Quando un prodotto è sicuro?
Vi proponiamo il nostro secondo articolo in merito alle norme in tema di sicurezza dei prodotti che entreranno in vigore dal 13 dicembre 2024 cercando di rispondere in breve alla domanda: quando un prodotto è sicuro?
Abbiamo già visto nel precedente articolo che tutti i prodotti messi a disposizione o immessi sul mercato unico devono essere “sicuri” (art. 5 del Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, “Regolamento 2023/988”).
Ma come si valuta se un prodotto è sicuro?
La risposta è fornita in larga misura dall’art. 6 del Regolamento 2023/988.
Ebbene, ecco gli aspetti da tenere in considerazione nel valutare se un prodotto è sicuro:
- le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;
- l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;
- l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;
- la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;
- l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
- se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
- se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
- laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
- se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
Il sopra richiamato articolo 6 chiarisce che la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.
Cosa significa “presunzione di sicurezza” in riferimento a un prodotto?
Quando un prodotto si presume sicuro?
L’art. 7 del Regolamento 2023/988 afferma che un prodotto si presume conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5 nei casi seguenti:
- è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
- in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a), è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
Infine, l’articolo 8 del Regolamento 2023/988 precisa, a chiusura, gli ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto ai fini dell’articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all’articolo 7:
- le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- le norme internazionali;
- gli accordi internazionali;
- i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell’Unione;
- le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
- lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
- codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
- la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;
- i requisiti di sicurezza adottati mediante atti di esecuzione della Commissione Europea che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto Regolamento.
Anche in questo caso quanto precede costituisce volutamente una sintesi dei tanti aspetti che occorre tenere in considerazione nel momento in cui si intenda stabilire se un prodotto è sicuro, materia in cui un errore può costare un prezzo molto alto.