Quali sono gli obblighi degli importatori secondo il Regolamento (UE) 2023/988? In questo articolo, terzo della serie (si vedano qui il primo e il secondo articolo sul Regolamento (UE) 2023/988) proviamo a fornire una breve sintesi per gli operatori.
Il Regolamento (UE) 2023/988, adottato il 10 maggio 2023 e che entrerà in vigore il 13 dicembre 2024, definisce l’importatore come una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato europeo un prodotto proveniente da Paesi terzi. L’importatore gioca un ruolo cruciale nell’assicurare che i prodotti rispettino gli standard di sicurezza dell’UE e che siano conformi alle normative applicabili.
L’Articolo 11 del Regolamento elenca i numerosi obblighi a cui gli importatori devono attenersi per garantire la conformità dei prodotti. Vediamo in dettaglio questi obblighi:
Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che:
In particolare, ciò significa che l’importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato le opportune valutazioni di sicurezza e che abbia reso identificabile il prodotto e sé stesso, apponendo sul prodotto (o sull’imballaggio ove ciò non sia possibile) stesso tutte le informazioni necessarie.
Se un importatore ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme, deve:
Ancora. Gli importatori devono:
Gli importatori devono garantire che i prodotti siano accompagnati da istruzioni chiare e informazioni di sicurezza nella lingua del Paese in cui il prodotto viene distribuito, salvo il caso in cui il prodotto possa essere utilizzato in sicurezza senza tali istruzioni.
Gli importatori devono assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non compromettano la sicurezza del prodotto durante il periodo in cui esso è sotto la loro responsabilità.
Inoltre, gli importatori devono conservare una copia della documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato, e garantire che possa essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Da non dimenticare che gli importatori devono:
Gli importatori devono garantire la disponibilità di canali di comunicazione accessibili al pubblico per consentire ai consumatori di presentare reclami o segnalare incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti. Se tali canali non sono già presenti, l’importatore deve crearli, tenendo conto delle esigenze di accessibilità.
Gli importatori devono:
Il mancato rispetto degli obblighi previsti può comportare gravi sanzioni per gli importatori. Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (Articolo 44).
Il quadro sanzionatorio dovrà essere definito da ciascuno Stato membro entro il 13 dicembre 2024.