Skip to content
  • Home
  • Studio
  • People
  • Aree di competenza
  • News
  • Contatti
  • Lavora con noi
  • IT
20/06/25

Forza maggiore nei contratti commerciali sottoposti alla legge italiana: serve davvero?

Il Codice civile non la nomina, ma la disciplina c’è

Chi redige o firma contratti commerciali può talvolta imbattersi in una clausola di “forza maggiore”: una disposizione che elenca eventi straordinari — guerre, pandemie, terremoti, embarghi, ecc. — che possono giustificare la sospensione o la risoluzione del contratto.

Ma viene spontanea una domanda: serve davvero prevederla nei contratti disciplinati dalla legge italiana, dal momento che il Codice civile non menziona neppure il termine “forza maggiore”?

La risposta, come spesso accade nel diritto, è: dipende — ma tendenzialmente sì, serve, se è scritta bene.

Forza maggiore? No, ma…

Nel nostro ordinamento, non esiste una norma che qualifichi in modo espresso la “forza maggiore” come causa di sospensione o estinzione dell’obbligazione. Tuttavia, il Codice civile regola situazioni del tutto analoghe attraverso due istituti:

  • l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), temporanea o definitiva;

  • l’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita.

In entrambi i casi, eventi straordinari e imprevedibili possono incidere sugli obblighi contrattuali in modo profondo, fino a sospenderli o scioglierli.

I due strumenti del Codice

Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.)

Se l’evento, rende oggettivamente impossibile adempiere (non solo più difficile o costoso), e tale evento non è imputabile al debitore, l’obbligazione si sospende (se l’impossibilità è temporanea) oppure si estingue (se definitiva). Nei contratti sinallagmatici, anche la controprestazione si estingue (art. 1463 c.c.).

Esempi: un vincolo normativo che impedisce la prestazione, la distruzione del bene oggetto del contratto, l’indisponibilità materiale o giuridica.

Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.)

Quando la prestazione è ancora possibile, ma diventata eccezionalmente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, la parte obbligata può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che l’altra parte non proponga un riequilibrio equo.

Attenzione: non basta l’aumento dei costi. Serve una sproporzione anomala e grave rispetto all’equilibrio originario.

E allora a cosa serve la clausola di forza maggiore?

Ecco il punto chiave: la clausola contrattuale di forza maggiore è uno strumento di semplificazione e certezza.

Pur non essendo “necessaria” in senso tecnico (perché la legge italiana già disciplina l’impossibilità o l’eccessiva onerosità sopravvenute della prestazione), essa offre tre vantaggi fondamentali:

  1. tipizza gli eventi rilevanti: pandemie, guerre, embarghi, scioperi, crisi energetiche, ecc.

  2. stabilisce preventivamente gli effetti: sospensione, proroga, estinzione, risoluzione.

  3. riduce l’onere della prova per chi invoca l’evento.

La tipizzazione semplifica la prova

Il punto più sottovalutato — e più rilevante — è proprio questo:

Quando le parti definiscono in contratto un elenco (anche esemplificativo) di eventi considerati forza maggiore, chi li invoca non deve dimostrare che l’evento ha reso impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione, ma solo che l’evento si è verificato.

In sostanza, la clausola convenzionale sostituisce il giudizio sull’eccezionalità e rilevanza dell’evento, che altrimenti sarebbe rimesso alla valutazione (e discrezionalità) del giudice.

Come redigere una clausola efficace

Per essere realmente utile e non solo decorativa, la clausola di forza maggiore deve essere:

  • coerente con il diritto italiano: potrebbe anche richiamare gli artt. 1256 e 1467 c.c.;

  • concreta e ragionata: con un elenco non tassativo di eventi, adattato al tipo di contratto e settore;

  • chiara negli effetti: cosa accade in caso di forza maggiore? sospensione automatica? risoluzione dopo un certo termine?

  • proceduralizzata: ad es., notificare l’evento entro 10 giorni, fornire documentazione, ecc.

In conclusione, nel diritto italiano, parlare di “forza maggiore” è più una convenzione contrattuale che un concetto legale, ma ciò non ne svuota, a mio avviso, il significato. Al contrario, una clausola ben formulata consente di prevenire incertezze, evitare contenziosi e rendere operativi meccanismi già previsti dalla legge.

Ultime news
08 Giu
CCD2 e pubblicità: i 7 errori che possono esporre a sanzioni
30 Mar
Sentenza State of New Mexico v. Meta Platforms: la prima condanna storica di Big Tech per la sicurezza dei minori
17 Feb
Assemblee società quotate a distanza: governance e regole 2026
Aree di attività
Diritto Commerciale,  societario,  M&A
Autori
Lorenzo Princivalle
BOLOGNA

Via Santo Stefano 50
40125 Bologna (ITALY)

Iscriviti alla nostra newsletter

+39 051 0930400

© 2023 Princivalle Apruzzi Danielli – Studio legale – Associazione Professionale - P. IVA 03082431200

Privacy policy • Cookie policy

  • Home
  • Studio
  • People
  • Aree di competenza
  • News
  • Contatti
  • Lavora con noi
  • IT