Sentenza CGUE C-233/23: interoperabilità e abuso di posizione dominante di Google LLC

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza epocale nel caso C-233/23 nell’ambito di una controversia tra Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy Srl, da un lato, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dall’altro, stabilendo che il rifiuto di interoperabilità costituisce abuso di posizione dominante.

La vicenda prende le mossa da una contestazione di Enel X Italia che nel 2018 ha chiesto a Google di garantire l’interoperabilità con “Android Auto” (sviluppata da Google) della sua applicazione “JuicePass” che consente di ricercare e prenotare stazioni di ricarica su una mappa, trasferire la ricerca su Google Maps per ricevere le indicazioni verso la stazione di ricarica selezionata e di lanciare, interrompere e monitorare la sessione di ricarica e il relativo pagamento. Google aveva rifiutato la possibile interoperabilità adducendo motivi di sicurezza e la necessità di allocare in modo razionale le risorse necessarie per la creazione di un nuovo modello.

Con decisione del 27 aprile 2021, l’AGCM ha deliberato che il comportamento di Google, consistente nell’ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell’applicazione JuicePass su Android Auto, costituiva un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE e ha irrogato un’ammenda di EUR 102.084.433,91.

Google ha fatto ricorso prima al TAR del Lazio, che ha lo ha rigettato e poi al Consiglio di Stato che ha sospeso e sottoposto la questione interpretativa alla CGUE riguardo all’applicazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in merito all’interoperabilità tra piattaforme digitali e applicazioni di terzi.

Contesto normativo

L’articolo 102 TFUE così dispone:

«È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».

Il rifiuto di interoperabilità costituisce abuso di posizione dominante?

Secondo la CGUE, un’azienda dominante che rifiuta di garantire l’interoperabilità tra la propria piattaforma digitale e un’applicazione sviluppata da un terzo può incorrere in un abuso di posizione dominante. Questo succede anche quando la piattaforma non è essenziale per il funzionamento dell’applicazione nel mercato a valle, ma il suo accesso renderebbe il prodotto più attraente per i consumatori. L’interpretazione amplia il concetto di abuso, spostando l’attenzione dagli strumenti essenziali all’impatto sulla concorrenza e sulle scelte dei consumatori stabilendo che il rifiuto di interoperabilità opposto da Google costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE.

Effetti anticoncorrenziali: il contesto di mercato risulta decisivo

Il fatto che l’impresa richiedente l’interoperabilità e i suoi concorrenti siano rimasti attivi sul mercato non esclude automaticamente la presenza di effetti anticoncorrenziali. La CGUE sottolinea che è necessario valutare se il rifiuto abbia ostacolato il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza nel mercato di riferimento, prendendo in considerazione tutte le circostanze economiche e strutturali pertinenti.

Giustificazioni oggettive e limiti tecnici

La sentenza riconosce che un’impresa dominante può rifiutare l’interoperabilità se sussistono giustificazioni oggettive, come:

  • Assenza di un modello tecnico fattibile al momento della richiesta;
  • Rischi per l’integrità o la sicurezza della piattaforma;
  • Impossibilità tecnica di implementare l’interoperabilità senza compromettere il sistema.

Se tali giustificazioni non sono dimostrate, l’azienda dominante è tenuta a sviluppare un modello di interoperabilità entro un termine ragionevole, eventualmente richiedendo un compenso economico equo basato sui costi sostenuti e sul ritorno dell’investimento.

Identificazione del mercato rilevante

La CGUE ha stabilito che un’autorità garante della concorrenza può identificare il mercato a valle in cui il rifiuto di interoperabilità può generare effetti anticoncorrenziali senza dover definire con precisione il mercato del prodotto e quello geografico. Questo approccio è particolarmente rilevante nei mercati digitali in rapido cambiamento, dove le definizioni rigide possono risultare poco adatte.

Conclusioni e implicazioni per le aziende che operano nella fornitura di prodotti digitali

La sentenza CGUE C-233/23 rafforza la regolamentazione della concorrenza evidenziando il ruolo cruciale dell’interoperabilità per garantire la competitività tra imprese. Alla luce dell’interpretazione resa dalla Corte, le aziende in posizione dominante devono valutare attentamente le eventuali richieste di interoperabilità da parte degli sviluppatori di nuove applicazioni per evitare di commettere violazioni della normativa e ricevere sanzioni per abuso di posizione dominante. E’ innegabile l’effetto positivo di questa interpretazione verso le imprese più piccole, favorendo un mercato più equo e dinamico.