L’Intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo in cui vengono creati, consumati e condivisi i contenuti digitali. Tuttavia, questa evoluzione solleva rilevanti questioni di natura giuridica ed etica, in particolare per quanto riguarda il necessario bilanciamento tra l’uso dell’intelligenza artificiale e il diritto d’autore dei contenuti utilizzati per nutrire gli algoritmi e di quelli prodotti dall’algoritmo stesso o dal fruitore tramite l’algoritmo.
1. Breve inquadramento
L’intelligenza artificiale (IA), il cui primo regolamento è stata approvato in giugno da parte del Parlamento UE, è generalmente intesa come l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività.
Come noto, tra gli usi diffusi di questa tecnologia ci sono il riconoscimento di immagini, la traduzione automatica, la composizione musicale, la creazione di testi, calcoli, video, voci etc.
Questi sistemi utilizzano algoritmi, informazioni e dati per generare contenuti “originali”, ma ciò solleva due sostanziali domande: come sono tutelati gli autori dei contenuti utilizzati per nutrire il sistema di intelligenza artificiale? chi detiene i diritti d’autore su questi contenuti generati dall’IA?
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2. Creazione di contenuti da parte dell’IA
Un sistema di IA è in grado di generare una serie di contenuti, testi narrativi, disegni, composizioni musicali. Tuttavia, la legge sul diritto d’autore tradizionalmente assegna la titolarità del diritto d’autore relativo alle opere realizzate ad autori persone fisiche. Questo solleva una serie di questioni giuridiche di complessa soluzione.
2.1. IA Autore o macchina?
Uno dei principali dibattiti in ambito giuridico è se considerare l’IA un creatore “autonomo” dei contenuti o uno strumento (macchina) utilizzato dagli esseri umani per esprimere la propria creatività e realizzare opere degne di tutela.
2.2. Ruolo dell’uomo nell’addestramento dell’IA e uso dei data set
Molti sistemi di IA sono addestrati su enormi data set di opere protette da copyright. In questo processo, gli sviluppatori forniscono il materiale di addestramento attingendo o creando data set e l’IA sviluppa la sua capacità creativa. Ciò solleva la questione di chi debba essere considerato il vero creatore: l’umano che ha fornito il materiale o l’IA che ha prodotto l’opera finale? E ancora, chi garantisce che i data set non violino diritti di terze parti?
Esistono studi in rete che mettono in discussione anche legittimità dei modelli open source realizzati da noti provider USA e, a riprova di questo, arrivano da oltreoceano notizie di class actions intentate da alcuni autori.
2.3. Il possibile Opt-out degli autori
Ed è notizia degli ultimi giorni che il primo operatore di intelligenza artificiale generativa abbia messo a disposizione degli autori un form on-line per effettuare l’opt-out delle proprie opere dai data set utilizzati per addestrare il sistema. Non sono ancora noti dati rispetti all’efficacia di tale strumento, tuttavia, l’opt-out presuppone in ogni caso un precedente utilizzo non autorizzato dall’autore, circostanza che non previene né l’utilizzo illecito né la potenziale responsabilità e conseguente risarcimento del danno.
Ammesso che questo sistema possa divenire uno strumento di tutela utile da parte degli autori, dovrebbe per logica poter essere utilizzato da tutti i potenziali autori di un contenuto immesso sul web e utilizzato per addestrare l’intelligenza artificiale, incluse le piattaforme social popolate di un volume enorme di contenuti e informazioni personali e per i quali è già prevista una cessione dei diritti da parte degli utenti iscritti.
2.4. Diritto d’autore e creatività artificiale
Attualmente, il diritto d’autore protegge le opere creative umane per un lungo periodo di tempo (in Italia fino a 70 anni dopo la morte dell’autore). Dovremmo estendere queste protezioni alle opere generate artificialmente dall’IA? E, in caso affermativo, per quanto tempo dovrebbero durare questi diritti e a chi spetterebbero?
3. Il quadro normativo attuale
Attualmente, le normative in molte giurisdizioni non affrontano direttamente la questione dell’intelligenza artificiale e diritto d’autore, non riconoscendo l’IA come possibile creatore. Tuttavia, esistono alcune leggi e regolamenti che possono essere applicati a questa situazione. Il Parlamento Ue nel 2019 ha approvato una Risoluzione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale [P9_TA(2020)0277] con cui ha evidenziato la necessità di procedere ad una regolamentazione su base comunitaria, che possa superare la frammentazione legislativa dei singoli stati e giungere a distinguere tra le creazioni umane, ottenute con l’ausilio dell’IA, e quelle generate autonomamente dall’IA e regolare paternità e remunerazione.
3.1. L’Uso delle opere protette da copyright per l’addestramento dell’IA
L’addestramento degli algoritmi di IA utilizzando opere protette da copyright solleva da più parti preoccupazioni sulla possibile violazione dei diritti d’autore. Tuttavia, in alcune giurisdizioni, come gli Stati Uniti, esiste il concetto di “fair use” (uso equo) che potrebbe teoricamente consentire l’uso di tali opere a fini di addestramento, a condizione che sia rispettato un equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte (Sec.107 Copyright Act).
3.2. Protezione dei Dati dell’Utente
Nel contesto dell’IA, non dobbiamo neanche dimenticare che spesso vengono utilizzati anche dati personali per addestrare gli algoritmi. Le leggi sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR in UE, possono limitare il modo il cui questi dati possono essere utilizzati e trattati. E’ di fondamentale importanza che le aziende che operano in questo settore, startup e società di grandi dimensioni, tengano nella dovuta considerazione gli obblighi nascenti dalla protezione dei dati personali, adottando un approccio basato sul rischio e sulla trasparenza.
3.3. Accordi di Licenza
Molti autori e aziende stipulano contratti e accordi di licenza che regolamentano l’uso dell’IA nella creazione di contenuti. Questi accordi possono definire chi detiene i diritti d’autore e come saranno distribuiti i proventi generati dalla vendita o dalla condivisione dei contenuti creati dall’IA. Tenendo in considerazione l’origine dei data set, è prevedibile che tali accordi siano stipulati anche con le GAFAM, che a loro volta introdurranno nelle condizioni generali d’uso licenze “gratuite” da parte degli utenti.
4. Soluzioni proposte per contemperare intelligenza artificiale e diritto d’autore
Di fronte a questa complessa situazione e alle questioni giuridiche e etiche scatenate dall’uso dell’IA, si sono velocemente formate alcune fazioni di giuristi, esperti e filosofi che hanno prospettato differenti scenari.
4.1. Riconoscimento dell’IA come creatore
Alcuni sostenitori dell’IA hanno proposto di riconoscere legalmente l’IA come un creatore autonomo, con diritti d’autore associati alle opere da essa generate. Questa posizione osteggiata da accademici e riviste scientifiche come Science e Nature solleva la questione di come gestire i diritti d’autore e i proventi in modo equo tra l’IA e gli esseri umani coinvolti nel processo creativo.
Lo stesso ChatGTP interrogata sul tema risponde in questo modo “No, io, come un modello di linguaggio AI, non reclamo né ho diritti d’autore su nessun testo o contenuto generato da me. Sono un programma creato da OpenAI per assistere con la generazione di testo e fornire informazioni, ma non ho personalità, proprietà intellettuale o capacità di rivendicare diritti d’autore su ciò che produco. Gli utenti sono liberi di utilizzare il testo o il contenuto generato da me come ritengono opportuno, ma devono prendere in considerazione le leggi sul diritto d’autore e le normative applicabili quando si tratta di questioni di proprietà intellettuale”
4.2. Creazione di un Registro di Opere Generate dall’IA
Alcune giurisdizioni stanno anche considerando l’idea di creare un registro dedicato per le opere generate dall’IA, con l’intento di aiutare a determinare chi detiene i diritti d’autore e a semplificare le questioni connesse alla tutela legale.
4.3. Esclusione delle Opere d’Arte dall’IA
In alcuni casi e contesti, c’è chi ritiene che sarebbe ragionevole escludere le opere d’arte create da/con l’IA dalla protezione del diritto d’autore. Questo potrebbe consentire un accesso più ampio e una condivisione libera di tali opere.
5. Considerazioni finali
Intelligenza artificiale e diritto d’autore non sembrano, al momento, andare a braccetto. La protezione del diritto d’autore correlata all’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale è una sfida complessa e in continua evoluzione poiché la tecnologia travalica i confini, genera nuovi modelli, impone una interpretazione delle norme esistenti e una riflessione attenta e ponderata da parte dei legislatori, degli sviluppatori e degli utenti.
La mancanza di una regolamentazione costituisce spesso un disincentivo all’utilizzo di questa tecnologia e un soffocamento delle sue innovative applicazioni che, a parere di chi scrive, la moderna società non può permettersi.
L’equilibrio tra la promozione dell’innovazione e la tutela dei diritti d’autore è essenziale per garantire che l’IA continui a contribuire positivamente alla nostra società.
Immagine mikemacmarketing, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons