Chi redige o firma contratti commerciali può talvolta imbattersi in una clausola di “forza maggiore”: una disposizione che elenca eventi straordinari — guerre, pandemie, terremoti, embarghi, ecc. — che possono giustificare la sospensione o la risoluzione del contratto.
Ma viene spontanea una domanda: serve davvero prevederla nei contratti disciplinati dalla legge italiana, dal momento che il Codice civile non menziona neppure il termine “forza maggiore”?
La risposta, come spesso accade nel diritto, è: dipende — ma tendenzialmente sì, serve, se è scritta bene.
Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che qualifichi in modo espresso la “forza maggiore” come causa di sospensione o estinzione dell’obbligazione. Tuttavia, il Codice civile regola situazioni del tutto analoghe attraverso due istituti:
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), temporanea o definitiva;
l’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita.
In entrambi i casi, eventi straordinari e imprevedibili possono incidere sugli obblighi contrattuali in modo profondo, fino a sospenderli o scioglierli.
Se l’evento, rende oggettivamente impossibile adempiere (non solo più difficile o costoso), e tale evento non è imputabile al debitore, l’obbligazione si sospende (se l’impossibilità è temporanea) oppure si estingue (se definitiva). Nei contratti sinallagmatici, anche la controprestazione si estingue (art. 1463 c.c.).
Esempi: un vincolo normativo che impedisce la prestazione, la distruzione del bene oggetto del contratto, l’indisponibilità materiale o giuridica.
Quando la prestazione è ancora possibile, ma diventata eccezionalmente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, la parte obbligata può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che l’altra parte non proponga un riequilibrio equo.
Attenzione: non basta l’aumento dei costi. Serve una sproporzione anomala e grave rispetto all’equilibrio originario.
Ecco il punto chiave: la clausola contrattuale di forza maggiore è uno strumento di semplificazione e certezza.
Pur non essendo “necessaria” in senso tecnico (perché la legge italiana già disciplina l’impossibilità o l’eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione), essa offre tre vantaggi fondamentali:
tipizza gli eventi rilevanti: pandemie, guerre, embarghi, scioperi, crisi energetiche, ecc.
stabilisce preventivamente gli effetti: sospensione, proroga, estinzione, risoluzione.
riduce l’onere della prova per chi invoca l’evento.
Il punto più sottovalutato — e più rilevante — è proprio questo:
Quando le parti definiscono in contratto un elenco (anche esemplificativo) di eventi considerati forza maggiore, chi li invoca non deve dimostrare che l’evento ha reso impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione, ma solo che l’evento si è verificato.
In sostanza, la clausola convenzionale sostituisce il giudizio sull’eccezionalità e rilevanza dell’evento, che altrimenti sarebbe rimesso alla valutazione (e discrezionalità) del giudice.
Per essere realmente utile e non solo decorativa, la clausola di forza maggiore deve essere:
coerente con il diritto italiano: potrebbe anche richiamare gli artt. 1256 e 1467 c.c.;
concreta e ragionata: con un elenco non tassativo di eventi, adattato al tipo di contratto e settore;
chiara negli effetti: cosa accade in caso di forza maggiore? sospensione automatica? risoluzione dopo un certo termine?
proceduralizzata: ad es., notificare l’evento entro 10 giorni, fornire documentazione, ecc.
In conclusione, nel diritto italiano, parlare di “forza maggiore” è più una convenzione contrattuale che un concetto legale, ma ciò non ne svuota, a mio avviso, il significato. Al contrario, una clausola ben formulata consente di prevenire incertezze, evitare contenziosi e rendere operativi meccanismi già previsti dalla legge.