscono un servizio di riparazione anche al di fuori della garanzia legale, compresi i fabbricanti e i venditori del bene che forniscono tale servizio, ma anche, diversamente da questi ultimi, i c.d. fornitori di servizi di riparazione indipendenti.

Tutti questi soggetti hanno l’obbligo di fornire al consumatore il Modulo europeo di informazioni sulla riparazione redatto secondo il modello allegato alla direttiva.

Il modulo riporta nel dettaglio ogni informazione sull’identità del riparatore, sul bene da riparare, sulla natura del difetto e il tipo di riparazione proposta, il prezzo, e le ulteriori condizioni previste per la riparazione e relative caratteristiche.

Tale modulo dovrà, quindi, essere fornito su un supporto durevole entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione.

Tali informazioni saranno vincolanti e non modificabili da parte del riparatore per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di consegna del modulo al consumatore.

2. L’obbligo di riparazione entra nel vivo

In forza della Direttiva UE 2024/1799, il fabbricante del bene ha l’obbligo di riparare i beni, a meno che la riparazione non sia impossibile.

La normativa regola anche le c.d. “specifiche di riparabilità”: ovvero le specifiche tecniche relative alle attività di smontaggio, all’accesso alle parti di ricambio, agli strumenti per la riparazione, a seconda delle categorie dei beni di consumo di riferimento come da elenco allegato nella direttiva (tra cui beni di elettronica di consumo e di informatica,  elettrodomestici, prodotti di telefonia).

Se la riparazione risulta oggettivamente impossibile, la normativa europea raccomanda l’offerta al consumatore di beni ricondizionati in sostituzione.

Un aspetto di rilevante novità è la facoltà del consumatore – fermo l’obbligo di riparazione in capo al fabbricante a prescindere dalla natura del malfunzionamento – di rivolgersi a qualsiasi riparatore di propria scelta. Dunque, non potrà più essere giustificato il rifiuto da parte del fabbricante di effettuare la riparazione per il solo fatto che altri riparatori abbiano eseguito una riparazione precedente.

Tale libera scelta a favore del consumatore viene poi agevolata dalla previsione della piattaforma on line europea per consentire il reperimento di riparatori o venditori di beni ricondizionati.

A ulteriore rafforzamento della tutela del consumatore, nel testo definitivo della direttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata confermata la modifica alla Direttiva UE 2019/771 in merito alle tutele al consumatore in caso di vizi e difetti di conformità, con riguardo all’estensione della garanzia del venditore per un periodo di dodici mesi successivi alla riparazione avvenuta per rendere conforme il bene.

3. Gli effetti pratici

Consapevole della portata pratica delle nuove disposizioni, il legislatore comunitario ha previsto che la Commissione potrà adottare orientamenti per aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi ai requisiti e obblighi stabiliti dalla Direttiva UE 2024/1799, demandando poi agli Stati Membri, oltre alla relativa normativa di attuazione, la previsione del meccanismo sanzionatorio.

A questo punto, pur dovendo attendere i tempi per l’attuazione a livello nazionale, si possono già iniziare a intravedere potenzialità di business ulteriori per varie categorie di operatori, tra cui i riparatori indipendenti e i soggetti che forniscono servizi di assistenza tecnica.