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12/11/24

Gli obblighi degli importatori nel Regolamento (UE) 2023/988

Quali sono gli obblighi degli importatori secondo il Regolamento (UE) 2023/988? In questo articolo, terzo della serie (si vedano qui il primo e il secondo articolo sul Regolamento (UE) 2023/988) proviamo a fornire una breve sintesi per gli operatori.

Chi è l’importatore ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988?

Il Regolamento (UE) 2023/988, adottato il 10 maggio 2023 e che entrerà in vigore il 13 dicembre 2024, definisce l’importatore come una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato europeo un prodotto proveniente da Paesi terzi. L’importatore gioca un ruolo cruciale nell’assicurare che i prodotti rispettino gli standard di sicurezza dell’UE e che siano conformi alle normative applicabili.

Gli obblighi fondamentali degli importatori secondo il Regolamento (UE) 2023/988

L’Articolo 11 del Regolamento elenca i numerosi obblighi a cui gli importatori devono attenersi per garantire la conformità dei prodotti. Vediamo in dettaglio questi obblighi:

  1. Verifica preliminare della conformità

Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che:

  • Il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’Articolo 5.
  • Il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6.

In particolare, ciò significa che l’importatore deve assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato le opportune valutazioni di sicurezza e che abbia reso identificabile il prodotto e sé stesso, apponendo sul prodotto (o sull’imballaggio ove ciò non sia possibile) stesso tutte le informazioni necessarie.

  1. Azioni correttive in caso di non conformità

Se un importatore ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme, deve:

  • Sospendere l’immissione sul mercato fino a quando il prodotto non sia reso conforme.
  • Se il prodotto è pericoloso, informare immediatamente il fabbricante e le autorità competenti attraverso il Safety Business Gateway.
  1. Identificazione e tracciabilità del prodotto

Ancora. Gli importatori devono:

  • Indicare il loro nome, indirizzo postale ed elettronico, e, se diverso, l’indirizzo del punto unico di contatto. Queste informazioni devono essere apposte sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
  • Verificare che le informazioni richieste dal diritto dell’Unione fornite dal fabbricante non siano coperte da altre etichette che potrebbero generare confusione.
  1. Informazioni per il consumatore

Gli importatori devono garantire che i prodotti siano accompagnati da istruzioni chiare e informazioni di sicurezza nella lingua del Paese in cui il prodotto viene distribuito, salvo il caso in cui il prodotto possa essere utilizzato in sicurezza senza tali istruzioni.

  1. Condizioni di stoccaggio e trasporto

Gli importatori devono assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non compromettano la sicurezza del prodotto durante il periodo in cui esso è sotto la loro responsabilità.

  1. Conservazione della documentazione tecnica

Inoltre, gli importatori devono conservare una copia della documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato, e garantire che possa essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

  1. Cooperazione con le autorità e gestione delle non conformità

Da non dimenticare che gli importatori devono:

  • Cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per garantire che un prodotto sia sicuro.
  • Se scoprono che un prodotto che hanno immesso sul mercato è pericoloso, informare il fabbricante e adottare misure correttive quali ritiro o richiamo. Devono inoltre informare i consumatori e le autorità tramite il Safety Business Gateway, fornendo informazioni dettagliate sui rischi per la salute e la sicurezza.
  1. Canali di comunicazione per i reclami dei consumatori

Gli importatori devono garantire la disponibilità di canali di comunicazione accessibili al pubblico per consentire ai consumatori di presentare reclami o segnalare incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti. Se tali canali non sono già presenti, l’importatore deve crearli, tenendo conto delle esigenze di accessibilità.

  1. Indagine sui reclami e gestione dei dati

Gli importatori devono:

  • Indagare sui reclami ricevuti e archiviare le informazioni relative agli incidenti di sicurezza, conservando un registro interno di tutte le misure correttive adottate.
  • Conservare solo i dati personali necessari per gestire i reclami per un periodo massimo di 5 anni.

Le sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento (UE) 2023/988

Il mancato rispetto degli obblighi previsti può comportare gravi sanzioni per gli importatori. Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (Articolo 44).

Il quadro sanzionatorio dovrà essere definito da ciascuno Stato membro entro il 13 dicembre 2024.

 

Fonti normative:

  • Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 10 maggio 2023

 

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